F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0207/TFN – SD del 19 Maggio 2025 (motivazioni) – Roberto Burzi e SSD a RL Aquila Montevarchi 1902- Reg. Prot. 190/TFN-SD
Decisione/0207/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0190/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Andrea Giordano – Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26133/672pf2425/GC/GR/ff del 29 aprile 2025, depositato il 30 aprile 2025, nei confronti del sig. Roberto Burzi e della società SSD a RL Aquila Montevarchi 1902, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 26133/672pf24-25/GC/GR/ff del 29 aprile 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) il sig. Burzi Roberto, all’epoca dei fatti allenatore con qualifica UEFA B responsabile tecnico del settore giovanile e primo allenatore della categoria scuola primi Calci, tesserato per la società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L., per rispondere:
A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Aquila Montevarchi - Ostia Mare del 14 dicembre 2024 di campionato Nazionale Juniores Under 19, nonostante non fosse inserito nella distinta di gara, posto in essere un’abusiva intrusione nello spogliatoio degli arbitri;
B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Aquila Montevarchi - Ostia Mare del 14 dicembre 2024 di campionato Nazionale Juniores Under 19, proferito espressioni irriguardose e intimidatorie nei confronti degli arbitri, invitandoli ad omettere del tutto di scrivere e segnalare le condotte aggressive poste in essere dai calciatori e tesserati del Montevarchi ed aver urlato nello spogliatoio degli arbitri le seguenti frasi: “Ora non ci buttate fuori tutti, alla fine sono ragazzi possono sbagliare”. “Non fate ora i fenomeni a scrivere le cose”;
2) la società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Burzi Roberto, così come descritti nel solo capo B) di incolpazione di cui sopra, ritenuto che per i fatti di cui al capo A) ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva, è intervenuto il pronunciato della Corte Sportiva d’Appello che, con Decisione/0101/CSA-2024-2025, ha già emesso il relativo provvedimento sanzionatorio.
La fase istruttoria
Il procedimento, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 5 febbraio 2025 al n. 672 pf 24-25, trae origine dalla “Trasmissione atti della Corte Sportiva di Appello Nazionale con decisione n.101 in ordine all’abusiva intrusione del tecnico Roberto Burzi nello spogliatoio degli arbitri in occasione della gara Aquila Montevarchi - Ostia Mare del 14 dicembre 2024”
Nel corso dell’attività istruttoria, sentiti i signori Alessandro Farina (Arbitro sez. Arezzo), Federico Aldi (Arbitro sez. Valdarno), Alberto Rugi (Arbitro sez. Empoli) e Roberto Burzi, sono stati acquisiti i seguenti documenti: distinte di gara Aquila MontevarchiOstia Mare under 19 del 14 dicembre 2024; Fogli di Censimento Stagione Sportiva 24/25 Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L.; posizione tesseramento Roberto Burzi Comitato Regionale Toscana; scheda tecnica e tesseramento Roberto Burzi Settore Tecnico. Ritualmente notificata in data 31.3.2025 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, le parti hanno proposto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS che la Procura generale dello sport non ha condiviso.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 15.05.2025, con un’unica memoria l’avv. Fabio Giotti, quanto alla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L., ha concluso per il non luogo a procedere e, in subordine, per l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, tenuto conto della condotta complessiva, delle attenuanti e della sanzione già comminata dalla Corte Sportiva d’appello.
In tesi, invocato il principio del ne bis in idem, la difesa ritiene che con la decisione sub n.101/CSA-2024-2025 la società sia stata già sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per entrambi i fatti di cui ai due capi d’incolpazione, inizialmente ascritti ad un soggetto non identificato, ma che in sede di reclamo la società indicava nella persona di Burzi. Sempre secondo la difesa, poi, tale ultima circostanza, ove non accolta la tesi dell’intervenuto giudicato, giustificherebbe le invocate attenuanti.
Quanto al tesserato Burzi, la difesa, sostenuta la rilevanza del giudicato esterno con riferimento al capo B) d’incolpazione, ha concluso per il non luogo a procedere; con riferimento al capo A) ha concluso per l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, ove ritenuta la sussistenza della responsabilità per entrambi i capi di incolpazione, per l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia tenuto conto, in entrambi i casi, delle attenuanti invocate in ragione della dichiarazione a firma dello tesso Burzi prodotta in sede di reclamo.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 15.5.2025, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Nicola Monaco, per la Procura Federale, l’avv. Fabio Giotti, per entrambi i deferiti ed il sig. Roberto Burzi personalmente.
L’avv. Monaco si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l’integrale accoglimento. Ha sostenuto che il procedimento è stato avviato su impulso della CSA in ragione delle contraddizioni emerse tra il referto arbitrale e il rapporto dell’assistente, di cui va comunque fatta salva la natura di prova privilegiata; ha quindi chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di mesi 16 (sedici) nei confronti del Burzi e dell’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00) nei confronti della società.
