FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.441/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BELTRAMI VACONDIO VIAEMILIA 2018

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 556 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BELTRAMI, Luca VACONDIO e della società SOCIETÀ VIAEMILIA 2018, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco BELTRAMI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Viaemilia 2018, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, che nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 il sig. Luca Vacondio svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della Viaemilia 2018 in assenza di tesseramento per tale società e pur essendo quest'ultimo già un calciatore tesserato per la ASD Fogliano; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso in attività attinenti al trasferimento del sig. Luca Vacondi, soggetto non abilitato, nonché per aver consentito e non impedito allo stesso di porre in essere - durante la stagione sportiva 2024-2025 - attività di proselitismo nei confronti dei calciatori F.B. e J.G., all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la ASD Progetto Intesa All Camp, al fine di farli tesserare per la società Viaemilia 2018; concretatasi nel proporre al padre del calciatore F.B. il trasferimento senza necessità di pagare alcuna quota di iscrizione e nel proporre al calciatore J.G. il trasferimento contattando il medesimo con dei messaggi WhatsApp;

Luca VACONDIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Fogliano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto, nella stagione sportiva 2024 – 2025, il ruolo ed i compiti di dirigente della Viaemilia 2018 in assenza di tesseramento per tale società e pur essendo un calciatore tesserato per la ASD Fogliano; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, attività di proselitismo nei confronti dei calciatori sigg.ri F.B. e J.G., all'epoca dei fatti tesserati per la ASD Progetto Intesa All Camp, al fine di farli tesserare per la società Viaemilia 2018; concretatasi nel proporre al padre del calciatore F.B. il trasferimento senza necessità di pagare alcuna quota di iscrizione e nel proporre al calciatore J.G. il trasferimento contattando il medesimo con dei messaggi WhatsApp;

SOCIETÀ VIAEMILIA 2018, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Marco BELTRAMI così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco BELTRAMI,

Sig. Luca VACONDIO,

Società SOCIETÀ VIAEMILIA 2018, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco BELTRAMI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco BELTRAMI,

4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca VACONDIO,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SOCIETÀ VIAEMILIA 2018;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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