FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.438/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’agruma TORTORELLI ASD VIRTUS SAMMARCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 434 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi D'AGRUMA, Giovanni TORTORELLI, Paolo SOCCIO e della società A.S.D. VIRTUS SAMMARCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi D'AGRUMA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Marco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Sammarco, all’incontro Gioventù Calcio San Severo - Virtus Sammarco del 2.11.2024, valevole per il campionato Provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. San Marco ed utilizzando il nome del calciatore sig. A.L., tesserato per la società A.S.D. Virtus Sammarco, il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 5;

Giovanni TORTORELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Sammarco, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, sia durante le sedute di allenamento della stagione 2024-2025 e quantomeno in occasione della gara Gioventù Calcio San Severo - Virtus Sammarco del 2.11.2024, valevole per il campionato Provinciale Allievi Under 17, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante in tale competizione pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Paolo SOCCIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Sammarco, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Sammarco, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Luigi D’Agruma, sebbene fosse tesserato per la società A.S.D. San Marco, prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Sammarco all’incontro Gioventù Calcio San Severo - Virtus Sammarco del 2.11.2024, valevole per il campionato Provinciale Allievi Under 17, utilizzando il nome del calciatore sig. A.L. il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 5; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Gioventù Calcio San Severo - Virtus Sammarco del 2.11.2024, valevole per il campionato Provinciale Allievi Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Sammarco nella quale è indicato al n. 5 il nominativo del calciatore sig. A.L., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tale calciatore all’incontro appena citato, mentre in realtà al posto dello stesso ha preso parte alla gara il sig. Luigi D’Agruma nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. San Marco; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Sammarco, sia durante le sedute di allenamento della stagione 2024 - 2025 e quantomeno in occasione della gara Gioventù Calcio San Severo - Virtus Sammarco del 2.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Allievi Under 17, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante in tale competizione della società dallo stesso rappresentata al sig. Giovanni Tortorelli, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS SAMMARCO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paolo Soccio e Giovanni Tortorelli;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Luigi D'AGRUMA,

Sig. Giovanni TORTORELLI,

Sig. Paolo SOCCIO,

Società A.S.D. VIRTUS SAMMARCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo SOCCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Luigi D'AGRUMA,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni TORTORELLI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo SOCCIO,

€ 200,00 (ducecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Provinciale Under 17 SS 2025 - 2026 per la società A.S.D. VIRTUS SAMMARCO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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