FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.439/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASTELLI RIZZO ASD BAGGESE CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 568 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio CASTELLI, Valerio RIZZO e della società ASD BAGGESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio CASTELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Baggese Calcio, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024/2025, nonché dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024/2025 fino al 23.2.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato giovanissimi under 15 provinciali ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024/2025 e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024/2025 fino al 23.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato giovanissimi under 15 provinciali al sig. Valerio Rizzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Valerio RIZZO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Baggese Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024/2025 e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 25.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Baggese Calcio militante nel campionato giovanissimi under 15 provinciali pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD BAGGESE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fabio Castelli e Valerio Rizzo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Fabio CASTELLI, Sig. Valerio RIZZO,

 Società ASD BAGGESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Castelli;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fabio CASTELLI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Valerio RIZZO,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BAGGESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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