F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0108/CFA pubblicata il 22 Maggio 2025 (motivazioni) – ASD Castrovillari Calcio – Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin/PFI

Decisione/0108/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0113/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

 

composta dai Sig.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0113/CFA/2024-2025 proposto dalla Società ASD Castrovillari Calcio e dalla Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin in data 09.05.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al comunicato n. 165 del 06.05.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore all’udienza del 16.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l’Avv. Giampaolo Marra per le reclamanti e l’Avv. Luca Zennaro per Procura Federale Interregionale; è presente altresì la Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin; Ritenuto in fatto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto che ha dato impulso al presente procedimento la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale territoriale:

- il sig. Arben Dybeli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Falbo Domenico Guzzetti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio rbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324. (n. 79 Vertenza) del 15.10.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 17.10.2024;

- la sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto all’allenatore sig. Emilio Cavaliere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.52 del 10.12.2024, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.12.2024;

- la società ASD Castrovillari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Arben Dybeli e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L’udienza di discussione è stata fissata per il giorno 5 maggio 2025.

In data 2 maggio 2025 l’avvocato D’Emilio, difensore della sig.ra Ponce Holguin, ne ha chiesto il rinvio, rappresentando di aderire alla astensione dall’attività giudiziaria proclamata dall’Unione delle camere penali.

L’avvocato Marra, codifensore della sig.ra Ponce Holguin nominato il 2 maggio, ha chiesto anch’egli il rinvio dell’udienza onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa.

Con la decisione qui impugnata l’adito Tribunale – respinte le richieste di rinvio – ha ritenuto sussistenti le violazioni ascritte e per l’effetto ha irrogato le seguenti sanzioni:

al sig. Arben Dibely mesi 6 di inibizione;

alla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin mesi 6 di inibizione;

alla società Castrovillari Calcio ammenda di euro 600 e 2 punti di penalizzazione (di cui uno da scontare nel prossimo campionato 2025-2026).

La decisione è stata impugnata con l’atto di reclamo all’esame dalla società ASD Castrovillari Calcio e dalla sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin, i quali ne chiedono in via principale l’annullamento con rinvio e in subordine l’integrale riforma nel merito.

La Procura federale interregionale si è costituita nel corso dell’udienza di discussione ed ha domandato il rigetto dell’avverso reclamo, del quale eccepisce peraltro l’inammissibilità per irregolarità della relativa notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto.

In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del reclamo per irregolare notifica dello stesso versata dalla Procura nel corso dell’udienza di discussione.

Al riguardo si ricorda innanzi tutto, in via generale, che la giurisprudenza di questa Corte, da un lato, consente alle parti di costituirsi in giudizio oralmente nell’udienza di discussione del reclamo ma, dall’altro, riconnette alla violazione del termine di costituzione ex art. art. 103, comma 1, CGS conseguenze in ordine ai poteri processuali della parte stessa che abbia omesso di rispettarlo e cioè abbia omesso di costituirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la discussione.

In tal senso è stato osservato che “In ragione del principio di informalità cui deve considerarsi improntato il processo sportivo principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS) - la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (cfr. per tutte CFA, Sez. I, n.18/20242025).

Ciò premesso in rito, si osserva che l’eccezione è comunque da disattendere, essendo provato che la Procura ha acquisito piena conoscenza del reclamo stesso, del cui deposito era stata tempestivamente notiziata dagli uffici di segreteria.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento ad un caso sovrapponibile a quello in esame, “costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato. Come affermato da questa Corte “La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali.” (cfr. CFA, I^ sez., n. 85/2024-2025).

Alla luce di tali premesse e nei termini esposti, ritiene il Collegio che la finalità della notificazione del reclamo possa dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio della Procura federale.

Ne deriva la reiezione dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura federale.

Passando all’esame del reclamo, con il primo motivo i reclamanti chiedono l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 106, comma 2, CGS, in quanto il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di differimento dell’udienza di discussione presentata dai loro legali avrebbe leso la regolarità del contraddittorio.

