F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0217/CSA pubblicata del 12 Maggio 2025 –U.S.D. Atletico Uri
Decisione/0217/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0301/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0301/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri in data 18.04.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 121 del 15.04.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.04.2025, l' Avv. Francesca Mite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Atletico Uri ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Lorenzo Melis, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 121 del 15.4.25, in relazione alla gara valevole per il Campionato di serie D, girone G, Atletico Uri/Real- Monterotondo del 13.4.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito con un violento pugno al volto un calciatore della società avversaria procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca”.
A dire della reclamante, l’arbitro avrebbe erroneamente refertato l’episodio sanzionato.
Secondo la ricostruzione difensiva, il Direttore di gara e l’Assistente non avrebbero potuto vedere la scena incriminata perché da essa distanti e perché circondati da un capannello provocato da giocatori e dirigenti del Monterotondo che avrebbero invaso il campo per protestare per l’espulsione del loro giocatore.
Sostiene la società U.S.D. Atletico Uri, che il calciatore Melis avrebbe agito al solo fine di separare i giocatori Scanu dell’Uri e Muti del Monterotondo, in particolare, prendendo per i capelli il compagno con la mano sinistra, per allontanarlo e provando ad allontanare l’avversario con la destra.
Chiede, inoltre, la reclamante valorizzarsi il clima di forte tensione venutosi a creare a seguito dell’invasione di campo da parte di giocatori e dirigenti del Monterotondo.
Conclusivamente, la reclamante chiede, in via principale, l’annullamento della ogni sanzione a carico del calciatore Lorenzo Melis, in via subordinata, la riduzione della squalifica a 1 giornata o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 aprile 2025, nessuno è comparso per la reclamante.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale che così descrive la condotta del calciatore: “ Al 13esimo del secondo tempo segnalavo all'AE Fabio Rinaldi l'espulsione nei confronti del dirigente addetto all'arbitro della società ospitante (sig. Farris Alessandro) per essere uscito deliberatamente dall'area tecnica entrando nel tdg per protestare nei confronti dell'AE sbracciando e urlando ma che cazzo fai, sveglia. Al 45esimo del secondo tempo a gioco fermo a seguito dell'espulsione comminata dall'arbitro nei confronti del numero 10 della società ospitata, si creava un momento di forte tensione tra le squadre e le panchine e in questo contesto il numero 8 della societa ospitante (Sig. Melis Lorenzo) si rendeva colpevole di una condotta violenta colpendo violentemente con un pugno al volto un giocatore di riserva della società ospitata procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca. Evento segnalato all'arbitro al termine del capannello.”
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore e, in particolare, la volontarietà e violenza del colpo inferto all’avversario. Trattandosi di un pugno sferrato a gioco fermo, non possono esservi dubbi sulla sussumibilità della condotta in questione nel paradigma dell’art. 38 C.G.S.; il fatto che vi siano state conseguenza fisiche per l’avversario rileva in termini di aggravamento della sanzione di tre giornate, prevista dall’art. 38 C.G.S. quale minimo edittale.
Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile e va, quindi, confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce