F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0107/CFA pubblicata il 21 Maggio 2025 (motivazioni) – A.S.D. Sporting Pallavicino-Sig. Enea Giuseppe-del Sig. Paolo Ragusa-Sig. A. C.-PFI
Decisione/0107/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0106/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
Mario Luigi Torsello – Presidente
Giuseppe Castiglia- Componente
Paola Palmieri - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0106/CFA/2024-2025 proposto, in data 15.04.2025, dalla A.S.D. Sporting Pallavicino, dal Sig. Enea Giuseppe, dal Sig. Paolo Ragusa e dai Sig.ri Alberto Cassetta e Claudia Buccheri in rappresentanza del minore Sig. Andrea Cassetta;
contro
Procura federale interregionale
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso CR Sicilia n. 473TFT dell’08.04.2025- Comunicato Ufficiale n. 473 TFT del 08.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 12.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Paola Palmieri e uditi l’Avv. Marco Sabato per i reclamanti e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale; è presente altresì il Sig. Alberto Cassetta esercente la responsabilità genitoriale del minore Sig. Andrea Cassetta;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il presente giudizio trae origine dalla nota del 7 febbraio 2025 con cui il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Sicilia segnalava che il calciatore sig. Andrea Cassetta aveva preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Sporting Pallavicino, senza averne titolo perché tesserato per tale società soltanto per l’attività di Calcio a 5, a numerosi incontri tutti valevoli per il campionato Under 17 regionale, ivi esposti in dettaglio.
All’esito del procedimento disciplinare la Procura federale interregionale, con nota prot. 23210/749 pfi24-25/PM/rg del 27 marzo 2025, deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia:
1) il sig. Giuseppe Enea, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Pallavicino;
2) il sig. Paolo Ragusa, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sporting Pallavicino;
3) il sig. Andrea Cassetta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’attività di Calcio a 5 per la società A.S.D. Sporting Pallavicino;
4) la società A.S.D. Sporting Pallavicino;
per rispondere:
1) il sig. Giuseppe Enea della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Pallavicino, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Andrea Cassetta prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Sporting Pallavicino, senza averne titolo perché tesserato per tale società soltanto per l’attività di Calcio a 5, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 17 regionale: Don Bosco Partinico - Sporting Pallavicino del 29.9.2024, Sporting Pallavicino Borgo Nuovo del 5.10.2024, Aurora Mazara - Sporting Pallavicino del 12.10.2024, Sporting Pallavicino - Ciakulli del 19.10.2024, Sporting Pallavicino - Fata del 2.11.2024, Polisportiva Gonzaga – Sporting Pallavicino del 9.11.2024, Sporting Pallavicino - Città di Trapani del 16.11.2024, Iccarense - Sporting Pallavicino del 23.11.2024, Sporting Pallavicino - Vis Palermo del 7.12.2024, Accademia Trapani - Sporting Pallavicino del 14.12.2024, Sporting Pallavicino Don Bosco Partinico del 4.1.2025, Borgo Nuovo - Sporting Pallavicino dell’11.1.2025, Sporting Pallavicino - Aurora Mazara del 18.1.2025 e Ciakulli - Sporting Pallavicino del 25.1.2025;
2) il sig. Paolo Ragusa della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sporting Pallavicino nelle quali è indicato il nominativo del sig. Andrea Cassetta attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per l’attività di Calcio a 11, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 17 regionale: Don Bosco Partinico - Sporting Pallavicino del 29.9.2024, Sporting Pallavicino - Borgo Nuovo del 5.10.2024, Aurora Mazara - Sporting Pallavicino del 12.10.2024, Sporting Pallavicino – Ciakulli del 19.10.2024, Sporting Pallavicino - Fata del 2.11.2024, Polisportiva Gonzaga - Sporting Pallavicino del 9.11.2024, Sporting Pallavicino - Città di Trapani del 16.11.2024, Iccarense - Sporting Pallavicino del 23.11.2024, Sporting Pallavicino - Vis Palermo del 7.12.2024, Accademia Trapani - Sporting Pallavicino del 14.12.2024, Sporting Pallavicino - Don Bosco Partinico del 4.1.2025, Borgo Nuovo - Sporting Pallavicino dell’11.1.2025, Sporting Pallavicino - Aurora Mazara del 18.1.2025 e Ciakulli - Sporting Pallavicino del 25.1.2025;
3) il sig. Andrea Cassetta della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice digiustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sporting Pallavicino, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 17 Regionali, senza averne titolo perché tesserato per tale società sol- tanto per l’attività di Calcio a 5: Don Bosco Partinico - Sporting Pallavicino del 29.9.2024, Sporting Pallavicino - Borgo Nuovo del 5.10.2024, Aurora Mazara - Sporting Pallavicino del 12.10.2024, Sporting Pallavicino - Ciakulli del 19.10.2024, Sporting Pallavicino - Fata del 2.11.2024, Polisportiva Gonzaga - Sporting Pallavicino del 9.11.2024, Sporting Pallavicino - Città di Trapani del 16.11.2024, Iccarense - Sporting Pallavicino del 23.11.2024, Sporting Pallavicino - Vis Palermo del 7.12.2024, Accademia Trapani - Sporting Pallavicino del 14.12.2024, Sporting Pallavicino – Don Bosco Partinico del 4.1.2025, Borgo Nuovo - Sporting Pallavicino dell’11.1.2025, Sporting Pallavicino - Aurora Mazara del 18.1.2025 e Ciakulli - Sporting Pallavicino del 25.1.2025;
4) la società A.S.D. Sporting Pallavicino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Enea, Paolo Ragusa ed Andrea Cassetta così come descritti nei precedenti capi di incolpazione Instaurato il contraddittorio innanzi al Tribunale di primo grado. il rappresentante della Procura federale insisteva nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: l'ammenda di € 950,00 e punti 14 da scontarsi nella S.S. 2024/2025 a carico della A.S.D. Sporting Pallavicino; la inibizione per mesi 16 a carico del Sig. Enea Giuseppe; la inibizione per mesi 16 a carico del Sig. Ragusa Paolo; la squalifica per 16 gare a carico del calciatore Cassetta Andrea.
