F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0105/CFA pubblicata il 19 Maggio 2025 (motivazioni) – PFI/A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco
Decisione/0105/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0101/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONE I
composta dai signori:
Carlo Saltelli - Presidente (Relatore)
Antonino Anastasi - Componente
Manfredo Atzeni – Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0101/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 07.04.2025;
per la riforma, in parte qua, della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Com. Uff. n. 89 del 28.03.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.05.2025, il Pres. Carlo Saltelli e udito l’Avv. Alessandro D’Oria per la reclamante e l’Avv. Nicolò Mazzucato per la società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco; è presente altresì il Sig. Luigi Brugnaro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I. La Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. (d’ora in avanti anche solo la Procura), all'esito dell'apposita attività di indagine, con atto del 18 febbraio 2025 prot. 19785/621 pfi 24-25 PM/mf, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto:
- il sig. Nicolas Barolo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco;
- la società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco (d’ora in avanti anche solo la società);
per rispondere rispettivamente:
- il sig. Nicolas Barolo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in avanti anche solo C.G.S.) per avere egli dopo la gara Real Padova – San Giorgio in Bosco, disputata il 18 gennaio 2025 e valevole per il campionato Juniores Under 19 della Delegazione Provinciale di Padova, a mezzo di un “commento” pubblicato in pari data, alle ore 22.18, sulla pagina del portale web “Tuttocampo.it” relativa all’incontro sopra indicato, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della personalità, dell’immagine e della reputazione della U.S. Real Padova e dei calciatori tesserati per tale società, utilizzando nel sopra indicato “commento”, in particolare le seguenti testuali espressioni: “Al real Padova giocano più scimmie che persone in campo sembrava di stare nella giungla”; con l'aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. n), del Codice di Giustizia Sportiva per avere la condotta tenuta comportato grave offesa, denigrazione ed ingiuria per motivi di razza ed origine territoriale;
- la società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicolas Barolo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
II. Il Tribunale Federale Nazionale presso il Comitato Regionale Veneto con la decisione indicata in epigrafe, ha riconosciuto il signor Nicolas Barolo responsabile del fatto addebitato, irrogandogli la sanzione 11 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; ha invece prosciolto la società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco dall’incolpazione ascrittale.
II.1. Quanto alla posizione del sig. Nicolas Barolo, il Tribunale ha ritenuto a questi ascrivibile - e provato - il fatto oggetto del deferimento, stante anche la sua ammissione di responsabilità, ribadita in sede dibattimentale, non essendo, per un verso, revocabile in dubbio la natura ingiuriosa del commento contestato e la pubblicità dello stesso in ragione del mezzo utilizzato, per sua stessa natura indirizzato ad una pluralità di persone, e, per altro verso, non potendo farsi rientrare in alcun modo quel commento nell’alveo dell’esercizio di un diritto di critica (peraltro neppure invocato dalla difesa dell’incolpato e i cui limiti sarebbero stati in ogni caso pacificamente superati, essendo ingiustificatamente sproporzionato il contenuto del commento rispetto al concetto da esprimere).
La condotta tenuta dall’incolpato – secondo il Tribunale - rientrava tra quelle espressamente vietate dall’art. 23 C.G.S. e sussisteva anche l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. n), C.G.S. sia per l’accostamento degli atleti di colore tesserati per la società U.S. Real Padova alle “scimmie”, sia per aver specificato che per tale ragione il contesto in cui si era svolta la partita somigliava ad una “giungla”, il che connotava quella condotta come ingiuriosa ed offensiva per motivi di razza.
Peraltro, pur rilevando che la particolare gravità della condotta (sia con riferimento al contenuto del commento che alla sua concreta modalità di esecuzione, avvenuta alle ore 22:18 del giorno della gara, in orario e luogo ben distanti dallo svolgimento della stessa, sintomatica di una valutazione lucida e consapevole e non qualificabile come mera reazione, per quanto spropositata, ad eventuali episodi verificatisi indi campo) rendeva in astratto congrua la sanzione richiesta dalla Procura (15 giornate di squalifica) e giustificava sempre in astratto il discostarsi dal minimo edittale, il Tribunale ha nondimeno ritenuto di poter concedere le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., valorizzando le scuse formalmente offerte ai tesserati ed alla società U.S. Real Padova, ribadite nel corso del dibattimento, e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo, quali elementi sintomatici di una forte e reale presa di coscienza del disvalore del gesto compito; ciò anche per meglio adeguare la sanzione all’entità del fatto, le cui conseguenze, quali il risalto mediatico della vicenda e la emissione di un D.A.Spo. da parte della Questura di Padova, apparivano già di per sé possedere una rilevante efficacia deterrente.
