F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0204/TFN – SD del 13 Maggio 2025 (motivazioni) – Agustin Borda, Simona Lomartire e ASD Grottaglie Calcio – Reg. Prot. 177/TFN-SD

Decisione/0204/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0177/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

Valentino Fedeli – Presidente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23658/629pfi2425/PM/rm del 1° aprile 2025, nei confronti del sig. Agustin Borda e della sig.ra Simona Lomartire, nonché nei confronti della società ASD Grottaglie Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

E’ posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 23658/629pfi24- 25/PM/rm del 1° aprile 2025, nei confronti di:

1) sig.ra Simona Lomartire, all’epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD Grottaglie Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, l’importo dei compensi dei componenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. liquidati a carico della ASD Grottaglie Calcio con lodo prot. n. 35-2024/25 del 25.11.2024, comunicato a tale società a mezzo pec del 26.11.2024;

2) sig. Agustin Borda, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Santarcangiolese per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, l’importo dei compensi dei componenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. liquidati a suo carico con lodo prot. n. 35-2024/25 del 25.11.2024, comunicatogli a mezzo pec del 26.11.2024;

3) la società ASD Grottaglie Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Simona Lomartire, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il Collegio Arbitrale LND – AIC, con Lodo Arbitrale del 25 novembre 2024, notificato il 26 novembre 2024, immediatamente esecutivo ed inappellabile, rigettava il ricorso presentato in data 10 settembre 2024 dal calciatore Agustin Borda nei confronti dell’ASD Grottaglie Calcio per il presunto mancato pagamento del compenso lordo di . 4.900,00 maturato a seguito della stipula, in data 1° settembre 2023, per la stagione sportiva 2023/24, del contratto di lavoro sportivo, di collaborazione coordinata e continuativa (ex. Art. 28 D.lgs. 36/2021 e successive modifiche) in qualità di calciatore “non professionista”; nel rigettare il detto ricorso, il Collegio Arbitrale LND – AIC obbligava le parti (Agustin Borda e ASD Grottaglie Calcio) di corrispondere, entro il termine di 30 giorni dall’invio delle note proforma da parte degli Arbitri, nella misura del 50% ciascuna, gli importi ed i diritti di cui agli allegati A e B del Regolamento vigente e relativi ai compensi dovuti ai componenti del Collegio Arbitrale ed ai diritti amministrativi.

Decorso il termine di 30 giorni senza che gli obbligati provvedessero al pagamento degli importi dovuti, il Vice Segretario del Comitato Regionale Puglia, Alessandro Schirone, segnalava, in data 10 gennaio 2025, alla Procura Federale l’esistenza degli inadempimenti.

L’Avviso di Conclusione delle Indagini veniva comunicato ai deferiti in data 11 marzo 2025.

La fase predibattimentale

Ricevuta la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il solo Agustin Borda, tramite il proprio legale di fiducia Avv. Diego Priamo, in data 25 marzo 2025, depositava Memoria e copia dei 3 bonifici effettuati ai componenti del Collegio Arbitrale in data 18 marzo 2025; depositava, inoltre Pec del 18 marzo 2025 inviata al Collegio Arbitrale LND-AIC con la quale richiedeva le coordinate Iban per poter effettuare il pagamento dei diritti amministrativi.

Né la sig.ra Lomartire e né l’ASD Grottaglie Calcio depositavano memorie difensive.

La Procura Federale, espletata l’attività di indagine, con atto di deferimento del 1° aprile 2025, deferiva a questo Tribunale la sig.ra Simona Lomartire, il sig. Agustin Borda e la società ASD Grottaglie Calcio per rispondere delle violazioni ivi contestate e su richiamate.

Il Presidente del Tribunale Federale, con avviso del 4 aprile 2025, disponeva quindi la convocazione delle parti per l'udienza di trattazione del 14 aprile 2025, con abbreviazione dei termini a nove giorni liberi.

Il dibattimento

Alla udienza di trattazione era presente, in modalità videoconferenza, l’Avv. Dario Perugini in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno era presente per le parti deferite.

Agli atti risultava depositata tempestivamente da parte dell’Avv. Diego Priamo, difensore del deferito Agustin Borda, un’istanza di rinvio della trattazione del giudizio in ragione di un legittimo impedimento per essere impegnato davanti ad altro Organo di Giustizia, documentalmente provato.

All’esito dell’udienza del 14 aprile 2025, il Tribunale, con l’ordinanza n. 51/TFNSD/2024/25, accoglieva la richiesta formulata dalla difesa del deferito e rinviava la trattazione del procedimento all'odierna udienza dell’8 maggio 2025, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.

