F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0102/CFA pubblicata il 14 Maggio 2025 (motivazioni) – PF-Sig. Valerio Antonini-Trapani 1905 F.C. S.r.l.

Decisione/0102/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0103/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Fabrizio D'Alessandri - Componente

Diego Sabatino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0103/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale in data 09.04.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione disciplinare n. 0184/TFNSD/2024-2025 del 07/04/2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 05.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Diego Sabatino e uditi l’Avv. Enrico Liberati per la reclamante e l’Avv. Paolo Rodella per il Sig. Valerio Antonini e per la società Trapani 1905 F.C. S.r.l..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 09/04/2025, iscritto al n. 0103/CFA/2024-2025, la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale, ha chiesto la riforma della Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 0184/TFNSD-2024-2025, con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha comminato al sig. Valerio ANTONINI, Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. e a quest’ultima società la sanzione di 2.500,00 di ammenda ciascuno ed ha ritenuto di non dover, però, applicare la recidiva contestata.

2. Il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare ha così riassunto i fatti di causa:

“Con atto del 26 febbraio 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., per la violazione dell’art. 4 co. 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso al termine della gara RIMINI vs TRAPANI, disputata in data 11 febbraio 2025, valevole quale semifinale della Coppa Italia di Serie C della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 3-0, espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. Leonardo MASTRODOMENICO della Sez. AIA di Matera), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate sul proprio personale account (@ValerioAntoPres) del social network X alle h.10:51PM : <… Arbitro che rispecchia la categoria. Scaduto come un Vino aperto da una settimana. Non possiamo pretendere Collina. Ha deciso la partita inventandosi sia la punizione del gol che l’espulsione di Malomo..… Che possiamo farci? Niente. …>.

Con la recidiva ex art. 18 CGS per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito, giusto CU N.292/AA del 23.01.2025, una sanzione per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali;

- la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6 comma 1 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per il sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Valerio ANTONINI, quale all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della Società.

La fase istruttoria

In data 11 febbraio 2025, all’esito della partita svoltasi tra il Trapani e il Rimini il sig. Valerio Antonini, amministratore unico della società Trapani 1905 F.C. srl, pubblicava sull’account @ValerioAntoPres del social network X le seguenti dichiarazioni: <… Arbitro che rispecchia la categoria. Scaduto come un Vino aperto da una settimana. Non possiamo pretendere Collina. Ha deciso la partita inventandosi sia la punizione del gol che l’espulsione di Malomo..… Che possiamo farci? Niente. …>.

La Procura Federale, di conseguenza, in data 12 febbraio 2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 694pf24-25, avente ad oggetto “Notizia stampa in ordine al contenuto disciplinarmente rilevante di un post pubblicato dall'Amministratore Unico della società FC Trapani 1905, sig. Valerio Antonini”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva la copia dell’interrogazione as400 sulla persona di Valerio Antonini e della società Trapani 1905 F.C. srl, nonché la copia del post pubblicato sul social network X e riportata sulla testata giornalistica online “TUTTOmercatoWEB.com” in data 12.02.2025.

Sempre in via istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del sig. Valerio Antonini, durante la quale egli affermava che non era sua intenzione essere offensivo e che aveva semplicemente utilizzato un’espressione gergale romana.

In data 26 febbraio 2025, la Procura Federale notificava al sig. Valerio Antonini e alla società Trapani 1905 F.C. srl l’atto di deferimento.

Di conseguenza, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 27 marzo 2025.

La fase predibattimentale

In data 20 marzo 2025 i deferiti si costituivano in giudizio a mezzo dell’Avv. Paolo Rodella, depositando memoria difensiva con i relativi allegati.

Il dibattimento

All’udienza del 27 marzo 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Paolo Rodella, in rappresentanza dei deferiti.

La Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Valerio Antonini, 5.000,00 di ammenda, tenuto anche conto della contestata recidiva;

- nei confronti del Trapani 1905 F.C. srl, 5.000,00 di ammenda.

L’Avv. Rodella, nel riportarsi alla memoria depositata, chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima, evidenziando come le espressioni incriminate rappresentavano solo dei commenti ironici o comunque delle espressioni gergali, privi di offensività, e che in ogni caso erano espressione del diritto di critica.”

3. Assunta la causa in decisione, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha pubblicato la decisione n. 0184/TFNSD-2024-2025, oggetto del presente reclamo, con la quale ha comminato al sig. Valerio ANTONINI, Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. e a quest’ultima società la sanzione di 2.500,00 di ammenda ciascuno ed ha ritenuto di non dover, però, applicare la recidiva contestata.

Nel dettaglio, stante la prova e la non contestazione del fatto storico, la motivazione della decisione si è articolata in due diversi snodi, rispettivamente riguardanti la natura lesiva delle espressioni pronunciate e poi la quantificazione della sanzione risultante.

In relazione al primo momento, il Tribunale ha sottolineato come questo potesse considerarsi illecito ai sensi di cui all’art. 23 CGS qualora le dichiarazioni in questione avessero il carattere della pubblicità e della lesività (in quanto “Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”). Ha quindi evidenziato come non fosse in dubbio la natura pubblica delle dichiarazioni (in quanto erano state pubblicate sul social network X e “la pubblicazione di un post su un social network è idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone ed a favorire la diffusione del messaggio”) né la loro natura lesiva, in quanto esorbitante l’esimente del diritto di critica, evocata in difesa, atteso che le dichiarazioni “travalicano il limite della continenza, contenendo espressioni allusive ed offensive idonee certamente a ledere il prestigio, l’onore e la reputazione non solo dell’arbitro Mastrodomenico, ma anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso”.

In relazione al secondo momento, il Tribunale riteneva, “tenuto conto delle circostanze di fatto concrete, della non particolare gravità delle dichiarazioni rilasciate, della circostanza che lo stesso sig. Antonini si è in qualche modo scusato della condotta assunta, dichiarando che non era sua intenzione offendere l’arbitro” di irrogare le sanzioni sopra riportate, sia all’autore delle dichiarazioni che alla società, senza però applicare al sig. Valerio Antonini la recidiva richiesta dalla Procura federale.

Per sostenere questo assunto, il Tribunale, evidenziando come il sig. Antonini fosse stato destinatario di una sanzione irrogata per effetto di un accordo ex art. 126 CGS, riteneva che questa non fosse idonea a costituire il presupposto per l’applicazione della recidiva in quanto, trattandosi di “un accordo concluso tra le parti e rispetto al quale gli organi della Giustizia Sportiva rimangono completamente estranei” non possa essere considerato al pari di una decisione.

Secondo il Tribunale, la contestazione della recidiva “presuppone che il reo abbia già subito una sentenza di condanna” e che questo possa evincersi dalla lettura del secondo comma dell’art. 18 CGS che prevede che “La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva”, come pure il riferimento, nell’art. 18 citato, del concetto di infrazione, “il quale comporta in sé la necessità di una violazione regolamentare; violazione che non può che essere accertata dal giudice”.

4. Con il reclamo qui in esame, la Procura federale impugna la decisione adottata, sulla scorta di un unico motivo di diritto, rubricato “erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 18 e 126, comma 7, del codice di giustizia sportiva”, dove si sostiene un doppio argomento.

In primo luogo, si sottolinea come, a differenza della recidiva penale da cui quella sportiva è mutuata, la recidiva prevista ed operante nell’ordinamento sportivo federale non richiede una condanna ma unicamente “l’esistenza di una pregressa sanzione comminata per fatti della stessa natura”.

In secondo luogo, nota come il patteggiamento ex art. 126 CGS debba essere considerato “non un patteggiamento senza incolpazione come previsto dalla previgente normativa, bensì, concluso prima dell’esercizio dell’azione disciplinare, e ciò proprio perché un patteggiamento senza incolpazione non avrebbe reso possibile, per il futuro, stabilire se a carico del soggetto interessato fosse stata sussistente o meno una recidiva”.

5. In data 29/04/25, si costituivano in giudizio il sig. Valerio Antonini e la società Trapani 1905 F.C. S.r.l. in difesa rispetto al ricorso della Procura federale.

6. Con decreto del 09/04/2025, il Presidente della Corte Federale, ai sensi dell’art. 99 del Codice, stanti i profili di rilevanza e di principio investiti dalla questione proposta, disponeva che dovesse essere decisa dalle Sezioni unite della Corte Federale d'Appello.

7. All’udienza del 05/05/2025, tenuta in via telematica dinanzi alle Sezioni unite, sentiti per le parti l’Avv. Enrico Liberati per la reclamante e l’Avv. Paolo Rodella per il Sig. Valerio Antonini e per la società Trapani 1905 F.C. S.r.l.., la causa è stata assunta in decisione.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di quanto di seguito precisato.

9. In via preliminare, va precisato l’oggetto del reclamo in esame, che non coinvolge l’accertamento del fatto e della sua valutazione giuridica.

Infatti la decisione del Tribunale ha accertato, con statuizioni non contestate in sede di reclamo né messe in dubbio dalla difesa, sia l’imputazione in capo al sig. Antonini delle dichiarazioni lesive, sia la riconducibilità di tale comportamento alla violazione dell’art. 4 co. 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., sia, infine, la precedente sottoposizione dello stesso tesserato ad una diversa sanzione ex art. 18 del C.G.S. nel corso della corrente stagione sportiva per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali.

Il thema decidendum rilevante in questa sede appare quindi circoscritto unicamente all’esame di un’unica questione giuridica, ossia la possibilità di applicare o meno la recidiva quando, in un procedimento davanti agli organi giudicanti del sistema della giustizia sportiva, emerga che il soggetto deferito abbia già subito l’applicazione di una diversa sanzione per fatti della stessa natura a seguito di un procedimento ex art. 126 CGS.

10. Nella lettura del Tribunale federale, qui gravata, tale possibilità sarebbe esclusa e il primo giudice raggiunge tale conclusione secondo un percorso argomentativo fondato su due elementi.

Dopo aver descritto lo strumento sanzionatorio in questione ed essere giunto alla conclusione che “Il patteggiamento ex art. 126 CGS, in altri termini, si sostanzia in un accordo concluso tra le parti e rispetto al quale gli organi della Giustizia Sportiva rimangono completamente estranei, non svolgendo neanche una funzione di verifica della correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione applicata”, il Tribunale si avvia facendo riferimento direttamente alla disciplina valevole nell’ambito del processo penale e applicandola al contesto sportivo, affermando che “La contestazione della recidiva, difatti, presuppone che il reo abbia già subito una sentenza di condanna. Ciò vale sia nel processo penale, trovando la stessa applicazione nei confronti di coloro i quali siano già stati condannati, in via definitiva, per un altro reato, e sia nel processo sportivo, che ha mutuato l’istituto dalla legislazione penale.”

Con un secondo argomento, lo stesso giudice afferma poi che la detta conclusione è avvalorata dalla lettura delle disposizioni stesse del CGS. In particolare “Il secondo comma dell’art. 18 CGS, difatti, prevede che ‘La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva’. Lasciando, pertanto, intendere che anche nel processo sportivo presupposto per l’applicabilità della recidiva è un provvedimento di condanna e, dunque, un provvedimento avente carattere decisorio e che promani da un organo di giustizia. Del resto, ulteriore conferma di tale conclusione rinviene dal riferimento, nell’art. 18 citato, al concetto di ‘infrazione’, il quale comporta in sé la necessità di una violazione regolamentare; violazione che non può che essere accertata dal giudice.”

11. Le affermazioni del Tribunale federale non possono essere condivise, sia in via di metodo che in via di applicazione e la sentenza va riformata in parte qua.

12. Va innanzi tutto ricordato che il sistema di giustizia sportiva, come ogni sistema processuale, si fonda su una tendenziale completezza, individuando in sé i propri istituti e rinviando ad altre fonti solo in modo residuale. Tale impostazione positiva, rinvenibile in ogni codice processuale, è testuale nell’art. 3 CGS, recante “Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative”, dove si prevede che “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.”

Il ricorso a istituti esterni al CGS, sia in via interpretativa sia, come fatto in questa sede, in via suppletiva, presuppone quindi una lacuna da colmare nel codice stesso e, quindi, una struttura argomentativa che si fondi su una pluralità di passaggi, il primo dei quali è il riconoscimento di una lacuna disciplinare (ossia la “assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali”). Qualora ciò non avvenga, è proprio l’autonomia della giustizia sportiva che si oppone alla possibilità di estendere analogicamente, sic et simpliciter, le ragioni del diritto processuale penale.

