FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.440/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAMOGLI MOLETI LAZZAROTTI SARACCO MANCINELLI DELFINO CELLE VARAZZE FBC LIGORNA 1922

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 334 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Umberto CAMOGLI, Valentina MOLETI, Christian LAZZAROTTI, Alberto SARACCO, Tullio MANCINELLI, Santina DELFINO e delle società SSDARL CELLE VARAZZE FBC e SPORT CLUB DILETTANTISTICO LIGORNA 1922, avente ad oggetto la seguente condotta:

Umberto CAMOGLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere al Comitato Regionale Liguria l’autorizzazione preventiva alla disputa della gara amichevole tra la squadra che milita nel campionato di Eccellenza del Celle Varazze F.B.C. e la squadra Juniores Nazionale della società Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in data 21 agosto 2024, presso l'impianto sportivo "Olmo-Ferro" di Celle Ligure (SV), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti; Valentina MOLETI, all’epoca dei fatti segretario della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere al Comitato Regionale Liguria l’autorizzazione preventiva alla disputa della gara amichevole tra la squadra che milita nel campionato di Eccellenza del Celle Varazze F.B.C. e la squadra Juniores Nazionale della società Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in data 21 agosto 2024, presso l'impianto sportivo "Olmo-Ferro" di Celle Ligure (SV), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Christian LAZZAROTTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara amichevole non autorizzata tra la squadra che milita nel campionato di Eccellenza del Celle Varazze F.B.C. e la squadra Juniores Nazionale della società Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in data 21 agosto 2024, presso l'impianto sportivo "Olmo-Ferro" di Celle Ligure (SV), senza avere la qualifica per svolgere tale attività; Alberto SARACCO, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere al Dipartimento Interregionale l’autorizzazione preventiva alla disputa della gara amichevole tra la squadra che milita nel campionato di Eccellenza del Celle Varazze F.B.C. e la squadra Juniores Nazionale della società Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in data 21 agosto 2024, presso l'impianto sportivo "Olmo-Ferro" di Celle Ligure (SV), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Tullio MANCINELLI, all’epoca dei fatti segretario della Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere al Dipartimento Interregionale l’autorizzazione preventiva alla disputa della gara amichevole tra la squadra che milita nel campionato di Eccellenza del Celle Varazze F.B.C. e la squadra Juniores Nazionale della società Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in data 21 agosto 2024, presso l'impianto sportivo "Olmo-Ferro" di Celle Ligure (SV), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;

Santina DELFINO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Genova, in violazione dell’art. 42, comma 4 lett. a), del vigente Regolamento A.I.A. per aver svolto la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara amichevole non autorizzata tra la squadra che milita nel campionato di Eccellenza del Celle Varazze F.B.C. e la squadra Juniores Nazionale della società Sport Club Dilettantistico Ligorna 1922, in data 21 agosto 2024, presso l'impianto sportivo "Olmo-Ferro" di Celle Ligure (SV);

SSDARL CELLE VARAZZE FBC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Umberto Camogli e dai sigg.ri Valentina Moleti e Christian Lazzarotti, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;

SPORT CLUB DILETTANTISTICO LIGORNA 1922, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Alberto Saracco e dal sig. Tullio Mancinelli, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Umberto CAMOGLI, Sig.ra Valentina MOLETI,

Sig. Christian LAZZAROTTI,

Sig. Alberto SARACCO,

Sig. Tullio MANCINELLI,

Sig.ra Santina DELFINO,

Società SSDARL CELLE VARAZZE FBC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Umberto Camogli;

Società SPORT CLUB DILETTANTISTICO LIGORNA 1922, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Saracco;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Umberto CAMOGLI,

1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Valentina MOLETI, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Christian LAZZAROTTI,

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alberto SARACCO,

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Tullio MANCINELLI,

1 (uno) mese di sospensione per la Sig.ra Santina DELFINO,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL CELLE VARAZZE FBC,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società SPORT CLUB DILETTANTISTICO LIGORNA 1922;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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