Ritenuta equivalente la circostanza aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. n), C.G.S. e quella attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., il Tribunale ha irrogato pertanto al signor Nicolas Barolo la sanzione di 11 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza.
II.2. Il Tribunale ha invece prosciolto da ogni addebito la società San Giorgio in Bosco.
Rilevato infatti che essa era stata deferita a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, C.G.S. e che, secondo la giurisprudenza endofederale, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. aveva segnato, attraverso i nuovi artt. 6 e 7, il passaggio dal precedente sistema della responsabilità oggettiva a quello della responsabilità aggravata o presunta e che quest’ultima si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto solo quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società e quindi in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva, il Tribunale ha osservato che nel caso di specie la condotta tenuta dal signor Nicolas Barolo era avvenuta nell’ambito della sua vita privata e non era riconducibile all’espletamento dell’attività sportiva, così che alcuna responsabilità, tanto meno oggettiva, era configurabile a carico della società.
In effetti, secondo il Tribunale, fondandosi la responsabilità ex art. 6, comma 2, su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo determinando soltanto una presunzione di responsabilità per colpa, ben poteva la società provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.
Il che era quanto accaduto nel caso di specie, avendo la società dimostrato di aver adottato, in attuazione delle linee approvate dal Consiglio Federale per l’adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire atti contrari ai Principi di Lealtà, Correttezza e Probità, un apposito Codice etico e comportamentale che, compatibilmente con le dimensioni della società stessa, risultava conforme alle predette linee guida approvate del Consiglio Federale, avendo tra l’altro previsto idonee sanzioni per il caso del “giocatore che pubblica sui social network, web ecc. espressioni polemiche ed offensive nei confronti degli arbitri e di squadre calcistiche di qualsiasi società”.
Sotto altro concorrente profilo altra circostanza che escludeva qualsivoglia responsabilità della società era da rinvenirsi nella immediata e pubblica dissociazione della stessa dal comportamento del proprio tesserato.
III. Con atto notificato via pec in data 7 aprile 2025 la Procura ha proposto reclamo (numero 0101/CFA/2024-2025) avverso tale decisione, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la riforma alla stregua di tre due motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Erronea applicazione del disposto di cui agli arttt. 6 e 23 del Codice di Giustizia Sportiva” (primo motivo); “Erronea applicazione del disposto di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva” (secondo motivo) e “Erronea applicazione del disposto di cui all’art. 23, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva” (terzo motivo), come di seguito sintetizzati.
III.1. Con il primo motivo la Procura ha decisamente contestato che la condotta tenuta dal sig. Nicolas Barolo non fosse riconducibile all'espletamento dell’attività sportiva e che fosse inquadrabile nell’ambito della sua vita privata e che pertanto non fosse addebitabile anche alla società: invero il fatto che le dichiarazioni del predetto signor Nicolas Barolo fossero state espresse la sera stessa dell’incontro attraverso la pubblicazione di un commento ad un articolo relativo proprio alla gara Real Padova – San Giorgio in Bosco, pubblicato su un portale web prettamente sportivo denominato “tuttocampo.it” e che quelle dichiarazioni avessero pacificamente riguardato fatti verificatisi proprio nel contesto della gara disputata, ne dimostrava la sicura connessione con l’attività sportiva e ne escludeva la riferibilità alla sfera privata dell’autore (e/o dei destinatari delle stesse, cioè i calciatori della squadra avversaria).
Pertanto dalla condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal tesserato, tenuta in un ambito riconducibile senza dubbio di sorta all’espletamento dell’attività sportiva, discendeva la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale della condotta; ciò anche con riferimento alla previsione dell’art. 23, comma 5, C.G.S., espressamente indicata nel capo di incolpazione.
