F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0205/TFN – SD del 13 Maggio 2025 (motivazioni) – Vincenzo Tuccillo e ASD Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 183/TFN-SD

Decisione/0205/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0183/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Valentino Fedeli - Presidente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24775 /944 pf 24-25/GC/blp dell'11 aprile 2025 nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto depositato l’11 aprile 2025 n. 24775/944 pf 24-25/GC/bip, ha deferito a questo Tribunale il sig. Vincenzo Tuccillo, all’epoca del fatto vice Presidente con poteri di firma della società ASD Ecocity Futsal Genzano, al quale ha contestato la violazione degli artt. 4 e 23 CGS per aver espresso, in data 29 marzo 2025, giudizi lesivi del prestigio, del buon nome e della onorabilità del Presidente della società Petrarca Calcio a 5 sig. Paolo Morlino, successivamente alla avvenuta pubblicazione sul CU n. 818 della decisione del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di comminare alla società ASD Ecocity Futsal Genzano la punizione della perdita per 0 a 6 della gara tra detta società e la società Petrarca Calcio del 14 febbraio 2025, valevole per il campionato Serie A Calcio a 5; tali giudizi, costituiti da espressioni e parole, in data 29 marzo 2025 risultavano più volte postati su di un profilo Facebook a nome “Vincenzo Ecocity”, a lui riconducibile.

Era stato lo stesso Presidente della società Petrarca Calcio a 5 srl, Paolo Morlino, a segnalare alla Procura Federale con pec del 31 marzo 2025 il comportamento del Tuccillo, che documentava con le stampe del testo delle dichiarazioni rese da quest’ultimo sul profilo Facebook, allegate alla segnalazione.

È stata contestualmente deferita la società ASD Ecocity Futsal Genzano ai sensi degli artt. 6 comma 1 e 23 comma 5 CGS a titolo di responsabilità diretta in relazione al comportamento tenuto dal proprio rappresentante legale.

La fase predibattimentale

Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle indagini, avvenuta ai sensi dell’art. 123 CGS il 2 aprile 2025, gli indagati non hanno chiesto di essere sentiti, né hanno depositato scritti difensivi.

Il deferimento è stato loro notificato l’11 aprile 2025.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, pertanto, l'udienza dell'8 maggio 2025 per la trattazione del procedimento.

Il dibattimento

All’udienza dell’8 maggio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati il quale, riportandosi al deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 2 (due) per il Tuccillo e dell’ammenda di 800,00 (euro ottocento//00) a carico della società ASD Ecocity Futsal Genzano. I deferiti non si sono costituiti, mancando di comparire in udienza e di redigere memorie.

La decisione

Risultano riportate nella segnalazione del Morlino e nella parte motiva del deferimento le espressioni riconducibili al Tuccillo e pubblicate sul profilo Facebook del 29 marzo 2025 a mezzo post riconducibili allo stesso Tuccillo e che, nella economia della presente decisione, devono essere fedelmente riportate.

“Chi sono i presidenti più infami della serieA???? Ce ne sono due però a pensarci bene quello del Petrarca non si batte ….. a scusa metti un avvocato per l’infame che ti ho detto. Tanto i tre punti me li riprendo e tu infame rimani”.

“A tutti i tifosi del Petrarca il vostro presidente quando abbiamo giocato da voi lui sapeva da tempo che Ricardinho non si sarebbe mai presentato perché era infortunato, ma lui ha fatto uguale pubblicità mediatica per vendere i biglietti, praticamente vi ha preso in giro a tutti perché il vostro presidente per un euro si venderebbe anche la cosa più cara a lui … non vado oltre”.

A tale ultima espressione seguiva un commento di un utente della pagina Facebook di questo tenore: “ Pure la moje”.

“Tutto bello, tutto stupendo ma il vostro presidente infame rimane”.

Ebbene, appare evidente che tutte le espressioni riportate assumono un rilievo altamente  lesivo della reputazione del Morlino, tanto che esse si spingono financo a toccare l’intimità familiare della persona offesa e che, anche per questo motivo, appaiono di particolare gravità.

Elementi caratterizzanti la violazione dell’art. 23 CGS imputabile al Tuccillo sono che l’utilizzo di Facebook costituisce di per sè un mezzo idoneo a rendere i suoi contenuti conosciuti o quanto meno conoscibili da più persone, e questo è avvenuto nel caso in esame,  e che il Tuccillo non ha smentito né ha rettificato quanto egli stesso aveva pubblicato, venendo così meno ai principi di cui all’art. 4 comma 1 CGS.

Dalla complessiva valutazione delle motivazioni poste a base del deferimento e dalla acquisizione dei puntuali riscontri probatori, che la parte deferita, omettendo di costituirsi, non ha contestato, questo Tribunale ritiene equo aumentare la sanzione a carico del Tuccillo rispetto a quella chiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2025.

 

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Valentino Fedeli    

 

Depositato in data 13 maggio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it