F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0104/CFA pubblicata il 12 Maggio 2025 (motivazioni) – Zenith Prato SSDRL/Procura federale

Decisione/0104/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0108/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Castiglia - Presidente f.f. (Relatore)

Angelo De Zotti - Componente

Manfredo Atzeni - Componente ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0108/CFA/2024-2025 proposto dalla società Società Zenith Prato SSDRL in data 24.04.2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0193/TFNSD-2024-2025 del 17.04.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 06.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante e l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale; è presente altresì la Sig.ra Giulia Valentini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 2 aprile 2025, adottato all’esito di una istruttoria avviata a seguito dell’esposto presentato da alcune società partecipanti al Campionato di Serie D, Girone D, della stagione sportiva 2024-2025, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:

- il signor Carmine Valentini, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Zenith Prato SSDRL, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle NOIF, nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto federate, per avere  omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore signor Samuele Tempestini, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società Zenith Prato SSDRL a 15 gare valevoli per il predetto Campionato e a 1 valevole per la Coppa Italia Serie D;

- il signor Giuliano Genchi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Zenith Prato SSDRL, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro in occasione di 12 incontri valevoli per il predetto Campionato, nelle quali è indicato il nominativo del signor Samuele Tempestini, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- il signor Alessandro Camuso, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Zenith Prato SSDRL, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro in occasione di 2 incontri valevoli per il predetto Campionato e di 1 incontro valevole per la Coppa Italia Serie D, nelle quali è indicato il nominativo del signor Samuele Tempestini, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- il signor Samuele Tempestini, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Zenith Prato SSDRL, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle NOTE' per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Zenith Prato SSDRL, a 15 gare valevoli per il predetto Campionato e a 1 gara valevole per la Coppa Italia Serie D senza averne titolo perché non tesserato;

- la società Zenith Prato SSDRL, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Carmine Valentini, Giuliano Genchi, Alessandro Camuso e Samuele Tempestini così come sopra descritti.

2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, riepilogata la normativa di riferimento, ha ritenuto fondate le incolpazioni e, tenuto conto del quadro giurisprudenziale, ha inflitto le seguenti sanzioni:

- per il signor Carmine Valentini, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il signor Giuliano Genchi, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il signor Alessandro Camuso, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il signor Samuele Tempestini, giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della prima squadra;

- per la società Zenith Prato SSDRL, punti 15 (quindici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

3. Con reclamo del 24 aprile 2025, la sola società Zenith Prato SSDRL ha interposto appello avverso la decisione di primo grado censurando la specie e la misura delle sanzioni ricevute. Affidandosi a tre motivi di doglianza, la società sostiene che:

(i) nella fattispecie sussisterebbero aspetti riconducibili all’errore scusabile e al legittimo affidamento;

(ii) queste circostanze dovrebbero essere tenute presenti in relazione al disposto degli artt. 12, comma 1, e 13, comma 2, CGS;

(iii) nel determinare il trattamento sanzionatorio, il primo giudice si sarebbe erroneamente discostato dalla linea tracciata dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello.

In conclusione, la società reclamante chiede che la sanzione inflitta in primo grado venga riformata e sostituita da una lieve ammenda con l’aggiunta, se del caso, di una minima penalizzazione in classifica.

4. All’udienza del 6 maggio 2025, svoltasi in videoconferenza, è comparso, costituendosi, anche il rappresentante della Procura federale.

Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. In via preliminare, il Collegio dà atto che la decisione di primo grado non è stata impugnata dagli altri deferiti. Sui relativi capi della decisione si è perciò formato il giudicato interno.

Peraltro, come ha osservato in udienza il rappresentante della Procura federale (con una eccezione di per sé tardiva, ma comunque attinente a una questione rilevabile d’ufficio), neppure la stessa società Zenith Prato ha contestato l’an della propria responsabilità disciplinare, pur giudicando abnorme, eccessiva ed errata la sanzione che il Tribunale federale nazionale le ha inflitto. Anche questo capo della decisione, dunque, è coperto dal giudicato interno.

6. Il primo motivo del reclamo fa leva sul documento della Lega Nazionale Dilettanti in data 29 luglio 2024, che conterrebbe il c.d. visto di esecutività dell’avvenuto trasferimento.

Il motivo non può essere accolto.

Il documento, nell’autorizzare il trasferimento richiesto, aggiunge che “il tesseramento del calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”. Esso, dunque, fa espressa riserva dei successivi controlli, quali appunto quelli che, nella specie, hanno fatto emergere l’irregolarità della documentazione prodotta.

6.1. E che la definita regolarizzazione della procedura dovesse produrre effetti retroattivi è  tesi che non trova riscontro nella normativa di settore.

