F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0216/CSA pubblicata del 9 Maggio 2025 –Petrarca Calcio A 5 SRL SSD/Mestrefenice C5 ARL
Decisione/0216/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0314/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Agostino Chiappiniello – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0314/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza della società Petrarca Calcio A 5 SRL SSD in data 06.05.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 990 del 05.05.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 6 maggio 2025 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Sentito l’arbitro.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 06.05.2025, preceduto da rituale preannuncio, la società Petrarca Calcio a 5 s.r.l. S.S.D. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5 (Com. Uff. n. 990 del 05.05.2025) ha respinto il ricorso di essa società, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo, tendente a far disporre la ripetizione, per un asserito errore tecnico in cui sarebbe incorso l’Arbitro, della gara MestreFenice C5/Petrarca Calcio a 5, disputata a Mestre il 4.5.2025 e valevole per i preliminari di Play Off del campionato nazionale Under 19 di Calcio a 5 maschile.
La società ricorrente aveva lamentato l’erronea convalida della rete del 4 -2 segnata dalla MesteFenice al minuto 04.57’’ del primo tempo supplementare, in quanto: 1) l’Arbitro aveva cambiato la propria decisione di non convalidare la rete (invece convalidandola nonostante che la rimessa dal fondo non fosse stata ancora effettuata) dopo che il gioco era regolarmente ripreso; 2) la nuova decisione era stata assunta solo a seguito di un consulto con il Cronometrista; 3) il Cronometrista non aveva alcuna competenza a coadiuvare l’arbitro nelle decisioni di natura tecnica; 4) in caso di sostituzione del portiere titolare con un giocatore di riserva non è necessaria la sospensione del gioco.
A sostegno del ricorso la ricorrente aveva allegato un video riproducente le fasi di quanto accaduto.
Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo respingeva il ricorso sul presupposto che i fatti rappresentati dalla ricorrente erano risultati smentiti dagli atti ufficiali di gara (referto e relativi supplementi) dai quali risultava che l’Arbitro aveva ritenuto il gioco già ripreso prima della segnatura e che il consulto con il Cronometrista era avvenuto - non per modificare la propria decisione di non convalidare la rete ma - solo per conseguire un’indiretta conferma circa la bontà della propria decisione di convalidarla, già precedentemente assunta.
Affermava inoltre l’inutilizzabilità ai fini della decisione, ai sensi degli artt. 58, 61 e 62 C.G.S., del filmato prodotto dalla ricorrente.
Il Giudice Sportivo, infine, respingeva la richiesta di deferire la questione alla Procura Federale al fine di svolgere accertamenti in ordine a quanto accaduto, ritenendo sufficiente il quadro probatorio in atti.
Con l’odierno reclamo, la società Petrarca Calcio a 5 così ricostruisce il fatto.
Premesso che nel calcio a 5 le sostituzioni avvengono con la formula dei “cambi volanti”, prima di riprendere il gioco a seguito di una conclusione a lato della MestreFenice, il portiere titolare del Petrarca aveva posato per terra il pallone nella propria area di rigore, senza ancora eseguire la rimessa dal fondo, mentre veniva sostituito dal portiere di riserva. Quest’ultimo aveva fatto il suo ingresso il campo e si era diretto verso il pallone per andare ad eseguire la rimessa. In tale frangente, un calciatore della squadra avversaria aveva anticipato il portiere e prima che costui potesse raggiungere il pallone aveva realizzato la rete. Il Direttore di gara dapprima non aveva convalidato la rete, facendo riprendere il gioco dal portiere di riserva con un fischio, ma subito dopo, a seguito di una consultazione con il Cronometrista, aveva inaspettatamente modificato la propria decisione, convalidando la rete che era risultata determinante ai fini dell’esito della contesa sportiva.
La reclamante si affida quindi a cinque motivi di doglianza, risolventisi nell’esposizione di altrettanti errori tecnici in cui sarebbe incorso l’arbitro e, come tali, suscettibili di inficiare la regolarità della gara.
Con il primo motivo, la reclamante invoca la violazione della Regola 5 del Regolamento di Giuoco (Calcio a 5), ai sensi della quale “Gli arbitri non possono cambiare una decisione se si rendono conto che è errata o su indicazione degli altri ufficiali di gara, se il gioco è stato ripreso o gli altri arbitri hanno segnalato la fine del primo o secondo tempo ….”. Sostiene pertanto essa reclamante che, avendo l’arbitro fatto riprendere il gioco con una semplice rimessa dopo la segnatura asseritamente non convalidata, per nessuna ragione avrebbe potuto ritornare sulla propria decisione, ancorché consapevole dell’errore.
