FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.445/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da S. BANTI BARBERINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pfi 24-25 adottato nei confronti della società S. BANTI BARBERINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
S. BANTI BARBERINO, per responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, in occasione della gara A.S.D. Reconquista – A.S.D. S. Banti Barberino del 27 ottobre 2024 valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria, lanciato fumogeni e torce all’indirizzo dei sostenitori della squadra della A.S.D. Reconquista, originando disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società S. BANTI BARBERINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno NENCINI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S. BANTI BARBERINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.