Peraltro, quand’anche fosse possibile tale immediata etero integrazione, questo non gioverebbe comunque alla tesi del primo giudice, atteso che queste Sezioni unite (Decisione CFA S.U. n. 103 ss 2020/2021) hanno già notato che, ai fini della contestazione della recidiva, va considerato come precedente anche il solo patteggiamento (facendo riferimento ai precedenti dati da “Cass. pen., sez. terza, sent. 7939 del 1998 e, implicitamente, da Cass. pen., sez. terza, sent. 23952 del 2015”).

13. Tuttavia, è proprio questa supposta assenza che non è possibile riscontrare.

Per verificare tale assunto, conviene partire, in particolare dall’analisi delle disposizioni che regolamentano il sistema all’interno del CGS, iniziando dall’esame dell’art. 18, recante “Recidiva”, che prevede:

“1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.”

La disposizione, per la sua evidente rilevanza pratica, è scritta in maniera molto piana, individuando con attenzione presupposti e conseguenze dei diversi casi regolati nei due commi che la compongono. In particolare, per quanto qui rilevante:

nel primo comma, il presupposto è l’aver subito “una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali” e che lo stesso soggetto riceva un’altra sanzione “per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva”; la conseguenza è l’applicazione di un “aumento di pena”;

nel secondo caso, il presupposto è la “condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m)” e che il soggetto commetta un’ulteriore “infrazione” (termine questo non usato nel primo comma); la conseguenza è l’applicazione della recidiva “anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva”.

È quindi evidente che si tratti di situazioni del tutto distinte, dove sono ben marcate più differenze, soprattutto una di carattere temporale molto netto.

Nella fattispecie di cui al primo comma, tutto si conclude nella stessa stagione sportiva, viene richiesta la preesistenza unicamente di una sanzione (e non una condanna) e la recidiva impone solo che si tratti di fatti della stessa natura; nella fattispecie del secondo comma, la rilevanza del fatto si estende anche alla stagione successiva e questa valenza ulteriore è compensata da un maggior rigore nella predeterminazione del fatto rilevante, ridotto in termine di tipicità e qualificato dall’essere stato accertato da una ‘condanna’.

Nei limiti in cui una fattispecie sanzionatoria può essere sussunta in una struttura formale assimilabile ad un sillogismo, qui ci si trova di fronte costruzioni integralmente diverse tra il primo e il secondo comma, sia nelle premesse che nella conclusione.

Il primo giudice opera invece con una commistione di elementi dell’una e dell’altra fattispecie, inserendo il requisito della ‘condanna’, valevole nella fattispecie del secondo comma, come presupposto della fattispecie del primo comma, trascurando del tutto il riferimento esplicito alla diversa nozione di ‘sanzione’ ivi presente. Questa ortopedia giuridica, tesa a giungere ad una soluzione diversa da quella voluta dal codificatore sportivo, non può dunque essere condivisa.

14. Se la mera disamina dell’art. 18 consente di escludere l’esistenza di un vuoto disciplinare e quindi impedisce il ricorso ad istituti processuali di altra provenienza, ulteriori argomenti emergono dal raffronto tra la disciplina sanzionatoria del CGS in raffronto e quella processuale penalistica di cui all’art. 444 c.p.p.

Va innanzi tutto notato come il termine ‘sanzione’ venga utilizzato dal codificatore sportivo sia in relazione al procedimento di cui all’art. 126 “Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento”, come pure per quello di cui all’art. 127 “Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento” ed è lo stesso usato per individuare i presupposti applicativi della recidiva di cui al primo comma dell’art. 18. E non vi è nessun indice che possa instillare il sospetto che tra l’art. 18 e i successivi artt. 126 e 127 il codificatore sportivo abbia inteso riferirsi a istituti diversi.

Esaminando poi l’istituto di cui all’art. 126, va sottolineata la differenza ontologica tra il patteggiamento penale (governato sempre dal giudice) e quello sportivo (valevole unicamente nei rapporti tra procura federale e soggetto dell’ordinamento), con una così marcata differenziazione che appare davvero arduo immaginare un’assimilazione tra i due istituti.

In concreto, l’accordo pattizio sportivo, intervenendo tra procura e tesserato, semplicemente impedisce l’azione disciplinare ma non la estingue, tant’è che, qualora l’accordo non venga adempiuto, i poteri sanzionatori riprendono (Tribunale federale, Sezione Disciplinare, Decisione n. 230/TFN-SD/2023-2024) e l’accordo inadempiuto non è vincolante per il giudice (Sez. Unite, decisione n. 0125/CFA/2023-2024, sulla differenza tra l’accordo ex art. 126 e quello ex art. 127; in termini, Sez. I, decisione n. 0127/CFA/2023-2024), con ciò dimostrando la ulteriore rilevanza del solo fatto e non della negoziazione intervenuta. L’accordo rende così impossibile il deferimento e, solo in questo senso, impedisce al giudice di prendere cognizione della vicenda, ma non esclude la rilevanza dell’evento deferibile che, nella sua oggettività, permane. Vi è pertanto spazio perché l’episodio originariamente escluso dalla cognizione del giudice riprenda successivamente la sua valenza (come accade appunto nei casi di mancato rispetto dell’accordo).

È quindi perfettamente compatibile con il sistema che il fatto originariamente oggetto di pattuizione posso comunque rilevare davanti al giudice, con un meccanismo per molti versi assimilabile a quello previsto dall’art. 18 in tema di recidiva, senza che tale rilevanza sia condizionata dal vaglio di una decisione (il che consente altresì di ritenere inconferente il richiamo al Parere n. 1/2018 del Collegio di Garanzia che, ai fini degli oneri di pubblicità, aveva escluso che la convenzione conclusa tra le parti potesse essere ricompresa nell’ambito concettuale delle decisioni).

Appare allora davvero arduo il tentativo di mutuare il riferimento all’istituto di cui all’art. 444 c.p.p., non solo per la completezza in tema dell’ordinamento della giustizia sportiva, ma soprattutto per la difficoltà di individuare analogie diverse dal mero dato morfologico.

15. Sulla scorta delle osservazioni appena svolte, è evidente l’erroneità della ricostruzione operata dal Tribunale, sia in termini di metodo che in termini di risultato interpretativo.

In tema di modo, non può che essere sottolineato come l’indiscriminato ingresso di istituti provenienti da altri contesti ordinamentali, senza peraltro una considerazione di rilevanza, rischia di incidere sulla ratio stessa della giustizia sportiva che si muove su principi suoi propri.

In tema di esito, la decisione gravata ha indebitamente richiesto l’esistenza di presupposti valevoli per vicende differenti, ritenendo così non integrata una fattispecie che era invece esaurientemente stata provata.

Il reclamo proposto dalla Procura federale deve essere quindi accolto,

16. Acclarata l’applicabilità della recidiva, va quindi riconsiderata la valenza dei fatti ai fini dell’individuazione della sanzione applicabile, ricordando che la disposizione di cui all’art. 23 “Dichiarazioni lesive”, così dispone, ai commi 3 e 4:

“Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h);

Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:

a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;

b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;

c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.”

Ritiene questa Corte che nella fattispecie in esame siano comunque applicabili, oltre alla recidiva già esaminata, anche le aggravanti di cui al comma 4, lett. b) e c) e che quindi la sanzione individuata dal Tribunale federale non renda conto della dinamica della vicenda (atteso che il primo giudice ha comminato al sig. Valerio Antonini, la sanzione di euro 2.500,00 di ammenda e alla alla società Trapani 1905 FC Srl, quella di euro 2.500,00 di ammenda, ossia il minimo edittale). Le sanzioni devono essere necessariamente aumentate, commisurandole alla gravità del fatto.

17. In conclusione, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale e in riforma della Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 0184/TFNSD-2024-2025, va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., per i fatti a lui ascritti, e della responsabilità della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., con comminazione della seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

- alla società società Trapani 1905 FC Srl, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Valerio Antonini: ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00), tenuto anche conto della contestata recidiva;

- alla società Trapani 1905 F.C. S.r.l.: ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Diego Sabatino                                                                  Mauro Mazzoni

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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