All’udienza del 8 maggio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo l’irrogazione, nei confronti della sig.ra Simona Lomartire della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), nei confronti del sig. Agustin Borda della sanzione della squalifica per 2 (due) gare effettive e nei confronti della ASD Grottaglie Calcio della sanzione dell’ammenda di . 200,00 (duecento/00).

Si è altresì collegato per il calciatore Borda l’Avv. Priamo, il quale ha dichiarato di non aver potuto pagare i diritti amministrativi in quanto non gli è mai stato inviato l’iban richiesto. Ha aggiunto che, a causa di un problema di comunicazione, i pagamenti delle somme relative ai compensi arbitrali sono stati effettuati in ritardo, quando ormai era intervenuto l’atto di deferimento.

Relativamente alle sanzioni proposte dalla Procura Federale, l’Avv. Priamo ha contestato la richiesta di squalifica per il proprio assistito, in relazione a quanto previsto all’art. 31 CGS; ha quindi concluso chiedendo il proscioglimento, ovvero, in via subordinata, l’ammonizione.

I deferiti Simona Lomartire e ASD Grottaglie Calcio non si sono collegati e non hanno depositato memorie e documenti a propria difesa.

Il Collegio, chiusa la discussione, si è riservato di decidere.

La decisione

Agli atti del procedimento risulta acquisito, per quel che interessa in questa sede, il Lodo Arbitrale del 25 novembre 2024 relativo alla Vertenza n. 35/2024-25 instaurata dal calciatore Agustin Borda nei confronti dell’ASD Grottaglie Calcio e notificato alle parti in data 26 novembre 2024.

Il Collegio Arbitrale composto dal Presidente Prof. Antonio Riccio, dall’Arbitro della L.N.D. Avv. Anna Patania e dall’Arbitro dell’AIC Avv. Monica Campione, all’esito del dibattimento, come detto, ha rigettato la domanda del calciatore ed ha obbligato alle parti (Agustin Borda e ASD Grottaglie Calcio) di corrispondere, entro il termine di 30 giorni dall’invio della nota proforma, nella misura del 50% ciascuna, gli importi ed i diritti di cui agli allegati A e B del Regolamento vigente e relativi ai compensi dovuti ai componenti del Collegio Arbitrale ed ai diritti amministrativi.

Risultano, altresì, acquisite le note proforma inviate in data 27 novembre 2024 ai deferiti dal Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Antonio Ricci e dall’Arbitro Avv. Anna Patania e la nota proforma inviata in data 20 febbraio 2025 dall’Arbitro Avv. Monica Campione.

In atti vi è, inoltre, la Memoria difensiva inviata dal deferito Agustin Borda alla Procura Federale in data 25 marzo 2025 ed acquisita agli atti del procedimento, con la quale il medesimo deferito ha depositato sia le copie dei 3 bonifici effettuati solo in data 18 marzo 2025 a favore dei 3 arbitri a saldo di quanto dal medesimo dovuto, sia copia della pec inviata al Collegio Arbitrale LND – AIC con la quale richiedeva l’invio delle coordinate bancarie per poter effettuare il pagamento dei diritti amministrativi.

Infine, risulta in atti anche la segnalazione del 10 gennaio 2025 del Vice Segretario del Comitato Regionale Puglia alla Procura Federale circa l’esistenza degli inadempimenti.

Da tale documentazione risulta con chiarezza in capo ai deferiti Agustin Borda e Simona Lomartire, Presidente dotata di poteri di rappresentanza dell’ASD Grottaglie Calcio, la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver l’A.s.d. Grottaglie Calcio effettuato alcun pagamento e per aver il calciatore Agustin Borda effettuato il pagamento delle somme poste a suo carco oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del Lodo Arbitrale e dalle notule proforma inviate dal Prof. Antonio Riccio e dall’Avv. Anna Patania; violazione per la quale dovrà necessariamente risponderne anche la ASD Grottaglie Calcio ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla Presidentessa Simona Lomartire.

Recita, infatti, il comma 11 dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva che “Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)”.

Sulla misura delle sanzioni, ritiene questo Tribunale di aderire alle richieste della Procura Federale nei confronti della Sig.ra Simona Lomartire e dell’ASD Grottaglie Calcio che, non essendosi costituite e difese, hanno, di fatto, confermato le violazioni loro ascritte; mentre, con riferimento al deferito Agustin Borda, questo Tribunale ritiene di poter applicare la sanzione dell’ammonizione con diffida, meno afflittiva di quella chiesta dalla Procura Federale in ragione di quanto effettivamente corrisposto, seppur oltre il termine di 30 giorni, delle somme al medesimo addebitate e sia del collaborativo comportamento processuale tenuto

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Agustin Borda, ammonizione con diffida;

- per la sig.ra Simona Lomartire, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Grottaglie Calcio, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2025

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                                  Valentino Fedeli

 

Depositato in data 13 maggio 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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