F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0224/CSA pubblicata del 22 Maggio 2025 –Città Di Isernia San Leucio
Decisione/0224/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0306/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0306/CSA/2024-2025, proposto dalla società Città Di Isernia San Leucio in data 28.04.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 125 del 22.04.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.05.2025 il dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Città di Isernia San Leucio ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 900,00 euro, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Roma City F.C. / Città di Isernia San Leucio (Campionato di Serie D – Girone F) disputata il 17 aprile 2025 presso il “Riano Athletic Center” di Riano.
Il Giudice Sportivo, con comunicato ufficiale n. 125 del 22 aprile 2025, ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “ Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società fatto indebito ingresso sul terreno di gioco scavalcando la recinzione ed essere rientrato nell'area degli spogliatoi”.
La società reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione ed afferma, in sintesi: che l’autore della condotta sanzionata, sig. Andrea Rossi (match analyst tesserato per la medesima società), avrebbe attraversato il campo per accedere al pullman della squadra, parcheggiato nell’area antistante agli spogliatoi, ed ivi recuperare una batteria della telecamera; lo steward al cancello lo avrebbe autorizzato ad attraversare il terreno di gioco; l’ingresso del Rossi, sebbene non autorizzato, sarebbe stato pacifico e di brevissima durata, nonché necessitato dall’indisponibilità di prese di corrente nella tribuna.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 9 maggio 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Nel merito, il Commissario di campo ha annotato a referto: “ (…) Durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, con le squadre a riposo, una persona non identificata, riconducibile ai sostenitori ospiti, travisato con cappuccio e giacca blu e con addosso uno zainetto scuro, partendo dalla tribuna ospiti, riusciva a penetrare nel terreno di giuoco, lo attraversava correndo molto velocemente, arrivava all’altezza delle due panchine dalla parte opposta, si arrampicava scavalcando la rete di recinzione fronte Tribuna locali, e con un balzo penetrava nello spazio antistante gli spogliatoi, si nascondeva repentinamente all’interno dello spogliatoio ospiti Isernia, intervenivano immediatamente i dirigenti locali e gli addetti alla sicurezza e le forze dell’Ordine presenti che, nonostante l’intruso da prima ha tentato di confondersi con i componenti della squadra, veniva individuato e identificato dagli operanti presenti. Il responsabile veniva indicato al sottoscritto da parte della Polizia quale Signor ROSSI ANDREA (Isernia 17.05.1986) dichiaratosi appartenente e tesserato squadra Isernia”.
La descrizione dei fatti non è confutata dalle generiche deduzioni della società reclamante.
L’attraversamento non autorizzato del Rossi, che si è spinto fino agli spogliatoi, ha destato allarme e provocato l’intervento della Polizia.
Che il Rossi sia tesserato (non in distinta gara) per la società reclamante non può costituire un’esimente, al contrario proprio dai collaboratori tecnici delle squadre deve esigersi il rispetto delle norme federali e delle regole poste a salvaguardia dell’ordinato e pacifico svolgimento degli eventi sportivi.
Da quanto detto discende la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla Città di Isernia San Leucio con la decisione qui impugnata, che deve pertanto essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce