C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 07/12/2023 – Delibera – Reclamo Capezzano Pianore Avverso Squalifica Correira Steven Renato Per 5 Giornate (C.U. N. 34 Del 16\11\2023)
Reclamo Capezzano Pianore Avverso Squalifica Correira Steven Renato Per 5 Giornate (C.U. N. 34 Del 16\11\2023)
Propone rituale reclamo la società Capezzano Pianore avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso un avversario, alla notifica offendeva il D.G.”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta esclusivamente il motivo dell’espulsione del calciatore affermando che il Correira non avrebbe offeso l’avversario avendo proferito un’espressione che si riferiva al gioco tendente a perdere tempo, ammette le frasi offensive nei confronti del DG esprimendo il proprio disappunto per quanto detto dal giocatore.
La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. C.R. Si osserva come i rilievi mossi nel reclamo in ordine alla offesa all’avversario, oltre al fatto che l’offesa è confermata dall’arbitro nel supplemento, sarebbero altresì irrilevanti. Il fatto che il calciatore sia stato espulso per una violazione regolamentare (quale essa sia) a giudizio del DG al momento dell’espulsione medesima, è insindacabile in sede di reclamo. Se il calciatore si fosse limitato ad uscire dal campo senza offendere successivamente il DG, avrebbe preso una giornata solo per il fatto di essere stato espulso. Le offese successive fatto aumentare la sanzione di ulteriori quattro giornate, stante la recente normativa che ha raddoppiato il minimo edittale per tale tipo di violazione. La sanzione comminata è pertanto da confermarsi.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.