C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 70 del 03/04/2025 – Delibera – GARA: F.C. PONSACCO/U.S. MONTENERO DEL 30.03.2025 (sospesa al 32º del s.t. sul risultato di 0-1).
GARA: F.C. PONSACCO/U.S. MONTENERO DEL 30.03.2025 (sospesa al 32º del s.t. sul risultato di 0-1).
Il Giudice Sportivo Territoriale osserva come dalle risultanze probatorie acquisite nella lettura degli atti ufficiali sia emerso chein data 30 marzo 2025, durante lo svolgimento della gara in argomento, già verso la fine del primo tempo, dagli spalti dell'impianto sportivo occupati dalla tifoseria locale si è iniziato a manifestare il proprio malcontento con contestazioni limitate a espressioni verbali rivolte principalmente alla propria squadra e al dirigente accompagnatore della stessa. Successivamente, dopo la rete segnata dalla squadra ospite, i tifosi locali lanciavano in campo tre fumogeni che costringevano il D.G. ad interrompere momentaneamente il gioco per consentirne la rimozione. Seguivano al 25º del secondo tempo atti di contestazione con lancio di circa 15 bottiglie di vetro, all'interno del terreno di gioco, nonché due sedili di plastica e quattro o cinque fumogeni. In relazione a ciò la gara subiva una interruzione per 5 minuti per cui l'allenatore, dirigenti e giocatori locali si adoperavano per riportare alla normalità la situazione. Dopo alcuni minuti di confronto con la tifoseria, la situazione sembrava essersi normalizzata. Ripreso il gioco però, dopo sette minuti, i sostenitori locali lanciavano ancora sul terreno di gioco bottiglie e fumogeni. A quel punto, l'arbitro ritenendo che la propria incolumità e quella dei calciatori e dirigenti era messa a rischio, determinava la sospensione anticipata e definitiva dell'incontro. Dopo l'interruzione, le contestazioni sono aumentate ulteriormente, con i tifosi assiepati alla rete in modo minaccioso ed ostile verso i propri giocatori. Premesso ciò, osserva questo G.S.T. come l'art. 64, 2º comma delle N.O.I.F. disponga che: "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico ". La giurisprudenza sportiva ha avuto modo di precisare che in materia di sanzione della perdita della gara (art. 10 C.G.S.) la stessa è comminata in conseguenza dell'interruzione - o della prosecuzione pro forma della gara - quando: - vi è una grave situazione di oggettivo pericolo per l'incolumità dell'arbitro e delle altre persone, causata dal comportamento ostile e minaccioso dei sostenitori. Dalla ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, nonché dalle circostanze descritte dall'arbitro nel proprio rapporto di gara è di tutta evidenza che la situazione che si era venuta a creare era di una oggettiva gravità tale da mettere concretamente in pericolo l'incolumità del direttore di gara e dei calciatori per cui è palese, sulla base della citata Giurisprudenza Sportiva, che si sia venuta a configurare una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la perdita della gara alla società ospitante secondo quanto previsto dall'art 10 comma 1 C.G.S..
P.Q.M.
Il G.S.T. delibera di infliggere al F.C. Ponsacco 1920 di Ponsacco (Pisa) la perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 1400,00 (Millequattrocento/00) stante la recidiva reiterata nel lancio di materiale pirotecnico sul campo di gioco, nonché per omessa custodia dei cancelli di accesso all'area spogliatoi consentendo ad estranei di accedervi in ripetute e distinte circostanze.