F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0225/CSA pubblicata del 22 Maggio 2025 –SSD Ischia Calcio ARL

Decisione/0225/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0307/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0307/CSA/2024-2025, proposto dalla società SSD Ischia Calcio ARL in data 29.04.2025,

per la riforma della decisione del decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 125 del 22.04.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.05.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Leonardo Mennella per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 29/04/2025, a seguito di rituale preannuncio, la società Ischia Calcio a R.L. ha impugnato la decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, del 22 aprile 2025 (Com. Uff. N. 125), con la quale, in relazione alla gara Taurus Acerrana 1926/Ischia Calcio AR del 17.4.2025, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, è stata comminata al calciatore Fabio Padulano la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara e alla società l’ammenda di 800,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: nei confronti del calciatore, “Per avere, nel corso dell'intervallo, preso parte ad una rissa nel corso della quale colpiva un dirigente avversario con una forte manata alla nuca, facendolo cadere a terra”; nei confronti della società, “per avere propri dirigenti e tesserati preso parte ad una rissa”.

Quanto alla squalifica inflitta al calciatore, la società Ischia Calcio ritiene la sanzione irrogata eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa.

La reclamante ammette il fatto storico e, quindi, la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo; tuttavia, fornisce una ricostruzione difforme rispetto a quella emergente dal referto di gara e prospetta, sul piano giuridico sportivo, una diversa qualificazione giuridica dei fatti.

Sostiene, la società, che il calciatore non avrebbe posto in essere una condotta violenta nei confronti del dirigente della squadra avversaria e che nel caso di specie si sarebbe limitato ad allontanarlo “mettendogli una mano sulla nuca come per invitarlo a rientrare più velocemente negli spogliatoi”; ciò, mentre era in corso, sempre a dire della reclamante, una mass confrontation nel corso della quale il calciatore Padulano sarebbe stato avvicinato dal dirigente della Taurus Acerrana che lo avrebbe offeso anche con gesti provocatori.

Nella prospettazione assunta dalla reclamante, il calciatore non avrebbe posto in essere una condotta violenta ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., ma una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 C.G.S., priva del connotato della volontarietà di provocare un danno al dirigente della Taurus Acerrana.

Sostiene, la società, che la spinta non fosse “ di intensità tale da poter arrecare alcun danno al dirigente e/o da farlo cadere a terra” e che neanche il referto “riferisce elementi tali da far comprendere l’intensità e/o la violenza del colpo”.

Chiede, quindi, la riduzione della squalifica da quattro a tre (o due) giornate e la concessione delle attenuanti generiche, ex art.13 C.G.S., per aver il calciatore agito in risposta ad una provocazione altrui.

Quanto alla sanzione della ammenda inflitta alla società, a dire della reclamante, i propri dirigenti e calciatori non avrebbero preso parte ad una rissa, nè dal referto di gara “si evince alcun elemento per poter giungere alla conclusione che si sia trattata di una rissa” e neanche “viene descritta alcuna condotta di dirigenti o di tesserati delle due squadre tale da far ritenere che ci siano stati contatti tra le parti (oltre quello già sanzionato a carico del singolo calciatore)”.

Chiede, quindi, che l’ammenda nei confronti della società venga annullata e/o comunque ridotta.

A supporto della propria tesi difensiva, produce una registrazione video dell’episodio.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 maggio 2025 è comparso l’Avv. Mennella per la reclamante, il quale si è riportato al reclamo.

All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, per i seguenti motivi.

In primo luogo, occorre valutare l’ammissibilità della registrazione video prodotta dalla reclamante a discolpa della condotta ascritta al proprio tesserato.

Le censure mosse dalla reclamante attengono all’erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, richiamando quale elemento probatorio di supporto una registrazione audiovisiva.

Si osserva, a tale ultimo proposito, che la registrazione non può trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.

L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, al di fuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

La ratio di questa impostazione codicistica, ispirata ad una rigida tipizzazione delle fattispecie di utilizzo di tale mezzo di prova e che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quella di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere su quanto percepito e refertato dall’arbitro e dai suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta del calciatore Padulano sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo, né ricorre o è dedotta nella specie un’ipotesi di error in persona, atteso che la stessa reclamante dà conto del fatto materiale sanzionato e della sua riconducibilità al proprio calciatore, seppure dandone una diversa lettura fattuale e conseguente qualificazione.

Deve, pertanto, rilevarsi l’inammissibilità della registrazione video prodotta dalla Società Ischia Calcio, ai sensi della normativa regolamentare sopra richiamata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 C.G.S.

Il reclamo, pertanto, deve essere deciso nel merito alla stregua delle sole risultanze del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Nella specie, l'episodio che ha dato luogo alla squalifica è così descritto dall’arbitro: “ Al termine del primo tempo nasceva una mass confrontation che coinvolgeva sia i calciatori che i dirigenti di entrambe le squadre. Su segnalazione dell'AA1, il n. 57 della squadra ospite dava una forte manata, da dietro, al collo del dirigente accompagnatore della squadra locale, Sign.re Vittorio Porpa, il quale dal forte dolore procurato cadeva a terra. Il Sign.re Porpa si è poi rialzato poco dopo senza la necessità grave di cure”.

Siffatta ricostruzione, assistita dal valore probatorio di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S, consente di ricondurre pacificamente la fattispecie nell'alveo della condotta violenta; tuttavia, a giudizio di questa Corte, l’irrogazione della sanzione nella misura superiore al minimo edittale previsto dall'art. 39 del C.G.S., è eccessivamente gravosa.

Quanto alla sanzione della ammenda inflitta dal giudice di prime cure alla società “per avere propri dirigenti e tesserati preso parte ad una rissa”, questa Corte osserva che i fatti occorsi non sono refertati in termini di “rissa”, bensì di “mass confrontation”, né, dal tenore del referto, emerge volersene riconoscere un significativo rilievo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a 500,00 e la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Fabio Padulano a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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