III.2. Con il secondo motivo di reclamo, fermo quanto giù eccepito con il primo, la Procura ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per aver escluso la responsabilità oggettiva della società sul solo presupposto dell’avvenuta adozione di un “codice etico comportamentale”, asseritamente conforme alla previsione dell’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.
Sul punto la Procura ha rilevato innanzitutto che il codice adottato dalla società era solo uno degli elementi del ben più articolato e complesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C., quale strumento idoneo a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità e come tale esimente della responsabilità ai sensi dell’art. 7 C.G.S.; peraltro la società non aveva provato che il modello organizzativo adottato fosse conforme a quello previsto dalla normativa vigente, tanto più che esso sarebbe consistito in un semplice codice etico e comportamentale, laddove il modello organizzativo previsto dalla normativa federale, oltre a norme di comportamento e sanzioni per comportamenti violativi delle stesse, implicava anche la predisposizione e l’adozione di procedure volte a prevenire i comportamenti contrari ai principi dettati dall’ordinamento sportivo e la previsione di un adeguato sistema di vigilanza e controllo, elementi non riscontrabili nel caso di specie, nel quale era in ogni caso mancata qualsiasi prova circa l’adeguata informazione e formazione degli atleti sulle tematiche sottese al predetto codice etico e sui conseguenti obblighi comportamentali.
In conclusione, secondo la Procura, ai fini della esclusione della responsabilità non poteva considerarsi sufficiente l’adozione di un modello organizzativo, di prevenzione e controllo (circostanza che come già evidenziato in precedenza non si era nemmeno verificata), ma era necessario la prova dell’adeguatezza e della efficacia in concreto dello stesso, il che era stato smentito dai fatti.
III.3. Infine con il terzo motivo di reclamo la Procura ha sostenuto l’erroneità della pronuncia reclamata anche laddove aveva considerato quale idonea circostanza esimente la responsabilità della società la sua dissociazione dal comportamento del proprio tesserato.
Al riguardo la Procura ha rilevato non solo che la dissociazione era avvenuta a distanza di due giorni dalla pubblicazione delle dichiarazioni del proprio tesserato e non già nell’immediatezza (come avrebbe richiesto la gravità delle stesse), per quanto la dissociazione può essere considerata quale esimente della responsabilità solo “in casi eccezionali”, che nel caso di specie non sussistevano, né erano stati provati.
III.4. In conclusione la Procura ha chiesto che, in (parziale) riforma dell’impugnata decisione, fosse accertata e dichiarata la responsabilità oggettiva della A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionandola con l’ammenda di €. 1.500,00 di ammenda o con quella eventualmente ritenuta giusta ed equa
IV. Si è costituita in giudizio la società che con apposita memoria ha puntualmente contestato i singoli motivi di gravame sollevati dalla Procura.
Innanzitutto ha dedotto l’assoluta insussistenza dei presupposti per applicare la c.d. responsabilità oggettiva, in quanto a tal fine non sarebbe sufficiente che la condotta del tesserato sia riconducibile al contesto sportivo, essendo invece necessario che la stessa sia stata assunta anche nell’ambito dell’espletamento dell’attività sportiva e quindi entro il perimetro di azione della società: il che sarebbe categoricamente da escludere nel caso di specie, atteso che il commento discriminatorio del tesserato era stato espresso a notevole distanza di tempo dall’avvenimento sportivo (alle ore 22.18 della stessa giornata) e quindi era collocabile esclusivamente nell’ambito della sua vita privata.
Del resto, secondo la difesa della società, l’accoglimento della tesi della Procura porterebbe alla paradossale conclusione che ogni comportamento del proprio tesserato, per il solo fatto di essere astrattamente riconducibile all’ambito sportivo, sarebbe potenzialmente riferibile anche alla società con irragionevoli ed illogiche ricadute sulla posizione di quest’ultima.
La società ha poi insistito sulla assoluta decisività - al fine della esclusione nel caso di specie della sua responsabilità – del modello di prevenzione adottato (codice etico), di cui la Procura aveva disconosciuto in concreto la sua sufficienza e adeguatezza con motivazione apodittica, generica e lacunosa.
Infine la società ha insistito sulla rilevanza e decisività anche della sua sicura, completa e assolutamente tempestiva dissociazione dal comportamento del proprio tesserato e della effettiva ricorrenza nel caso di specie anche dei presupposti di eccezionalità.
In conclusione ha chiesto in via principale il rigetto del gravame e in via subordinata di tenere in debito conto tutte le attenuanti che hanno caratterizzato la fattispecie de qua al fine di meglio graduare la eventuale sanzione con applicazione dell’art. 15 C.G.S. F.I.G.C.; in via istruttoria di sentire personalmente il signor Luigi Brugnaro, quale Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, in occasione dell’udienza di discussione del Reclamo.
V. All'udienza, tenutasi in videoconferenza, del 7 maggio 2025, sono comparsi l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura reclamante, il quale ha diffusamente illustrato il reclamo e ne ha chiesto l’accoglimento, e l’Avv. Nicolò Mazzucato per la società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, il quale a sua volta ha esposto le tesi difensive già spiegate nella memoria di costituzione, chiedendo il rigetto dell’avverso reclamo.
E’ altresì comparso ed è stato sentito liberamente il presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, il quale ha rappresentato il proprio rammarico e rincrescimento per l’accaduto, evidenziando il trasparente comportamento di dissociazione tenuto dalla società in coerenza con le sue spiccate finalità di attenzione alle problematiche sociali di recupero e di integrazione dei giovani e dei meni giovani ed anche dei soggetti svantaggiati.
VI. Al termine della discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
VII. La questione sottoposta alla Corte con il reclamo spiegato dalla Procura concerne l’addebitabilità a titolo di responsabilità, ex art. 6, comma 2, e 23, comma 5, C.G.S. alla società A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco del commento postato dal sig. Nicolas Barolo, all’epoca tesserato della predetta società, alle ore 22.18 del 18 gennaio 2025 sul sito www.tuttocampo.it sulla partita R.E.A.L. Padova – San Giorgio in Bosco, svoltasi il 18 gennaio 2025 e conclusasi con il risultato di 1 a 1, del seguente tenore: “Al real Padova giocano più scimmie che persone in campo sembrava di stare nella giungla”.
Infatti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale del Veneto con la decisione segnata in epigrafe, pur riconoscendo il predetto sig. Nicolas Barolo responsabile delle dichiarazioni lesive ed ingiuriose contenute in quel commento e irrogandogli conseguentemente la sanzione della squalifica di 11 giornate, ha prosciolto da ogni addebito la società, ritenendo che le dichiarazioni del proprio tesserato fossero riconducibili esclusivamente nell’ambito della propria vita privata e non riguardassero l’ambito di attività della società
VIII. Le conclusioni raggiunte dal Tribunale non sono condivisibili ed il reclamo della Procura deve essere accolto alla stregua delle considerazioni che seguono.
VIII.1. Va premesso che l’art. 6 C.G.S. (Responsabilità della società) stabilisce al comma 2 che “la società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma”.
L’art. 23 C.G.S. (Dichiarazioni lesive), dopo aver affermato al comma 1 che “Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o di organismi nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA e della FIFA” e al comma 2 che “La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”, al comma 5 prevede che “la società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2”, aggiungendo al successivo comma 6 che “la società è punita, ai sensi dell’art. 6, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione delle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica disso iazione può costituire esimente”.
VIII.2. Ciò posto deve rilevarsi che dal tenore letterale delle dichiarazioni espresse dal sig. Nicolas Barolo con il commento postato il 18 gennaio 2025 alle ore 22.15 sul sito web tuttocampo.it si evince inconfutabilmente che esse si riferiscono in modo diretto ed esclusivo, oltre che inequivocamente, all’incontro di calcio che si era svolto nel pomeriggio di quella stessa giornata tra R.E.A.L. Padova e A San Giorgio in Bosco, incontro al quale il predetto sig. Nicolas Barolo aveva direttamente partecipato.
Dall’asciuttezza e dall’incisività del sia pur conciso testo delle dichiarazioni non vi è alcun elemento obiettivo che possa far ragionevolmente intendere che quelle dichiarazioni riguardassero aspetti della vita privata del tesserato, sig. Nicolas Barolo, e che l’incontro potesse esserne considerato la mera occasione.
Del resto né nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura, né nell’attività difensiva e negli scritti difensivi sia di primo grado che del giudizio di appello e nel relativo dibattimento, vi è alcun cenno ad un eventuale episodio verificatosi nel corso dell’incontro di calcio (come un alterco, un diverbio, un incidente di gioco) in cui sia stato coinvolto il sig. Nicolas Barolo con qualche atleta del R.E.A.L. Padova e che per le sue concrete modalità abbia potuto riguardare l’aspetto strettamente personale dello stesso, indipendentemente cioè da quello dell’atleta tesserato per l’A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, causandone la reazione emotiva, comunque spropositata, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, sfociata nel contestato commento.
In relazione alle dichiarazioni rese dal predetto tesserato non sono stati pertanto addotti, e tanto provati, elementi di fatto anche solo astrattamente idonei a escludere o ad attenuare la loro riferibilità alla società.
Né depongono per la natura meramente privata del commento le concrete modalità di pubblicazione e il (breve lasso di) tempo trascorso tra il termine dell’incontro e la pubblicazione.
Sotto il primo aspetto risulta incontestabile che il commento di cui si discute è stato pubblicato su una testata giornalistica sportiva on line e si riferisce proprio ed esclusivamente all’incontro tra R.E.A.L. Padova e A.S.D. Calcio San Giorgio in Bosco, così che il suo preteso riferirsi alla sfera privata del tesserato costituisce una mera inammissibile petizione di principio.
Quanto al tempo trascorso tra il termine dell’incontro e la pubblicazione, lungo senza secondo la tesi difensiva della società, ma breve secondo la reclamante Procura, deve osservarsi che anch’esso di per sé non connota in alcun modo in senso meramente privato la natura delle dichiarazioni in mancanza di elementi certi e obiettivi in tal senso, potendo solo concorre ad aggravarne la portata, giacché sottraendole al contesto della gara in senso stretto e alla relativa foga agonistica, evidenzia che le stesse sono piuttosto conseguenza di una lucida riflessione.
E’ pertanto fondato il primo motivo di reclamo, dovendo escludersi che le dichiarazioni rese dal tesserato, Sig. Nicola Barolo, abbiano riguardato la sua sfera privata e che non siano riferibili all’attività sportiva della società.
VIII.3. Occorre allora stabilire se quelle dichiarazioni siano imputabili alla società a titolo di responsabilità ex art. 6, comma 2 C.G.S.
Il Tribunale ha escluso tale imputabilità sia perché la società ha adottato un codice etico, come previsto dall’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C., sia perché la pubblica dissociazione della società dal commento del suo tesserato sarebbe un esimente espressamente prevista dall’ultimo periodo del sesto comma dell’art. 23 C.G.S.
Tali conclusioni sono state ritenute erronee dalla Procura, che le ha puntualmente contestate con il secondo ed il terzo motivo di reclamo: tali motivi sono fondati.
VIII.3.1. Occorre osservare che la giurisprudenza di questa Corte (n. 61/CFA/2024-2025/H; 5/CFA/2023-2024/D) ha rilevato che la responsabilità della società trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a coloro che agiscono per esso, sottolineando che affinché la responsabilità dei secondi possa trasmettersi al primo non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità (o l’inutilità) per il primo della condotta antisportiva, dovendo ritenersi interrotto il rapporto di immedesimazione solo ove risulti che non vi sia alcuna colpa organizzativa dell’ente.
E’ in tale prospettiva che devono apprezzarsi la previsione di cui al quinto comma dell’art. 7 dello Statuto F.I.G.C., circa la necessità dell’adozione da parte delle società di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, e quella cui all’art. 7 C.G.S., secondo cui “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come prevista e richiamata dal Codice, il giudice valuta la adozione, idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto”.
Mentre la man ata adozione del modello organizzativo da parte di una società ne comporta la sua responsabilità in senso oggettivo, la sua adozione non determina automaticamente l’esclusione di ogni sua responsabilità, spettando al giudice la verifica in concreto della efficacia e della idoneità del modello adottato al fine di esimere o attenuare la responsabilità (n. 8/CFA/2024-2025/G; n. 39/CFA/2024-2025/H; n. 40/CFA/2024-2025/H).
