F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN-SVE del 16 Maggio 2025 (motivazioni) – FC Legnago Salus Srl / AC Mestre SSDARL – Reg. Prot. 16/TFN-SVE

Decisione/0024/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0016/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 aprile 2025, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a, CGS proposto dalla società FC Legnago Salus Srl (780590) contro la società AC Mestre SSDARL (935568) avverso la decisione della Commissione Premi relativa al premio di preparazione per il calciatore Damiano Tafa (2509595) pubblicata sul C.U. n. 7/E del 20 febbraio 2025, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 30/06/2024 la società A.C. Mestre SSDARL adiva la Commissione Premi per richiedere il premio di preparazione riferito al calciatore Damiano Tafa ritenuto dovutole, ai sensi dell’art. 96 NOIF, dalla FC Legnago Salus Srl per l’avvenuto tesseramento, da parte di quest’ultima, del calciatore per la stagione sportiva 2022/2023.

La Commissione Premi, con delibera del 20/02/2025 – prot. 50-20012 – pubblicata sul C.U. 7/E stessa data accoglieva il ricorso e condannava la FC Legnago Salus Srl a corrispondere la somma di 3.599,64 di cui 2.666,40 alla società reclamante ed 933,24 alla FIGC, a titolo di penale.

Avverso tale delibera la FC Legnago Salus Srl ha proposto impugnazione, ritualmente introdotta, eccependo in diritto l’inammissibilità del ricorso proposto dalla AC Mestre SSDARL per violazione dell’art. 96 comma 3 NOIF, non avendo la reclamante allegato al ricorso né le ricevute di spedizione dello stesso alla controparte né le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive ed in possesso della società richiedente.

Allegazioni previste, dalla citata norma, come obbligatorie a pena di inammissibilità.

Conseguentemente, per tale ragione, chiedeva l’annullamento della delibera della Commissione Premi.

In subordine, chiedeva nel merito la eventuale rideterminazione del premio per conteggi ritenuti errati, formulando diversi conteggi.

Non si costituiva in giudizio la Società convenuta ed alla fissata udienza del 2/4/25, svoltasi in videoconferenza, compariva soltanto il legale della reclamante e nessuno per le restanti parti del procedimento.

Questo Tribunale, con ordinanza stessa data, invitava la Commissione Premi a fornire informazioni e chiarimenti in merito alla ritualità dei termini di deposito della documentazione allegata al ricorso e su quella successivamente prodotta con pec del 21/12/2024 alla AC Mestre SSDARL.

Rinviava quindi il procedimento all’udienza del 7/5/2025.

La Commissione Premi, con nota del 10/4/2025, precisava che non era stata allegata alcuna documentazione al ricorso e che quella successivamente pervenuta era stata trasmessa il 21/12/2024 a richiesta della Commissione stessa.

All’udienza del 7/5/2025, si aveva la sola presenza del legale della reclamante il quale, anche in virtù della pervenuta nota della Commissione Premi, insisteva per quanto all’atto introduttivo nella eccepita inammissibilità del ricorso della AC Mestre SSDARL.

La vertenza veniva quindi decisa da questo Tribunale, sezione Vertenze Economiche.

Il reclamo deve essere accolto.

Risulta infatti provato che la ricorrente alla Commissione Premi non ha allegato al proprio ricorso, come invece previsto dall’art. 96 COMMA 3 NOIF a pena di inammissibilità del medesimo.

La produzione tardiva della documentazione, consegna pec a controparte e storico tesseramento calciatore (che può ritenersi sostitutivo della tessera ove tempestivo nei termini di rito), non è sufficiente a sanare l’inammissibilità del ricorso.

Produzione tardiva, peraltro, verificatasi solo a seguito di sollecitazione da parte della Commissione Premi per un avvenuto, ed evidente, scrupolo sostanziale a fronte della iniziale e continuata omissione da parte della AC Mestre SSDARL.

Sussiste quindi, senza alcuna possibilità contraria, l’inammissibilità del ricorso della AC Mestre SSDARL alla Commissione Premi, da cui discende il conseguente annullamento della delibera impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società FC Legnago Salus Srl e, per l'effetto, annulla la decisione della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 maggio 2025.

 

 IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                               Stanislao Chimenti 

                                                                                                                                                      

Depositato in data 16 maggio 2025.

  

IL SEGRETARIO

  Marco Lai

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