F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0206/TFN – SD del 15 Maggio 2025 (motivazioni) – Rosario D’Anna – Reg. Prot. 161/TFN-SD

Decisione/0206/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0161/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21615/447pf24-25/GC/PM/mg del 10 marzo 2025, depositato l’11 marzo 2025, nei confronti del sig. Rosario D’Anna, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 21615/447pf24-25/GC/PM/mg del 10 marzo 2025, depositato l’11 marzo 2025, nei confronti del sig. Rosario D’Anna, all’epoca dei fatti osservatore arbitrale della sezione AIA di Acireale, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere cercato di danneggiare la reputazione del sig. Alessandro Felice Vincenzo Fiorito, all’epoca dei fatti osservatore arbitrale della sezione AIA di Acireale nonché componente del Settore Tecnico AIA, seppure con l’intento dichiarato di volere soltanto informare i nuovi vertici dell’Associazione Italiana Arbitri circa la non opportunità dal punto di vista etico di nominare il predetto associato quale componente del Settore Tecnico Nazionale dell’AIA, segnalando, il 14.7.2024, al sig. Michele Affinito e al sig. Antonio Zappi, all’epoca dei fatti entrambi componenti del Comitato Nazionale AIA, la circostanza per la quale il sig. Alessandro Felice Vincenzo Fiorito non avrebbe comunicato all’AIA di essere gravato da precedenti di polizia afferenti al procedimento penale n. 2875/17 RGNR iscritto presso la Procura della Repubblica di Catania; ciò nonostante avesse piena consapevolezza che il predetto procedimento penale fosse stato definito con sentenza di non doversi procedere n. 458/22 pronunciata dal Tribunale di Catania il 28.1.2022.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Rosario D'Anna hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Nicola Monaco in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Rosario D'Anna la sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di sospensione. Dichiara la chiusura del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                         Carlo Sica

 

 

Depositato in data 15 maggio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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