A questo proposito la reclamante, in sede di discussione orale, si è riportata al disposto dell’art. 39, comma 3, delle NOIF, secondo il quale “[l]’utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”.

Il comma 3, peraltro, deve essere letto in combinazione con il precedente comma 2, a detta del quale, “[s]e si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione” (enfasi aggiunta).

La documentazione, il cui deposito fa decorrere il trasferimento, non può non essere se non quella completa e regolare. Solo con il perfezionamento della pratica, dunque, decorre il trasferimento del calciatore (comma 3) e, dal giorno successivo, ne è consentito l’utilizzo (comma 2).

Tra l’altro, infine, un lineare sviluppo delle premesse dovrebbe condurre all’esclusione, e non alla mitigazione, della responsabilità dell’attuale reclamante; responsabilità che, invece, il Tribunale federale ha riconosciuto con efficacia di giudicato.

6.2. Per altro verso, la Zenith Prato non può invocare a suo favore una supposta estrema complessità e difficile lettura della procedura, in quanto la condotta, la cui omissione viene rimproverata, era esigibile pacificamente e senza difficoltà. In altri termini, prima della utilizzazione in campo del calciatore Tempestini, la società ha colpevolmente trascurato di adoperare la dovuta diligenza nell’accertare, anche con un semplice interpello alla Lega, il buon esito della procedura.

Qualunque affidamento, asseritamente scaturente dal documento del 29 luglio 2024, non può che essere venuto meno per effetto dei ripetuti rilievi, intesi alla regolarizzazione della pratica, formulati dal Dipartimento interregionale della LND a partire dal 20 settembre 2024 (mancanza di timbro e firma) e dal 24 settembre successivo (incongruenza fra il contratto e la durata del vincolo), dunque in momenti anteriori alla prima gara di Campionato contestata, svoltasi il 28 settembre di quell’anno.

6.3. Al più, dunque, un legittimo affidamento circa la regolarità del tesseramento poteva sussistere nel periodo intercorrente fra il 29 luglio e il 20 settembre 2024. Di conseguenza, come il Tribunale federale, il Collegio è dell’avviso di non dover sanzionare l’utilizzo dell’atleta nella partita di Coppa Italia Serie D del 24 agosto 2024.

6.4. Fatta salva la considerazione che precede, il motivo deve essere respinto.

7. Il secondo motivo e il terzo motivo del reclamo possono essere esaminati congiuntamente.

Essi, e particolarmente la terza censura, investono il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati o, appunto, privi dell’età prescritta ovvero ancora per altra causa, che è stato analizzato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella decisione n. 67/2022-2023. Questa ha affrontato le pertinenti questioni di principio e ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri di cui poi le Sezioni semplici hanno dato coerente applicazione (da ultimo: Sez. I, n. 54, n. 60 e n. 90/2024-2025).

Secondo questa consolidata giurisprudenza:

- la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e in quella dell’ammenda di 100,00;

- il presidente della società è responsabile per ciascun incontro segnato dalla illecita utilizzazione del calciatore non legittimato e incorre nella sanzione dell’inibizione di un mese per ciascuna gara;

- alla medesima sanzione vanno incontro gli altri esponenti della società in relazione al numero delle partite nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata.

7.1. Tuttavia - come correttamente rammenta la società reclamante - nella ricordata decisione n. 67/2022-2023, ai criteri generali di commisurazione delle sanzioni vengono affiancati dei correttivi di equità, allo scopo di evitare che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale conduca a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative.

Pertanto, è stato ritenuto congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni:

- in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30 %;

- più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica solo là dove la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso;

- in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.

7.2. Al riguardo, occorre sottolineare che l’abbattimento delle sanzioni non è un obbligo, ma una facoltà dal giudice federale, che dovrà esercitarla tenendo conto di tutte le circostanze della concreta fattispecie.

In nessun caso, tuttavia, sarà possibile andare al di sotto dei limiti che la ricordata giurisprudenza ha segnato.

Nella presente vicenda, la società può godere di un abbuono di pena nella misura massima consentita, ma non può invocare uno sconto ulteriore.

Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello (decisione n. 89/2029-2020), le sanzioni a carico delle società, e segnatamente quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi”, non possono non tener conto dell’immanente conflitto di interessi tra i vari attori della competizione. Proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno per una squadra, in termini di classifica, e, per converso, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (come pure di quelli scaturenti da una giurisprudenza costante e consolidata) prefissati.

8. Applicando queste coordinate, il Collegio, in parziale accoglimento del reclamo, reputa adeguato rideterminare le sanzioni da infliggere alla società Zenith Prato nei termini esposti in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla reclamante la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e dell'ammenda di 1.000,00 (mille/00).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Giuseppe Castiglia

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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