C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 24/04/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Firenze Sud in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dell’allenatore Lazzerini Lapo, squalificato per 8 gare effettive. (C.U. 55 del 2/4/2025 ).
Reclamo proposto dalla Società Firenze Sud in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dell’allenatore Lazzerini Lapo, squalificato per 8 gare effettive. (C.U. 55 del 2/4/2025 ).
La società Firenze Sud Sporting Club reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU n. 55 del 2.4.2025 di squalifica per n. 8 gare effettive comminata all’allenatore Lapo Lazzerini che entrava indebitamente sul terreno di gioco, offendendo ripetutamente il DG, venendo a contatto con il proprio petto con quello dell’arbitro in atteggiamento di sfida. La società reclamante domanda la riduzione della sanzione inflitta in quanto, pur ammettendo l’indebita entrata in campo dell’allenatore e le frasi irriguardose dallo stesso pronunciate, nega che vi sia stato un avvicinamento del medesimo con il suo petto a quello del DG, essendosi trattato di un mero gesto di protesta, mal interpretato, esplicatosi con eccessiva foga: tanto è vero che nel referto arbitrale non verrebbe riportato alcun dolore fisico patito dall’arbitro a seguito del presunto contatto avuto con l’allenatore sanzionato. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale il DG descrive dettagliatamente la condotta del Lazzerini specificando che, al 48° minuto del II tempo, egli entrava sul terreno di gioco con atteggiamento aggressivo, avvicinandosi e gridandogli veementemente ripetute frasi irriguardose: nonostante i richiami, il Lazzerini continuava con il suo comportamento intimidatorio, arrivando a toccarlo con il petto in segno di sfida. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il sanzionato proseguiva con le offese, finché non intervenivano gli assistenti per portarlo fuori dal terreno di gioco. Questa Corte ha inoltrato all’Arbitro il dispiegato reclamo e quest’ultimo, nel supplemento, oltre a confermare tutto quanto già indicato nel referto, precisa altresì che l’allenatore, nel suo atto di protesta, arrivava di tutto impeto verso di lui e, non riuscendo ad arrestarsi a causa della manifesta agitazione, lo toccava petto a petto. Specifica, di poi, che egli non abbandonava il terreno di gioco immediatamente alla notifica del provvedimento ma continuava a protestare, offendendolo ripetutamente. Considerata l’estrema chiarezza della ricostruzione fattuale di cui al referto ed al successivo supplemento, i fatti debbono ritenersi appurati per come indicati negli atti ufficiali di gara cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS. Con riferimento al quantum della sanzione, sottolineando la deprecabile condotta del Lazzerini anche in considerazione del ruolo ricoperto quale allenatore di una squadra giovanile, che pertanto dovrebbe essere di esempio per tutti i calciatori anche per il rispetto dovuto alla figura arbitrale, la stessa merita di essere sanzionata ex art. 36, comma 1 lett. B) CGS con n. 8 giornate di squalifica, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, oltre che al dettato della norma stessa.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta di n. 8 giornate di squalifica, con addebito della tassa di reclamo.
Share the post "C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 24/04/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Firenze Sud in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dell’allenatore Lazzerini Lapo, squalificato per 8 gare effettive. (C.U. 55 del 2/4/2025 )."