F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0218/CSA pubblicata del 12 Maggio 2025 –Sig. Gerevini Gianmarco
Decisione/0218/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0303/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Agostino Chiappiniello - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0303/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Gerevini Gianmarco in data 24.04.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 125 del 22.04.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.04.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 23.4.2025, a seguito di rituale preannuncio, il sig. Gianmarco Gerevini, calciatore tesserato per la società F.C.Luparense, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 125 del 22.4.2025, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica per sette gare effettive “per avere, al termine della gara, lanciato il pallone nelle vicinanze del Direttore di gara e avergli rivolto espressione irriguardosa allo stesso. Alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava con atteggiamento minaccioso al Direttore di gara e gli rivolgeva espressione intimidatoria. Si rendeva necessario l’intervento dell’A.A. per interrompere la condotta del calciatore. La condotta si protraeva sino all’ingresso negli spogliatoi”.
L’episodio, occorso al termine dell’incontro Villa Valle - Luparense disputatosi a Villa D’Almè (BG) il 17.4.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone C, è stato così riferito dall’Arbitro in relazione al comportamento del sig. Gerevini: “Appena effettuato il fischio finale prende il pallone e lo lancia nelle mie vicinanze con poca forza e mi dice 'tieni portatelo a casa fenomeno'. Alla visione del cartellino rosso in maniera aggressiva mi si avvicina e mi grida: 'non hai capito con chi hai a che fare, a me non me ne frega nulla, mi prendo sei mesi di squalifica'. Nel medesimo momento venivano a sostenerlo i suoi compagni di squadra che lo sostenevano nelle proteste. Solo dopo l’intervento del mio Assistente, Pellegrini Simone, che si frapponeva fra loro e me riuscivo a prendere spazio. L’atteggiamento dei giocatori si protraeva fino all’entrata negli spogliatoi, esauritosi con l’intervento dei dirigenti della squadra avversari a e la presenza di due carabinieri non intervenuti se non per controllare la situazione con la presenza”.
Il reclamante, preliminarmente, sostiene che nel lanciare debolmente il pallone verso l’arbitro per restituirglielo, aveva sì pronunciato la frase riportata nel referto, ma non all’indirizzo di quest’ultimo, bensì di un calciatore avversario che continuava a pressarlo da vicino. E che a seguito dell’espulsione, ritenuta ingiusta, aveva protestato energicamente con l’arbitro dicendogli “ma che stai facendo, ma che fai, ma che vuoi da me, ci manca che mi fai squalificare 6 mesi”. Erano quindi intervenuti i suoi compagni di squadra che avevano continuato a protestare con l’arbitro sino agli spogliatoi, mentre lui si manteneva a distanza sino a che gli animi non si erano calmati.
Il reclamante ritiene pertanto che il suo comportamento, certamente suscettibile di sanzione in quanto irriguardoso nei confronti del Direttore di gara e, come tale, rapportabile alla fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., debba essere punito con la qualifica per cinque giornate di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
Pur dovendosi prendere a base, per l’esatta ricostruzione dell’episodio, quanto riferito dall’Arbitro nel proprio referto (stante la fede privilegiata che lo assiste ex art. 61 C.G.S.), non si ravvisano sufficienti ragioni atte a giustificare il provvedimento estremamente afflittivo (squalifica per 7 giornate) comminato dal Giudice Sportivo.
E’ indubbio che tanto il lancio del pallone (“nelle mie vicinanze con poca forza”), quanto le veementi e reiterate proteste, prive tuttavia di alcuna espressione ingiuriosa o offensiva, rappresentano un unicum fenomenico di portata certamente irriguardosa che non pare tuttavia meritare una sanzione più grave rispetto al minimo edittale di 4 giornate di squalifica previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Lo stesso referto, peraltro, imputa ai compagni di squadra del Gerevini, e non direttamente a quest’ultimo, sia le ulteriori proteste (non meglio specificate) nei pressi degli spogliatoi, sia l’ostacolo frapposto al Direttore di gara in fase di uscita dal terreno di gioco.
Considerata la giornata di squalifica da comminare automaticamente per l’espulsione (ex art. 9, comma 7, C.G.S.), si ritiene pertanto corretta la riduzione della squalifica, nel complesso, da 7 a 5 giornate di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce