F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0227/CSA pubblicata del 26 Maggio 2025 –Sig. Vrenna Raffaele

Decisione/0227/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0328/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri- Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedura d’urgenza n. 0328/CSA/2024-2025, proposto dal Sig. Vrenna Raffaele in data 21.05.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al C.U. n. 170/DIV del 19.05.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.05.2025, il Dott. Carlo Buonauro e udita l'Avv. Francesca Auci per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Sig. Raffaele Vrenna, tesserato per la F.C. Crotone, ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - per fatti relativi alla gara del 18 maggio 2025 relativa al secondo turno play off nazionale, gara di andata tra F.C. Crotone e L.R. Vicenza, presso lo stadio Comunale di Crotone - gli è stata inflitta la sanzione della  inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31 luglio 2025 per le seguenti ragioni: “alla fine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto: 1. mentre le squadre facevano rientro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante un diverbio tra i calciatori di entrambe le squadre, colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore avversario Sig. Pompeu Da Silva; 2. dopo essere stato allontanato dai tesserati della sua squadra, mentre faceva rientro nello spogliatoio, colpiva con un forte pugno un pannello posto come divisorio fra l’ingresso spogliatoio e il tunnel spogliatoi, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)”.

A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere, previa sospensione cautelare in ragione dell’asserito periculum in mora previo supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per eccessiva severità rispetto ai fatti, da rideterminare nella loro effettività anche alla luce delle depositate dichiarazioni di parte; per evidente sproporzione come da richiamati parallelismi), l’annullamento o la riduzione della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo, in via cautelare inaudita altera parte: disporre l’immediata sospensione degli effetti della decisione del giudice sportivo pubblicata con C.U. 170/DIV del 19 maggio 2025, fino al termine delle indagini della Procura Federale per i motivi dedotti in atti; in via principale: previo accertamento della condotta, in via principale, prosciogliere il proprio tesserato Vrenna Raffaele dagli addebiti a lui ascritti, per non aver commesso il fatto contestato; in via subordinata, ridurre l’inibizione con commutazione in ammenda nella misura ritenuta di giustizia, e/o allo svolgimento di un periodo di servizi obbligatori presso un centro di accoglienza; in via ulteriormente subordinata, ridurre e/o commutare la squalifica nella misura e nei modi che saranno ritenuti di giustizia e anche al di sotto del minimo edittale normativamente previsto.

Assorbita l’istanza cautelare nella immediata decisione di merito (anche in ragione, ad avviso del Collegio, della non necessità del richiesto supplemento istruttorio alla luce della chiarezza e completezza degli elementi probatori correttamente valorizzati dal giudice sportivo), il reclamo si presenta infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Ed, invero, per un verso, sul piano estrinseco-logistico, i delegati della Procura attestano, senza che il dato sia stato adeguatamente confutato dal reclamante, di aver avuto un’idonea posizione onde osservare e valutare il complessivo comportamento tenuto da quest’ultimo; per altro verso, sul piano intrinseco-contenutistico, la dinamica da loro descritta risulta univoca e coerente con i relativi riferimenti fattuali, in considerazione del contesto, del duplice gesto sanzionato e della complessiva rappresentazione refertata. Non emergono quindi profili di incompletezza, contraddittorietà od incongruenza in presenza solo dei quali dare criticamente ingresso a dichiarazioni di parte, anche ai soli fini di un (qui ritenuto) non necessario supplemento istruttorio.

Quanto poi alla quantificazione, il criterio dosimetrico applicato, in ragione della complessiva ed articolata condotta contestata, appare non solo formalmente rispettoso del paradigma normativo di riferimento, ma anche corretto e non manifestamente sproporzionato o palesemente irragionevole.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe, confermando la decisione del Giudice Sportivo.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec..

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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