Con il secondo motivo, la reclamante lamenta un ulteriore profilo della medesima disposizione, consistente nell’aver modificato la propria precedente decisione di non convalidare la rete solo a seguito del consulto con altro Ufficiale di Gara, nella persona del Cronometrista.
Con il terzo motivo, la reclamante evidenzia l’ulteriore errore in cui l’Arbitro sarebbe incorso, consultando (ai fini della decisione da adottare) un soggetto non abilitato a svolgere funzioni di natura tecnico-valutativa, le cui competenze sarebbero infatti circoscritte a quanto previsto dalla Regola 6 e dalla Regola 7 del Regolamento di Giuoco (Calcio a 5), con possibilità di coadiuvare il Direttore di Gara unicamente per ciò che riguarda le infrazioni disciplinari, quando meglio posizionato rispetto al Direttore di Gara.
Con il quarto motivo la reclamante sostiene l’assoluta regolarità della procedura di sostituzione del portiere titolare con il portiere di riserva, correttamente eseguita con il posizionamento a terra del pallone da parte del primo e con l’ingresso in campo del secondo prima che il pallone venisse rimesso in gioco. Sostiene pertanto che l’Arbitro sarebbe incorso anche in questo caso in un errore tecnico, per avere ritenuto che la sostituzione del portiere non potesse avvenire durante lo svolgimento del gioco.
Con il quinto motivo, infine, la reclamante lamenta la violazione della Regola n. 16 del Regolamento (Calcio a 5) la quale, a proposito della rimessa dal fondo, prevede che “Il pallone deve essere lanciato o rilasciato dal portiere della squadra difendente da un punto qualsiasi all’interno dell’area di rigore. Il pallone è in gioco quando è stato lanciato o rilasciato e si muove chiaramente. La rimessa dal fondo deve essere eseguita entro quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirla o da quando l’arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco. I calciatori avversari devono restare fuori dell’area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco”.
La violazione, a detta della reclamante, sarebbe ravvisabile nel fatto che il Direttore di Gara avrebbe ritenuto il pallone rimesso in gioco per il solo fatto che era stata “rilasciato” dal portiere e che aveva già iniziato il conteggio dei 4 secondi: senza tuttavia considerare la dirimente circostanza che il pallone non si era mai mosso dal punto in cui era stato riposto dal portiere titolare e che l’avere iniziato il conteggio dei 4 secondi deponeva appunto nel senso che il gioco ancora non era stato ripreso.
La reclamante chiede pertanto, in via preliminare, previa sospensione del giudizio, che vengano disposti accertamenti a mezzo della Procura Federale circa l’effettiva interferenza del Cronometrista sulle decisioni assunte o da assumere da parte dell’Arbitro.
Nel merito, chiede comunque che, accertato l’errore tecnico in cui sarebbe incorso l’Arbitro per avere convalidato la rete nonostante che non fosse ancora avvenuta la rimessa dal fondo e che il pallone non fosse ancora in gioco, venga dichiarata l’irregolarità della gara e ne venga disposta la ripetizione.
La società MestreFenice C5, pur ritualmente notiziata del reclamo, non ha presentato controdeduzioni.
All’udienza del 06.05.2025 questa Corte Sportiva, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 50, comma 4, C.G.S., ha ascoltato l’Arbitro a chiarimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che la inammissibilità/inutilizzabilità del filmato prodotto dalla reclamante in prime cure, così come dichiarata dal Giudice Sportivo, non ha costituito oggetto di impugnazione, i primi tre motivi di doglianza, da trattarsi unitariamente, si presentano tutti privi di fondamento.
E difatti, al netto delle competenze riservate al Cronometrista e dell’indiscutibile divieto per l’Arbitro di modificare una propria decisione precedentemente assunta, ancorché errata, una volta che il gioco sia regolarmente ripreso (Regola 5 del Regolamento del Calcio a 5), l’Arbitro riferisce nel supplemento di rapporto dapprima che “dopo ulteriore confronto con il cronometrista, per avere conferma dell’accaduto, decidiamo di convalidare la rete” e, successivamente, chiarisce: “volevo precisare che quando scrivo ‘decidiamo di convalidare la rete’ intendo che ho confermato la mia decisione presa in precedenza di convalidare la rete. Ho solo fatto un passaggio con il cronometrista per avere anche un suo feedback al fine di prendere la decisione più corretta, che comunque avevo già preso in precedenza”.
Considerato che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, resta provato che il consulto dell’Arbitro con il Cronometrista non ha minimamente influito sulla decisione del primo di convalidare la rete, nella misura in cui né risulta una precedente decisione di non convalidarla, né la circostanza dell’avvenuta ripresa del gioco, peraltro espressamente esclusa dall’Arbitro in sede di audizione.
Il quarto motivo, di non facile comprensione ma comunque afferente alla regolarità della procedura di sostituzione del portiere, da alcuno contestata, non spiega alcuna rilevanza sulla convalida delle rete, né il Giudice Sportivo ha trattato l’argomento per motivare la reiezione del ricorso.
Il quinto motivo, riferito alla violazione della Regola 16 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, è invece fondato.
La Regola suddetta stabilisce, quanto alle modalità con le quali deve essere effettuata la rimessa dal fondo, che “Il pallone deve essere lanciato o rilasciato dal portiere della squadra difendente da un punto qualsiasi all’interno dell’area di rigore.
Il pallone è in gioco quando è stato lanciato o rilasciato e si muove chiaramente”. Stabilisce altresì che “la rimessa dal fondo deve essere eseguita entro quattro secondi dal momento in cui la squadra è pronta ad eseguirla o da quando l’arbitro segnala che la squadra è pronta a rimettere il pallone in gioco”.
Ebbene, l’episodio in contestazione viene così riferito dall’Arbitro nel supplemento di rapporto: “rimessa dal fondo concessa a favore della società Petrarca, il portiere di movimento prende in mano il pallone, lo rilascia all’interno della sua area di rigore e si accinge ad effettuare il cambio. Alla sua sinistra verso la linea di porta laterale era presente anche un difendente che poteva giocare il pallone. Nel mentre il mio conteggio era iniziato, quindi io ho considerato il pallone in gioco”.
A parte la apparente contraddittorietà di tale ultimo inciso, che sembra considerare il pallone in gioco durante il conteggio dei 4 secondi (laddove il conteggio è pacificamente prodromico e funzionale alla rapida ripresa del gioco), l’Arbitro ha dunque attribuito rilevanza decisiva al mero “rilascio” del pallone da parte del portiere, senza verificare se lo stesso pallone fosse o meno in movimento.
A conferma di tale decisiva omissione e del conseguente errore tecnico in cui l’Arbitro è incorso (mancata conoscenza della regola o mancata applicazione della stessa per dimenticanza), in sede di audizione il Direttore di gara da un lato ha confermato che il portiere uscente ha rilasciato il pallone poggiandolo sul terreno di gioco, dall’altro lato ha riconosciuto di non essersi curato di controllare e di non ricordare, perché attratto da altro, se il pallone fosse o meno in movimento. E poiché solo tale ultima circostanza avrebbe potuto integrare la corretta ripresa del gioco, è evidente che la rete segnata dalla MestreFenice al minuto 04.57’’ del primo tempo supplementare è stata erroneamente convalidata, nella misura in cui non risulta in alcun modo smentito (come si è visto, neppure dal Direttore di gara) che il pallone fosse stato solo poggiato sul terreno di gioco senza muoversi, come a più riprese afferma la reclamante.
Ricorrendo pertanto la fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., deve ordinarsi la ripetizione della gara, in quanto inficiata dalla suddetta irregolarità che ha palesemente influito sul suo corretto svolgimento.
Non vi è dubbio difatti che, quantunque la quarta rete (irregolare) non sia poi risultata decisiva ai fini della sconfitta della Petrarca Calcio a 5 a fronte del risultato finale conseguito sul campo (4 -2 in favore della MestreFenice), tale segnatura, avvenuta pressocché all’inizio del primo tempo supplementare, ha pesantemente alterato l'ulteriore corso della gara, condizionandone negativamente l’ulteriore svolgimento e così compromettendone la regolarità.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara la gara irregolare e ordina la ripetizione della stessa.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce