C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/12/2023 – Delibera – Gara Montemignaio – Terontola (1-1) del 12.11.2023. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n.34 del 16.11.2023.

Gara Montemignaio – Terontola (1-1) del 12.11.2023. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n.34 del 16.11.2023.

Reclama la società Montemignaio avverso l’ammenda di € 650,00 inflitta dal G.S. “Per avere, sostenitore isolato, a fine gara, assunto grave contegno minaccioso verso il D.G. concretizzatosi in una spinta allo stesso. Di poi, lo stesso sputava verso l’arbitro raggiungendolo al collo”. La reclamante contesta lo spintonamento all’arbitro ma non lo sputo. Rileva che l’addetto all’arbitro ha sempre accompagnato il D.G. facendo in modo da preservarne l’incolumità, minimizzando l’accaduto, adducendo come giustificazione l’intervento del padre del D.G. oltre al fatto che lo stesso arbitro aveva lasciato l’auto troppo vicina all’impianto di gioco. Contesta inoltre che, avendo conosciuto il nominativo del soggetto agente, non è stato fornito dall’arbitro ai Carabinieri intervenuti successivamente, quando comunque il predetto si era già allontanato. Chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una riduzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, precisa che il nominativo del soggetto agente gli è stato fornito da un calciatore della società Montemignaio e che, comunque, l’autore della sua aggressione è riferibile alla tifoseria della società oggi reclamante. IL D.G. precisa ancora che l’agente è stato trattenuto da alcuni tifosi, mentre i dirigenti della reclamante cercavano di minimizzare il fatto, definendo l’aggressore come una persona impulsiva, deprecando la funzione arbitrale. La Corte Sportiva Territoriale della Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Per quanto attiene al fatto sembrano esserci poche discrepanze fra la versione arbitrale e quella della società, fatto salvo che la predetta nega che l’arbitro sia stato spintonato. A giudizio di questo Collegio quanto accaduto appare di estrema gravità e questo per una serie di motivi di cui appresso. L’addetto all’arbitro messo a disposizione dalla società ospitante, deve fare in modo che nessuna situazione nociva, a qualsiasi titolo, possa avere come soggetto passivo un arbitro. Da quanto risulta dagli atti, si rileva invece, che l’arbitro, oltre ad essere stato spintonato e minacciato da un tifoso o comunque da parte di un soggetto riferibile alla tifoseria locale (“ti sacco la testa, ti ammazzo”), è stato attinto da uno sputo in faccia, senza che il dirigente addetto alla sua persona abbia posto in essere le cautele necessarie affinché ciò non avvenisse. Una riflessione, inoltre, si rende necessaria sulla seguente dichiarazione riportata nel reclamo: “Per finire anche altri arbitri arrivano accompagnati, soprattutto se minorenni, ma hanno sempre avuto l’accortezza di lasciare l’auto a dovuta distanza dall’impianto di gioco, mentre nel caso in questione l’auto era parcheggiata difronte al bar dello stadio e l’arbitro è ripartito alla guida della stessa”. Quanto riportato è allucinante: si tratta di un monito a futura memoria? Si tratta di una constatazione circa una tifoseria piuttosto calda? Qualunque sia la risposta, questo Collegio ritiene che l’assunto è di una gravità assoluta, in pieno contrasto con le regole sportive e non, che certamente non mettono in buona luce la stessa reclamante. Per quanto attiene alla mancata denuncia dell’arbitro ai Carabinieri comunicando il nominativo del suo aggressore, è elemento irrilevante nel fatto che ci occupa. Il Giudicante sottolinea e ricorda che le società sono responsabili per i fatti accaduti all’interno del proprio impianto sportivo e nelle aree esterne immediatamente adiacenti e che rispondono dell’operato, anche dei propri sostenitori, in virtù del disposto di cui all’art 6 commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva: nel caso di specie la società reclamante ha colpevolmente ignorato il disposto normativo richiamato. Da quanto esposto, la responsabilità della società Montemignaio è conclamata. In tema di quantificazione della sanzione, il Collegio ritiene di dovere modificare quanto disposto dal G.S. come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale della Toscana, rigetta il reclamo, cassa la sanzione inflitta dal G.S e dispone nei confronti della società Montemignaio l’ammenda di € 900,00 oltre all’incameramento della tassa di gravame.

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