F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0223/CSA pubblicata del 22 Maggio 2025 –SSD ARL Città di Acireale 1946
Decisione/0223/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0310/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0310/CSA/2024-2025, proposto dalla società SSD ARL Città di Acireale 1946 in data 05.05.2025,
per la riforma delle Decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 128 del 29.04.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.05.2025, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società SSD ARL Città di Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso le seguenti sanzioni, inflitte in relazione alla gara “Città di Acireale 1946 – Sancataldese” del 27/04/2025 – Campionato Serie D gir. I (Com. Uff. n. 128 del giorno 29.4.2025):
a) ammenda di euro 1.200 nei confronti della società;
b) squalifica per due gare effettive nei confronti del calciatore Rodio Francesco;
Il Giudice Sportivo così motivava le suddette decisioni:
a) l'ammenda alla società Acireale di Euro 1.200,00 “ Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (10 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché lanciato sul terrendo di gioco numerosi rotoli di carta igienica. ( R CdC )”;
b) la squalifica per due gare al calciatore Rodio Francesco, “Per avere a gioco fermo spintonato un avversario.”
In relazione alla sanzione dell'ammenda la società reclamante, nell'atto introduttivo del giudizio, afferma di aver adottato un'organizzazione interna tesa a prevenire episodi violenti e/o potenzialmente pericolosi, e che l’impegno organizzativo ed economico della società a fini di sicurezza e ordine trova conferma nel referto del Commissario di Campo dove è stato sottolineato come erano presenti 36 elementi (28 operatori di PS e 8 militari dell'Arma dei Carabinieri).
Sottolinea, ancora, la società reclamante che i fumogeni non hanno arrecato danni a nessuno ed in nessun caso hanno interferito con il regolare svolgimento della gara, cosi come i rotoli di carta igienica lanciati in segno di festa e a titolo coreografico nella pista di atletica non hanno disturbato il normale svolgimento della gara, e sono stati prontamente rimossi da un addetto della società.
In relazione alla squalifica del calciatore Rodio Francesco, la società reclamante propone una ricostruzione dell'episodio che ha portato alla squalifica del calciatore diversa da quella riportata nel referto arbitrale e recepita nel provvedimento del Giudice Sportivo, allegando, a supporto, un filmato.
In conclusione la società reclamante chiede di: a) ridurre l'ammenda di Euro 1.200,00; b) ridurre in termini più equi la squalifica del calciatore Rodio Francesco.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 9 maggio 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della ammenda inflitta alla società, mentre debba essere respinto con riferimento alla squalifica del calciatore.
La decisione del Giudice Sportivo, per quanto riguarda l'ammenda, è stata assunta sulla base del rapporto del Commissario di Campo, nel quale si evidenziava il lancio di 10 fumogeni e di innumerevoli rotoli di carta igienica.
Sul punto la Corte ritiene che, in considerazione del fatto che il lancio dei fumogeni e dei rotoli di carta igienica non ha prodotto alcun danno e non ha interferito con il regolare svolgimento della gara, debba essere accolta la domanda della società reclamante con conseguente riduzione della sanzione dell'ammenda ad euro 700,00.
La decisione del Giudice Sportivo con riferimento alla squalifica del calciatore Rodio è stata adottata sulla base del referto arbitrale, nel quale si legge: "Ho espulso il numero 3 Rodio Francesco in quanto a gioco fermo, si dirigeva verso un avversario spingendolo con forza a terra. Rodio spingeva l'avversario ponendo entrambe le braccia con forza sul petto dell'avversario, facendolo cadere ma senza procurare un dolore tale da dover essere soccorso dal personale sanitario della sua squadra. Al mio provvedimento Rodio abbandonava il recinto di gioco senza protestare e celermente."
Premesso che, nella presente fattispecie, non può trovare ingresso la c.d. "prova televisiva", non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 C.G.S., il reclamo deve essere deciso alla stregua delle sole risultanze del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., riveste valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
La Corte, pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, non pare dubbia la ricostruzione della condotta del calciatore in termini gravemente antisportivi, reputa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pari al minimo edittale previsto dall'art. 39 CGS, congrua e condivisibile e la conferma.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 700,00.
Conferma la sanzione della squalifica al calciatore Rodio Francesco.
Dispone la restituzione di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce