F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0215/CSA pubblicata del 8 Maggio 2025 –A.S.D. Pol. Futura
Decisione/0215/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0291/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0291/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Pol. Futura in data 11.04.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 878 del 03.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.04.2025, il dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Polisportiva Futura ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammonizione e diffida e dell’ammenda di euro 1.500,00, in relazione alla gara di Calcio a 5 tra Polisportiva Futura ed Assoporto Melilli del 29 marzo 2025.
Il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (com. uff. n. 878 del 3 aprile 2025) è così motivato: " Perché dopo il termine della gara propri sostenitori dalla tribuna rivolgevano farsi offensive e minacciose ai calciatori della squadra avversaria; un gruppo composto da circa 20 dei predetti sostenitori faceva indebito ingresso sul rettangolo di gioco ed accerchiava i calciatori della squadra avversaria, rivolgendo loro frasi gravemente offensive e minacciose, nel contempo alcuni dirigenti della Società si posizionavano davanti l’ingresso degli spogliatoi ed impedivano ai giocatori avversari di farvi rientro. A seguito della reazione dei predetti giocatori si generava una rissa, caratterizzata da reciproche intemperanze verbali, spintoni e lanci di alcune bottiglie di plastica piene d'acqua, che si protraeva per circa 10 minuti, impedendo così ai tesserati avversari di fare rientro nello spogliatoio. In tale contesto si distingueva anche il medico sociale della Società, che prendeva parte attiva alla rissa colpendo con calci un dirigente della squadra avversaria. A seguito di ciò il Commissario di campo era costretto richiedere l’intervento della Polizia e dei Carabinieri, che una volta giunte all'impianto ripristinavano l'ordine e garantivano alla squadra ospitata di abbandonare in sicurezza l'impianto".
Secondo la prospettazione della società reclamante, in sintesi: la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata; i dirigenti si sarebbero posizionati davanti all’ingresso degli spogliatoi, con intenzioni collaborative, per impedire che i tifosi di casa vi entrassero e raggiungessero i calciatori avversari nella zona riservata alle squadre; la situazione di tensione avrebbe avuto origine dal fatto che, durante la partita, alcuni calciatori del Melilli avrebbero sputato verso la tifoseria locale; in ogni caso, stando ai referti dell’arbitro e del commissario di campo, non vi sarebbe stata alcuna rissa violenta, bensì una situazione di tensione, con espressioni minacciose rivolte dai tifosi di casa verso i calciatori del Melilli, senza danni fisici alle persone presenti; infine, all’arrivo dei Carabinieri la situazione sarebbe stata già del tutto tranquilla, tanto che la terna arbitrale e le squadre avrebbero lasciato l’impianto di gioco senza ulteriori problemi.
La reclamante chiede, pertanto, l’annullamento o la riduzione delle sanzioni.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 23 aprile 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Si legge nel rapporto del commissario di campo: “(…) Al termine del primo tempo tifosi della Pol. Futura che occupavano la tribuna proferivano parole offensive nei confronti dei giocatori della squadra ospite, i quali rispondevano alle provocazioni, in particolare il numero 3 nonché capitano Giuseppe Failla. A questo punto invitavo il giocatore a recarsi presso lo spogliatoio e al rientro accompagnavo la squadra ospite verso il rettangolo di gioco e in tale occasione chiedevo al dirigente della squadra di casa di calmare la propria tifoseria. Al termine della gara, mentre la squadra ospite si stava recando verso gli spogliatoi con in testa il capitano Giuseppe Failla, lo stesso veniva attaccato dalla tifoseria dei locali e da alcuni dirigenti non in distinta del Futura, lo stesso giocatore rispondeva alle provocazioni e ne veniva fuori una animata discussione con alcuni tifosi di casa, che abbandonavano la tribuna recandosi verso dirigenti e giocatori della squadra ospite. In questa situazione notavo che alcuni dirigenti della società si ponevano davanti all’ingresso degli spogliatoi impedendone l’accesso. Avvicinandomi notavo che il n. 12 della Futura prendeva dal braccio il n. 11 della società Melilli il quale stava avendo una discussione con un dirigente della squadra di casa, e nello stesso frangente poco distante si stava verificando una rissa che bloccava l’ingresso degli spogliatoi. In tale circostanza un gruppo di persone aveva circondato alcuni giocatori degli ospiti. Nonostante i dirigenti della società Melilli cercavano di evitare il peggio, il calciatore n. 3 Giuseppe Failla discuteva animatamente con i dirigenti e tifosi della Futura. Un tifoso locale cercava di aggredire un calciatore ospite rivolgendogli frasi minacciose. Il medico della società Futura iniziava una discussione animata verso un dirigente ospite e successivamente si immetteva nella sopra citata rissa dando calci, e nel frattempo arrivava sul terreno di gioco, lanciata dalla tifoseria di casa, una bottiglietta di acqua. La rissa ha avuto origine a causa di alcuni sputi da parte dei calciatori ospiti ai tifosi locali. Nessun calciatore riportava lesione. Nello stesso frangente avvisavo Carabinieri e Polizia le quali prontamente si portavano verso l’impianto. La terna e le squadre lasciavano l’impianto senza ulteriori conseguenze”.
E nel supplemento di referto dell’arbitro: “(…) a specifica di quanto già indicato telefonicamente e nel referto della gara in oggetto, le confermo che i tifosi della POLISPORTIVA FUTURA venivano a contatto con i giocatori del CITTA DI MELILLI, nel dettaglio venivano proferiti insulti e minacce e qualche spinta reciproca. La rissa /mass è da intendersi di carattere minatorio più che fisico, avendo la stessa riguardato giocatori / dirigenti e tifoseria locale. Il lancio delle bottiglie è avvenuto da parte di entrambe le fazioni senza arrecare danni apparenti. L’identificazione degli stessi giocatori e dirigenti non è potuta avvenire in quanto erano presenti anche persone non inserite in distinta, provenienti dalla tribuna, che hanno partecipato alla rissa / mass. Si specifica che nessuna ulteriore aggressione come ad esempio pugni, calci e schiaffi veniva rilevata dalla terna arbitrale, così come nessun dirigente di entrambe le società ha segnalato di aver riportato danni fisici personali o a cose generate dalla situazione creatasi”.
Come si vede, la tifoseria della società reclamante si è resa responsabile di condotte gravi e deplorevoli, secondo i referti degli ufficiali di gara e la motivata decisione del Giudice Sportivo. Si è verificata, al termine della gara, un’invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi, i quali hanno circondato e minacciato i calciatori del Melilli.
L’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave alle persone. Il terzo ed il quarto comma dell’art. 26 prevedono, per fatti particolarmente gravi, la possibilità di cumulare le sanzioni previste dall’art. 8, primo comma, C.G.S.
Le invocate circostanze, relative al comportamento collaborativo dei dirigenti (che invero, dal rapporto scritto del commissario di campo, appare quantomeno controverso, se si considera il contegno aggressivo attribuito al medico della società ospitante) ed all’atteggiamento provocatorio assunto da un calciatore della squadra ospite, non valgono, ad avviso del Collegio, ad attenuare la gravità della condotta violenta imputabile alla tifoseria della reclamante.
Pertanto, appare congrua l’irrogazione cumulativa della duplice sanzione, ammonizione e diffida ed ammenda di euro 1.500,00.
Sulla base di quanto precede, il reclamo è respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce