C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 82 del 15/05/2025 – Delibera – Gara Olimpic Sarteano – Nuova Polisportiva Serre (2-1) del 13.04.2025. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 76 del 18 aprile 2025 C.R. Toscana. Reclama la Polisportiva Dilettantistica Olimpic Sarteano avverso la seguente sanzione inflitta al calciatore Salvadori Mattia dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE SALVADORI MATTIA (OLIMPIC SARTEANO) Espulso per aver bestemmiato e rivolto critiche irrispettose al D.G., rivolgendosi anche al pubblico sugli spalti. Alla notifica offendeva l’Arbitro.”.
Gara Olimpic Sarteano – Nuova Polisportiva Serre (2-1) del 13.04.2025. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 76 del 18 aprile 2025 C.R. Toscana.
Reclama la Polisportiva Dilettantistica Olimpic Sarteano avverso la seguente sanzione inflitta al calciatore Salvadori Mattia dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE SALVADORI MATTIA (OLIMPIC SARTEANO) Espulso per aver bestemmiato e rivolto critiche irrispettose al D.G., rivolgendosi anche al pubblico sugli spalti. Alla notifica offendeva l’Arbitro.”.
La Società Olimpi Sarteano, con comunicazione PEC del 26.04.2025, proponeva reclamo avverso la sanzione indicata in epigrafe. Tuttavia, la Corte rileva che il reclamo in esame è rappresentato esclusivamente da una comunicazione PEC senza alcun ulteriore atto allegato, cosicché il testo di tale comunicazione risulta privo di ogni sottoscrizione autografa né d’altra parte risulta sottoscritto digitalmente. Detta omissione rappresenta una violazione dell’art. 49 comma 4 del C.G.S. il quale prevede invece che i reclami debbano essere sottoscritti dalla parte che ha proposto il gravame ovvero dal suo procuratore. D’altra parte, nel caso di specie, non può essere fatta applicazione del comma 7 del già citato art. 49 del C.G.S. in quanto l’ipotetica sanabilità ivi prevista presuppone una irregolarità formale della sottoscrizione e non già un difetto di quest’ultima che nel reclamo in esame risulta appunto totalmente mancante. A tal uopo giova evidenziare che la posta elettronica certificata è esclusivamente un mezzo di trasmissione, certamente idoneo, al pari di una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, ad attestare la provenienza dell’invio da parte di un determinato soggetto, ma la PEC di per sé non risulta invece idonea ad attestare la paternità e la riferibilità dell’atto ad un soggetto che sia, tra le altre cose, effettivamente dotato di poteri rappresentativi della Società reclamante.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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