Nel caso di specie deve ammettersi, così come sostenuto dalla Procura, l’insufficienza e l’inadeguatezza in concreto del modello organizzativo adottato dalla società sotto più profili.
Infatti innanzitutto il modello organizzativo adottato si è sostanziato solo in un Codice di comportamento a fronte della complessa struttura contemplata nella previsione dell’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. (il cui modello prevede: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricati di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento).
Inoltre, anche a prescindere dalla valutazione dell’astratta idoneità del solo codice etico adottato ad integrare la previsione del modello organizzativo prefigurato dall’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C., detto codice (e le misure in esso previste) di fatto non si è dimostrato sufficiente e adeguato ad evitare condotte come quella posta in essere dal tesserato sig. Nicolas Barolo.
Infine non può sottacersi che la società neppure ha indicato – e tanto meno provato - di aver posto in essere la necessaria attività di informazione e formazione dei propri tesserati circa gli obblighi comportamentali derivanti dal predetto codice di comportamento e/o sulle delicate tematiche connesse all’episodio oggetto del presente procedimento; il che avrebbe potuto essere valutato al fine di escludere o attenuare la riferibilità alla società della condotta addebitata al proprio tesserato.
VIII.3.2. Neppure infine può essere esclusa la responsabilità della società per la sua pubblica dissociazione dalla condotta del proprio tesserato.
Indipendentemente da ogni questione sulla immediatezza o meno di tale pubblica dissociazione, deve osservarsi che quest’ultima determina come regola generale solo l’attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 5, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente “in casi eccezionali (art. 23, comma 5, terzo periodo, C.G.S.).
La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un’applicazione estensiva e analogica ed impone un’interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico – giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società.
Nel caso di specie nessuno dei fatti indicati dalla società nella memoria difensiva (il non aver contribuito a determinare i fatti incriminati e l’essere rimasta estranea alla condotta del proprio tesserato; il non aver ricevuto alcun vantaggio dalle dichiarazioni del proprio tesserato e l’esserne stata addirittura vittima inconsapevole; il fatto che le dichiarazioni dell’interessato sarebbe state emesse al di fuori di ogni controllo esigibile da parte della società; l’occasionalità della condotta del proprio tesserato; l’adozione di un modello organizzativo con misure specifiche finalizzate a prevenire e sanzionare le condotte dei propri atleti) risulta integrare gli estremi del fatto eccezionale, risolvendosi piuttosto nella mera riproposizione di fatti che sono stati già tutti esaminati e valutati come non idonei e sufficienti ad escludere l’attribuibilità delle dichiarazioni del sig. Nicolas Barolo alla società e l’imputabilità di quest’ultima.
VIII.3.3. Anche il secondo ed il terzo motivo di reclamo sono pertanto fondati.
IX. Tuttavia, se alla stregua delle osservazioni svolte non può in alcun modo escludersi ogni responsabilità della società per la condotta tenuta dal proprio tesserato, deve nondimeno ritenersi ai fini della determinazione della sanzione da irrogare che proprio la pubblica dissociazione, l’eliminazione del commento da quella testata giornalistica on – line da parte dello stesso tesserate e le sue spontanee e formali scuse indirizzare alla società R.E.A.L. Padova nonché la stessa risoluzione del contratto di lavoro sportivo, possono essere tutte valutate quali circostanze attenuanti per rendere la sanzione adeguate ed efficace.
In questa prospettiva deve anche considerarsi che la esatta determinazione della sanzione non può non tener conto anche delle concrete modalità di individuazione della sanzione irrogata al signor Nicolas Barolo (11 giornate) rispetto alla richiesta formulata dalla Procura (15 giornate).
Per tali ragioni, a fronte della richiesta di sanzione formulata dalla Procura in €. 1.500, appare equo irrogare alla A.S.D. Calcio San Giorgio in Bos o l’ammenda di €. 1.000 (euro mille).
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società San Giorgio in Bosco la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Carlo Saltelli
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce