FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.444/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BARRACO ASD FOLGORE CALCIO C.VETRANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 932 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Margherita Mariella BARRACO, e della società A.S.D. FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Margherita Mariella BARRACO, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa in data 14.3.2025, a seguito della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 426 CSAT 23 del 18 marzo 2025 della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale della Sicilia, con la quale è stato respinto un reclamo proposto dalla società dalla stessa rappresentata, espresso dichiarazioni lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Sicilia attraverso un “post” irriguardoso pubblicato sulla pagina ufficiale della società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano del social network “Facebook”, tale post, poi, è stato pubblicato anche dalla testata online "Castelvetrano news";
A.S.D. FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la Sig.ra Margherita Mariella Barraco;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Margherita Mariella BARRACO,
Società A.S.D. FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Margherita Mariella Barraco;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Margherita Mariella BARRACO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.