F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0226/CSA pubblicata del 22 Maggio 2025 –U.S.D. Atletico Uri

Decisione/0226/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0304/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0304/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri in data 25.04.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 125 del 22.04.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.05.2025, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Atletico Uri ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 125 del 22.04.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Paganese Calcio / Atletico Uri del 17.04.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare effettive al tesserato della U.S.D. Atletico Uri Sig. Piacente Mattia “Per aver preso parte ad un principio di rissa nel corso della quale afferrava un avversario per il collo”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, rappresentando che nel caso di specie il tesserato Piacente si sarebbe limitato a tenere lontano da sé l’avversario Sig. Ricci, come quest’ultimo stava facendo con lui. Di conseguenza, il Direttore di Gara avrebbe mal interpretato il gesto del calciatore sanzionato, che risulterebbe privo dei connotati della violenza. La reclamante ha concluso domandando disporsi, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta, e, in subordine, la sua riduzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 maggio 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dal referto dell’Arbitro, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “…a seguito di una mia decisione di gioco si creava una mass confrontation tra vari calciatori e (il sig. Piacente) tratteneva per il collo un avversario (n4 paganese)” ovvero il Sig. Ricci Manuel. Risulta, altresì, che quest’ultimo calciatore, Ricci Manuel “a seguito di una mia decisione di gioco si creava una mass confrontation tra vari calciatori e tratteneva per il collo un avversario (n5 atletico uri)” ovvero il Sig. Piacente Mattia.

Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta del gesto addebitato al tesserato, potenzialmente dannoso, anche tenendo conto della parte del corpo attinta, nonché posto in essere nel corso di una mass confrontation, cui ha preso parte il calciatore Piacente, il quale risulta destinatario della sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, così come l’avversario Ricci, con il quale è entrato in colluttazione. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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