L’avv. Giotti, per i deferiti, riportatosi alla memoria in atti e all’eccepita violazione del divieto del bis in idem, in punto di merito ha contestato il contenuto minaccioso delle espressioni del Burzi, peraltro genericamente riportate; in punto sanzioni ha ribadito la rilevanza dei comportamenti delle parti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dovendosi attribuire allo stesso Burzi, quale responsabile del settore giovanile, la volontà di palesarsi quale soggetto inizialmente non identificato.
Il sig. Roberto Burzi ha dichiarato di essersi adoperato all’interno degli spogliatoi per salvaguardare la tranquillità dei propri giocatori ed evitare condotte violente e, nella circostanza, di non avere proferito alcuna minaccia all’indirizzo del direttore di gara. In replica alle affermazioni dell’avv. Giotti, l’avv. Monaco, contestata l’eccepita genericità del contenuto delle frasi attribuite al Burzi, invece puntualmente riportate nell’atto di deferimento, ne ha rimesso la valutazione al Tribunale. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
All’esito dell’attività d’indagine sono stati ascritti al deferito Burzi due fatti specifici, con implicazione della responsabilità oggettiva della società solo con riferimento a quello descritto sub capo B), perché a tale titolo già sanzionata dalla CSA con riferimento a quanto descritto sub capo A), sebbene, come visto, nell’atto di deferimento si indichi quale oggetto del procedimento la “Trasmissione atti della Corte Sportiva di Appello Nazionale con decisione n.101 in ordine all’abusiva intrusione del tecnico Roberto Burzi nello spogliatoio degli arbitri in occasione della gara Aquila Montevarchi - Ostia Mare del 14 dicembre 2024”. Tanto impone una verifica di quanto già deciso dal Giudice sportivo nazionale e dalla Corte sportiva d’appello in sede di reclamo, nonché della relativa incidenza sul presente procedimento.
Ebbene, successivamente alla gara Aquila Montevarchi - Ostia Mare del 14 dicembre 2024 di campionato Nazionale Juniores Under 19, il Giudice sportivo presso la L.N.D. Dipartimento Interregionale ebbe a sanzionare con l’ammenda di € 2.500,00 la soc. Aquila Montevarchi “per avere, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive e intimidatorie all’indirizzo di un A.A. e, irriguardose, all’indirizzo dei componenti dell’AIA. Inoltre, propri tesserati, al termine della gara, nello spazio antistante lo spogliatoio, partecipavano ad una rissa con calciatori e tesserati avversari, caratterizzata da reiterati gesti violenti (schiaffi, pugni, e uno sputo). Nella circostanza, una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e con atteggiamento minaccioso urlava espressioni irriguardose e intimidatorie, invitando gli Ufficiali di gara ad omettere le condotte violente sopra descritte. Quest’ultimo veniva allontanato grazie all’intervento di un dirigente della società. […]” (C.U. n.44 del 17/12/2024).
Con il medesimo comunicato furono assunti provvedimenti sanzionatori anche nei confronti di alcuni calciatori della società oggi deferita.
Nell’impugnare i provvedimenti sanzionatori dinanzi alla CSA, la società allegava al reclamo la dichiarazione sottoscritta dal proprio tesserato Burzi Roberto con cui questi dichiarava di essere il soggetto non identificato di cui sopra, se pure negando la valenza aggressiva e intimidatoria delle frasi proferite.
La CSA, con decisione n. 101/2024-2025, in parziale accoglimento del reclamo riduceva la sanzione a carico della società ad € 1.500,00#, anche perché, per quanto riferito alla vicenda odierna, “stante le contraddittorie risultanze del referto del direttore di gara e del referto dell’assistente, non vi è prova che il sig. Burzi, pur abusivamente introdottosi nel loro spogliatoio, abbia mantenuto un atteggiamento aggressivo o intimidatorio”.
La CSA, quindi, riteneva il Burzi autore della introduzione abusiva nello spogliatoio arbitrale, ma riteneva non provato l’atteggiamento aggressivo o intimidatorio inizialmente ritenuto dal Giudice Sportivo.
Ed invero, proseguendo nella motivazione, “La Corte, infine, rileva che il Giudice Sportivo da un lato ha omesso di pronunciarsi sulle conseguenze disciplinari del calciatore D’Alessandro Nicola per […], dall’altro non ha potuto sanzionare il sig. Roberto Burzi (in quanto non ancora identificato) per l’abusiva intrusione nello spogliatoio degli arbitri. Si dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione alle suddette violazioni”.
A tale proposito, non deve trarre in inganno l’uso del sostantivo plurale riferito alle violazioni, ( trasmissione degli atti […] in relazione alle suddette violazioni), essendo chiaramente il plurale riferito alla violazione del calciatore D’Alessandro e a quella del sig. Burzi.
Ed è in funzione di quanto disposto in motivazione che va letto il dispositivo nella parte in cui si “ dispone trasmettersi gli atti alla procura Federale per quanto di competenza in relazione alla posizione del calciatore D’Alessandro Nicola e del dirigente Roberto Burzi”.
A leggere il solo dispositivo, disancorato dalla motivazione, si potrebbe essere indotti a ritenere che la trasmissione degli atti alla Procura in relazione alla posizione del dirigente Burzi possa avere riguardato tutti i comportamenti a questi ascritti.
Così non è.
L’effettivo contenuto volitivo della pronuncia, infatti, non va individuato alla stregua del solo dispositivo, che va invece letto con la motivazione della sentenza nella parte in cui questa rilevi l’effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è alla motivazione che va data prevalenza (cfr. Cassazione, n. 24600 del 2017), dovendosi procedere alla lettura complessiva di tutte le componenti testuali della sentenza (cfr. Cass. n. 22433 del 2017).
Nella vicenda qui scrutinata, peraltro, non è dato ravvisare alcun contrasto che impedisca la comprensione del contenuto sostanziale della decisione, contenendo semplicemente, la motivazione, una esplicitazione di quanto espresso dal dispositivo, vale a dire la trasmissione alla Procura federale della posizione del dirigente Burzi Roberto, non sanzionato perché non identificato, di cui è peraltro è stato già acclarato l’ingresso abusivo nello spogliatoio, ma di cui “non vi è prova che […], abbia mantenuto un atteggiamento aggressivo o intimidatorio”.
È di tutta evidenza, da quanto precede, che il soggetto non sanzionato sia il solo tesserato Burzi, nel mentre per i fatti a questi ascritti, se pure non ancora identificato, la società sia stata già sanzionata, peraltro con una rimodulazione in minus della sanzione iniziale, proprio perché, tra le altre, ritenuto non provato l’“atteggiamento aggressivo o intimidatorio” del soggetto ad essa riconducibile.
Quanto precede conduce inevitabilmente al proscioglimento della società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L., già precedentemente sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per entrambe le condotte ascritte al soggetto ad essa riconducibile, successivamente individuato nella persona del sig. Roberto Burzi.
Ed invero, come affermato dalle S.U. della CFA con la decisione n. 30/2024-2025, “ Qualora la responsabilità oggettiva della società sportiva, ai sensi dell’art. 6 CGS, sia già stata affermata e quest’ultima sia già stata sanzionata dalla Corte sportiva d’appello in relazione ai medesimi fatti e anche con riguardo alla specifica condotta di un tesserato, per la quale vi sia stato, poi, un supplemento di indagine, nel caso in cui quest’ultimo sia poi autonomamente assoggettato a sanzione, non può irrogarsi un’ulteriore sanzione alla società sportiva, ostandovi il principio del ne bis in idem. Tale principio, difatti, rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo (CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024).”
Per le stesse considerazioni svolte con riferimento alla posizione della società, la posizione del sig. Burzi va esaminata unicamente con riferimento alla condotta di cui al capo A) di incolpazione, vale a dire all’ingresso abusivo nello spogliatoio degli arbitri, per la quale non è stato sanzionato solo perché non identificato.
Anche in questo caso, in disparte l’identificazione del suo autore intervenuta in un secondo momento, la violazione risulta già accertata dal Giudice sportivo e dalla CSA, che a tal fine si sono avvalsi dei rapporti dell’arbitro Farina e dell’assistente Rugi che, come noto, “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, co. 1, CGS), onde deve dedursene che la trasmissione degli atti alla Procura federale sia stata disposta ai soli fini sanzionatori. In sede di audizione, ad ogni buon conto, tutti i componenti della terna hanno confermato quanto già rappresentato nei referti e hanno riconosciuto, nella foto loro esibita estrapolata dagli atti di indagine, il Burzi, inizialmente indicato quale soggetto riconducibile alla società.
Tanto comporta che, ribadita, ove occorra, con ragionevole certezza la già accertata responsabilità del sig. Roberto Burzi con riferimento al solo capo di incolpazione sub lett. A), deve dichiararsene il proscioglimento quanto al capo d’incolpazione sub lett. B).
Quanto alla sanzione da irrogare, da ultimo, si ricorda che, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.”
In applicazione dell’anzidetto principio, sanzione congrua da comminare al sig. Burzi Roberto, all’epoca dei fatti allenatore con qualifica UEFA B, responsabile tecnico del settore giovanile e primo allenatore della categoria scuola primi Calci tesserato per la società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L., è quella di mesi 1 (uno) di squalifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:
- proscioglie la società RL Aquila Montevarchi 1902;
- irroga al sig. Roberto Burzi la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 19 maggio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai