LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 146/DIV – DEL 15/04/2025 – Campionato Lega Pro – Delibera – Il Giudice Sportivo,
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ARZIGNANO V., AUDACE CERIGNOLA, ASCOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CARPI, CAVESE, CROTONE, LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRIESTINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.