C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 24/04/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società La Querce 2009 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della stessa società, sanzionata con l’ammenda di Euro 700,00 (C.U. 73 del 10/4/2025 ).
Reclamo proposto dalla Società La Querce 2009 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della stessa società, sanzionata con l’ammenda di Euro 700,00 (C.U. 73 del 10/4/2025 ).
La società La Querce, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. che ha comminava alla società un’ammenda di € 700,00 in relazione a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 23 marzo 2025, contro il San Marco Avenza. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara e termine. Per persone estranee nell’area spogliatoi fine gara.”. Dopo l’invio degli atti però la società decideva di rinunciare al reclamo adducendo la seguente motivazione: “Buongiorno, ringraziamo la Corte per l'invio degli atti relativi a laurenziana la querce del 6 Aprile 2025 valevole per il campionato di seconda categoria, girone F. La richiesta è motivata dal fatto che parte della sanzione pecuniaria a noi comminata è relativa alla presenza di “persone estranee a fine gara nell'area spogliatoi” che, come riportato dal referto, sono state fatte entrare dal custode. Deduciamo dunque che sia stata invertita la sanzione poiché il custode è chiaramente della Laurenziana che ha il compito di non far entrare persone non presenti in distinta in quanto società ospitante. Precisato ciò, non intendiamo procedere al ricorso in quanto leggendo quanto riportato dal signor vergnano della sezione di Pistoia, il comportamento del nostro pubblico è stato oltremodo oltraggioso e riteniamo pertanto che sarebbe immorale presentare un qualsiasi reclamo. Ci scusiamo con voi ma soprattutto con il signor Vergnano e con la sezione AIA di Pistoia nella settimana della vile aggressione al signor Alfonsetti della sezione di Acireale riteniamo opportuno la riflessione ed assumerci tutti noi, club in primis, uno spazio per comprendere come stemperare definitivamente gli animi”. Ovviamente la Corte, stante l’abbandono dell’azione, non può prendere nemmeno in esame il reclamo ma ritiene opportuno evidenziare, con la pubblicazione delle motivazioni addotte alla rinuncia, la correttezza e l’onestà intellettuale palesata dal Presidente della Società La Querce. Spesso la Giustizia Sportiva viene chiamata a stigmatizzare, attraverso l’applicazione delle sanzioni disciplinari, i comportamenti scorretti assunti dai giocatori, dagli allenatori, dai dirigenti e dagli stessi tifosi. Le squalifiche, le inibizioni le ammende e le altre sanzioni possono assumere diverse valenze come quella punitiva - retributiva, generale o special preventiva e persino rieducativa; ma questo tentativo di recuperare, a posteriori, attraverso provvedimenti disciplinari, la civiltà di uno splendido sport come il calcio giocato è certamente superata da esempi positivi come quello fornito oggi dal Presidente Vinicio Nucciarelli che - con la sua presa di coscienza e con la pubblica censura delle azioni illecite poste in essere dalla tifoseria - ha recuperato e fatti propri quei valori di lealtà, di probità e di correttezza che dovrebbero sempre animare la sana competizione sportiva. E’ attraverso questo tipo di commendevoli comportamenti che il movimento calcio può crescere e farsi latore di sani e condivisibili principi da veicolare a tutto il mondo del pallone con particolare riferimento all’ambito dilettantistico ed a quello giovanile.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana non prende in esame il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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