Il mezzo non è fondato.

Come sopra precisato in fatto, avendo il Tribunale fissato l’udienza di discussione per la data del 5/5/2025, l’avvocato D’Emilio (difensore della signora Ponce Holguin) e l’avvocato Marra (codifensore della predetta nonché della società) ne hanno chiesto il rinvio, rappresentando di aderire all’astensione dalle attività giudiziarie proclamata per i giorni 5,6 e 7 maggio dall’Unione delle camere Penali.

Inoltre, lo stesso avv. Marra, essendo stato nominato solo in data recente, ha chiesto ulteriormente il rinvio dell’udienza onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa.

In proposito, è innanzi tutto da condividere quanto statuito dal Tribunale in ordine alla non rilevanza nel procedimento disciplinare regolato dal CGS della astensione proclamata dalla Unione delle camere penali in quanto la relativa delibera adottata dalla Giunta dell’organismo in data 13/4/2025 ben chiarisce come l’astensione riguardasse unicamente l’attività giudiziaria penale, per tale dovendosi intendere – in base al criterio logico e formale – esclusivamente il complesso delle attività giudiziarie disciplinate dal codice di rito penale.

Ai fini che qui interessano è dunque evidente che – come esattamente statuito dal Tribunale - l’astensione non potesse riguardare i procedimenti di giustizia federale, in quanto regolati da ben diversa normativa.

Per quanto riguarda invece il rinvio c.d “di cortesia” chiesto dall’avvocato Marra n.q. di difensore neonominato dell’ASD Castrovillari onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa, deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CGS “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.”.

Ne deriva, in generale, l’impossibilità nel processo sportivo di rinvii dell’udienza non strettamente necessari in rito o in merito, in quanto come è noto in ambito sportivo esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell’ordinato sviluppo della vita federale.

Nel caso all’esame, come ben evidenziato dal Tribunale, il rinvio richiesto dall’avvocato Marra non era imposto da circostanze di cogente necessità, in quanto la società era assistita da altro codifensore nella pienezza delle sue funzioni con conseguente integrità sostanziale del contraddittorio.

Il motivo in esame va pertanto disatteso.

Nel merito, i reclamanti deducono che il lodo del 10.12.2024 (che definì la controversia insorta tra la società e l’allenatore Cavaliere) fu trasmesso dalla segreteria del Collegio arbitrale ad indirizzo di posta certificata non più in uso, in quanto ritualmente sostituito da altro indirizzo, conseguendo a tale errore di trasmissione l’impossibilità per la società di corrispondere all’allenatore le somme previste da un lodo di cui incolpevolmente ignorava l’esistenza.

Il mezzo non merita positiva considerazione, in quanto risulta dagli atti che alla prima erronea comunicazione di segreteria del 13/12/2024 ha fatto seguito, in data 16/12/2024, ulteriore comunicazione (questa volta da parte del Comitato regionale) relativa al lodo stesso correttamente indirizzata al nuovo indirizzo pec della società, di talché risulta comprovato che da quella data la società stessa avesse acquisito legale conoscenza della pronuncia arbitrale.

Infatti, l’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF correla la decorrenza del termine mensile di adempimento alla comunicazione della decisione arbitrale alla parte soccombente, senza prescrivere particolari forme di notificazione della stessa, di talché quanto rileva ai fini in controversia è sostanzialmente soltanto l’acquisizione della piena conoscenza del provvedimento da parte della ASD Castrovillari Calcio, nella specie compiutamente realizzatasi.

A quanto sin qui osservato deve aggiungersi che il Comitato regionale, in data 15/1/2025, ha inutilmente inviato alla Società una ulteriore richiesta di acquisizione della liberatoria comprovante il pagamento e che in ogni caso – secondo quanto fattualmente dedotto dalla Procura senza contestazioni di controparte – ad oggi le somme dovute all’allenatore sig. Cavaliere risultano tuttora non corrisposte, con conseguente persistenza dell’inadempimento.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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