I deferiti si costituivano in giudizio adducendo la sussistenza di un errore materiale nella procedura telematica di tesseramento, errore comprovato dal fatto che la società sportiva di appartenenza del calciatore non disputasse gare di calcio a cinque.
All’esito del giudizio il Tribunale federale territoriale riconosceva la fondatezza delle violazioni ascritte ai deferiti.
Osservava il Giudice di primo grado che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, i fatti oggetto della segnalazione erano ritenuti come provati sulla base della seguente motivazione: “La consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati perché non tesserati o tesserati per altra società, squalificati, etc., costituisce una seria violazione ai principi di lealtà, correttezza, probità di cui all’art. 4, co. 1 C.G.S., nonché della specifica norma dell’art.32 del C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei”. Richiamata, quindi, a sostegno la consolidata giurisprudenza della Corte federale - ove in particolare si è precisato “Che lo schieramento di un calciatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue a prescindere dall’incidenza che tale violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, nemmeno nel caso in cui il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non potendosi affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un calciatore che non avrebbe dovuto essere presente.” - l’art. 44, co.5, C.G.S. e i principi di effettività e afflittività delle sanzioni ivi affermati, il Tribunale disponeva, pertanto, applicarsi le seguenti sanzioni:
- l'ammenda di € 600,00 e 11 punti di penalizzazione a carico della A.S.D. Sporting Pallavicino da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025;
- l’inibizione per 11 mesi a carico del Sig. Enea Giuseppe;
- l’inibizione per 11 mesi a carico del Sig. Ragusa Paolo;
- la squalifica di 10 gare a carico del calciatore Cassetta Andrea.
Avverso tale decisione hanno proposto reclamo sia la società A.S.D. Sporting Pallavicino, del Sig. Enea Giuseppe, del Sig. Paolo Ragusa e dai Sigg. ri Alberto Cassetta e Claudia Buccheri, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Andrea Cassetta;
Con il primo motivo i reclamanti eccepiscono, innanzitutto, il mancato deposito agli atti del presente procedimento della lista di tesseramento sottoscritta dal calciatore e depositata telematicamente dalla ASD sporting Pallavicino. La Procura non avrebbe dunque assolto al proprio onere probatorio avendo omesso di acquisire tra la documentazione agli atti del relativo fascicolo, la medesima lista di tesseramento sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale esclusivamente per l’attività di calcio a 11, l’unica svolta dalla società Pallavicino.
Quanto al merito, con ulteriore motivo viene invocata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 CGS, dell’art. 32 CGS e dell’art. 39 comma 1 e 2 delle NOIF.
In sintesi, anche nella presente sede il motivo si appunta sul preteso errore materiale dovuto al fatto che il calciatore sarebbe stato ammesso in gara presumendo il regolare tesseramento come calciatore a 11.
Il precedente richiamato dalla sentenza di primo grado sarebbe, poi, del tutto incongruo, in assenza di una precedente squalifica del calciatore Cassetta. Sarebbe inoltre decisiva la circostanza per cui la società ASD Sporting Pallavicino non disputa gare a 5 ma solo a 11, da cui l’evidenza di un errore materiale nella compilazione della domanda derivato dal fatto che la società avrebbe flaggato nella procedura di tesseramento la casella calcio a 5 anziché quella a 11.
Di qui la richiesta di annullamento e/o revoca dell’impugnata decisione ovvero, in via subordinata, la riforma in melius della medesima pronuncia con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riferimento al primo motivo di reclamo e al dedotto mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della Procura, si osserva che la lista di tesseramento non risulta effettivamente presente tra gli atti del primo grado benché risulti espressamente richiamata dall’atto di deferimento quale elemento a sostegno (accanto alla segnalazione del Giudice sportivo e allegate distinte delle gare cui ha partecipato il giocatore Andrea Cassetta; al foglio di censimento della società sportiva e al certificato di residenza del calciatore) anche il documento relativo alla “posizione di tesseramento del calciatore Sig. Andrea Cassetta”.
Tuttavia, che il tesseramento fosse limitato al solo calcio a 5 e che il calciatore non fosse tesserato per il calcio a 11 risultano circostanze non contestate dalle parti che, con la memoria di primo grado, si sono limitate a lamentare un mero errore materiale nella procedura telematica di tesseramento in cui sarebbe stata spuntata la casella calcio a 5 anziché calcio a 11.
Il mancato tesseramento per il calcio a 11 può dunque ritenersi fatto non controverso nel presente giudizio e tale da sostenere, al pari degli elementi posti a sostegno del deferimento, la prova dei fatti ascritti ai deferiti.
Quanto all’ulteriore motivo di violazione dell’art. 39, commi 1 e 2, dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32 del C.G.S., il reclamo non può ritenersi fondato.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, è nella responsabilità della società sportiva assicurarsi che il calciatore sia regolarmente tesserato. In tal senso depone chiaramente l’art. 32 del C.G.S. secondo cui “Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto” (art. 32, primo comma).
Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, nel disporre che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, rimanda all’art. 39 delle N.O.I.F. ove sono previste particolari modalità per il tesseramento che si perfeziona all’esito dell’iter procedimentale descritto dalla disposizione in esame ove si prescrive in particolare l’utilizzo di appositi “moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica” (comma 2). Di fondamentale importanza la data di deposito della richiesta di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente la richiesta che sancisce “ad ogni effetto”, la decorrenza del tesseramento.
Si tratta di norme dettagliate che fanno carico alla società e ai dirigenti, oltre che al calciatore interessato, la responsabilità di schierare in campo calciatori regolarmente tesserati e di assicurarsi che la procedura di tesseramento avvenga regolarmente.
La tesi dell’errore materiale, dunque, si scontra con il principio di autoresponsabilità che discende dalle disposizioni richiamate, per cui è onere sia della società sia del tesserando verificare che l’iter sia andato a buon fine e che si sia completato regolarmente (ex multis, CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023 in cui si è riaffermato che - anche indipendentemente dalla presenza in campo del calciatore in posizione irregolare - il mancato accertamento del perfezionamento della pratica di tesseramento, in ogni caso, integra una violazione sia delle norme che prescrivono detti oneri che del generale dovere di correttezza e di diligenza che incombe in via generale sui tesserati ex art. 4 del CGS. “Tali formalità, infatti, non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega l’atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva) e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l’impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi. Come più volte affermato da questa Corte è, pertanto, onere del tesserando quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell’osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell’art. 4 CGS (in tal senso CFA, Sez. IV, n. 21/2021-2022 ove pure si precisa che: “In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, …, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione” (conforme anche CFA, Sez. IV, n. 20/2021-2022).
Per giustificare l’affidamento della società sotto il profilo della non consapevolezza circa l’esistenza di una irregolarità nello schieramento del giocatore, gli appellanti richiamano la nota con cui il giudice sportivo, nel segnalare la posizione irregolare in occasione dell’incontro del febbraio 2025, ha al contempo rilevato che lo stesso calciatore era già stato oggetto di procedimento disciplinare in occasione di una gara svolta 7 dicembre 2024 ma che in tale circostanza non era stata rilevata alcuna anomalia.
La vicenda non assume rilievo ai fini di causa atteso che la mancanza del tesseramento può essere sfuggita se, per quanto è dato evincere dalle scarne considerazioni di cui al reclamo e dalla nota stessa, il procedimento disciplinare riguardava una fattispecie disciplinare diversa che può non avere investito la posizione del calciatore all’interno della società sportiva.
Anche il riferimento al precedente citato in sentenza e relativo alla ben diversa fattispecie dell’irregolare utilizzo di un calciatore squalificato, non muta i termini della questione in esame alla luce sia delle disposizioni richiamate sia dei numerosi precedenti ove si sono affermati principi consolidati in relazione all’utilizzo di un calciatore il cui tesseramento non sia regolare e con cui la giurisprudenza federale ha ribadito più volte che la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S. oltre a rappresentare un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, è tale da alterare il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).
Nel caso di specie, pertanto, la responsabilità per avere schierato in campo un calciatore in una situazione di irregolare tesseramento è ravvisabile in capo al Presidente il cui status, come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado, si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che esso assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto e dei suoi soggetti e del rispetto da parte dei tesserati della società.
Tale responsabilità è altresì evidente nei confronti del dirigente accompagnatore, il quale, ai sensi dell’art. 61 delle NOIF, è tenuto a presentare all’arbitro in occasione di ogni partita le liste di gioco dei calciatori, anche con gli estremi del tesseramento, con evidente dovere di vigilanza nel verificare la regolarità del calciatore in vista di ogni schieramento.
Per le considerazioni suesposte, il medesimo onere di diligenza non può non sussistere anche in capo allo stesso calciatore tenuto a verificare il buon esito della domanda e agli esercenti la patria potestà sullo stesso nel caso di minore età.
Di qui la responsabilità della società sportiva A.S.D Pallavicino a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice.
Giova al riguardo richiamare a sostegno, la decisione CFA, Sez. I, n. 46/2024-2025, in cui, proprio con riferimento ad un caso analogo, si era invocata la sussistenza di un errore materiale nella compilazione della domanda di tesseramento per il calcio a 5 anziché a 11, questa Corte ha richiamato l’attenzione sullo specifico onere, sussistente in capo al diretto interessato oltre che alla società e ai suoi dirigenti, di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Spetta dunque al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023, che richiama, sul punto, le precedenti CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023 e CFA, Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022).
Anche l’irregolare tesseramento, infatti, è tale da pregiudicare il regolare svolgimento delle competizioni, a meno di non volere sostanzialmente rendere inutile, anche ai fini assicurativi, la distinzione del tesseramento per gare a 5 al tesseramento necessario per le competizioni che vedono schierati 11 calciatori.
Come inoltre ricordato in occasione della richiamata sentenza n. 46/2024-2025, “quanto alla la supposta inconsapevolezza della violazione inerente il mancato tesseramento da parte di un giocatore di 17 anni, va considerato che, in effetti, l’età del ragazzo, prossimo alla maggiore età, impone l’adozione di una avvedutezza appropriata all’importanza che il tesseramento riveste ai fini di una valida pratica agonistica; non sono ammesse trascuratezze o superficialità, né ci si può nascondere dietro al fatto che si tratta di attività a carico della società, dal momento che sempre è richiesta la collaborazione dell’atleta, consistente nella sottoscrizione da parte sua [oltre che dei genitori] del modulo di tesseramento; mancando tale sottoscrizione, l’atleta sa di non essere tesserato e dunque il suo scendere in campo o il suo collaborare con l’arbitro integra gli estremi di una consapevole violazione delle norme federali”.
Pertanto, tenuto conto dell’utilizzo prolungato del calciatore e del numero delle partite in cui nel caso in esame il calciatore ha partecipato a gare sportive in una situazione di irregolare tesseramento, si ritiene di dovere confermare i principi già più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, per l’effetto, la sentenza impugnata quanto alle responsabilità degli odierni reclamanti.
In via subordinata, con il reclamo viene chiesta, una riduzione in melius della quantificazione delle sanzioni irrogate.
In linea generale, si osserva che l'entità della sanzione va commisurata, in primo luogo, alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo in linea con quanto prescritto dall’artt. 44 del CGS secondo cui “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. (CFA, Sez. I, n. 31/20222023; CFA, Sez. I, n.7/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).
A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, si è pertanto affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00 (in tal senso v. decisione CFA, Sez. I.
n. 86/2022-2023). Con riferimento al calciatore, poi, si è ritenuto congruo stabilire la misura della sanzione della squalifica di una giornata per ciascuna violazione accertata, restando poi irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, sez. I, n. 3/2023-2024)
Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale di primo grado ha ridotto l’entità di tutte le sanzioni rispetto alla richiesta della Procura, portando l’ammenda a carico della ASD Sporting Pallavicino, da euro 950 euro ad euro 600 e i punti di penalizzazione da 14 a 11; l’inibizione a carico del Presidente Giuseppe Enea e del dirigente Ragusa Paolo da 16 mesi a 11 mesi e la squalifica a carico del calciatore Andrea Cassetta da 16 gare a 10.
Tale riduzione è tale da riportare le sanzioni irrogate in termini maggiormente equitativi tenuto conto del fatto che viene in considerazione non già l’assenza di tesseramento bensì un tesseramento irregolare evitando, altresì, l’effetto cumulativo derivante dal cumulo di sanzioni per ciascuna violazione che, nel caso di reiterata condotta, “potrebbe portare a risultati stridenticon il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative”, come affermato dalle Sezioni Unite con decisione n. 67/CFA- 2022-2023, sulla base di condivisibili considerazioni.
Anche la richiesta di riduzione delle sanzioni formulata nel reclamo, pertanto, non può essere accolta tenuto conto della riduzione già applicata e al fine di non travalicare il limite di un corretto bilanciamento tra il principio di equità e il surrichiamato principio di effettività della sanzione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmieri Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce