F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0208/TFN – SD del 26 Maggio 2025 (motivazioni) – Gabriele Mazzulla – Reg. Prot. 185/TFN-SD

 

Decisione/0208/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0185/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24825/523pf24- 25/GC/SA/fm dell'11 aprile 2025, depositato il 14 aprile 2025, nei confronti del sig. Gabriele Mazzulla, la seguente

DECISIONE

Con atto del 14 aprile 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Gabriele Mazzulla, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Benevento, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, al termine della gara A.C.D. Baiano – Real Arienzo del 2.12.2024, valevole per il girone C del Campionato Juniores Regionali, apportato modifiche al rapporto di gara inizialmente redatto, sostituendo l’espulsione del calciatore sig. Francesco Giordano, schierato nelle fila della squadra della società A.C.D. Baiano con la maglia numero 1, con quella del proprio compagno, sig. Daniele Siciliano, il quale aveva preso parte all’incontro con la maglia numero 24, sebbene quest’ultimo nel corso della gara non avesse posto in essere alcuna condotta di rilevanza disciplinare che potesse giustificare tale provvedimento; tanto è accaduto a seguito delle pressioni subite dai sigg.ri Daniele Isola e Raffaele Scamperti, all’epoca dei fatti tesserati rispettivamente per le società A.C.D. Baiano e A.S.D. Real Arienzo, i quali, sulla scorta dei comportamenti sopra descritti, riportati dallo stesso direttore di gara, sig. Gabriele Mazzulla, nel supplemento di rapporto allegato alla segnalazione, sono stati già destinatari dei provvedimenti disciplinari di cui al Comunicato Ufficiale N. 58 del 6.12.2024 del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.

Con l’attenuante di cui all’art. 64, comma 2, lett. a) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, dell’inesperienza connessa alla giovane età ed alla ridotta anzianità associativa.

La fase istruttoria

In data 6 dicembre 2024, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania trasmetteva alla Procura Federale documentazione afferente la gara Baiano – Real Arienzo, disputata il 2 dicembre 2024 presso l'impianto Francesco Bellofatto, valevole per il Campionato Under 19 Regionale.

In particolare, veniva trasmesso, in primo luogo, il C.U. n. 57 del 5 dicembre 2024, dal quale si evinceva che, in ordine alla gara Baiano – Real Arienzo del 2 dicembre 2024, il Giudice sportivo aveva sanzionato il dirigente del Baiano, sig. Tommaso Isola, e il dirigente del Real Aversa, sig. Raffaele Scamperti, in quanto, al termine della suddetta gara, sarebbero entrati nello spogliatoio arbitrale e avrebbero con insistenza obbligato l’arbitro a modificare il rapportino di fine gara, omettendo di trascrivere i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati di ambedue le società.

Venivano, altresì, trasmessi, sempre con riferimento alla partita Baiano – Real Arienzo del 2 dicembre 2024, il referto di gara e il cd. rapportino di fine gara.

Mentre nel referto di gara risultava che, durante il corso della partita, per il Baiano erano stati ammoniti tre calciatori, e precisamente Stefano Ravotti, Paolo Tortora e Francesco Giordano, il quale era stato anche espulso per doppia ammonizione, sul cd. rapportino, in contrasto con quanto riportato sul referto arbitrale, non era riportata né l’ammonizione né l’espulsione del calciatore Francesco Giordano, ma risultava, tra gli ammoniti e gli esclusi, il nome del calciatore del Baiano sig. Daniele Siciliano, seppur cancellato.

In uno con i suddetti atti, il Giudice Sportivo trasmetteva alla Procura anche il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro Gabriele Mazzulla.

Con il suddetto documento, l’arbitro spiegava i motivi per cui vi era una difformità tra quanto riportato nel referto e quanto trascritto nel rapportino di gara.

In particolare, l’arbitro Mazzulla così motivava la suddetta difformità: al termine della gara, non appena rientrato nello spogliatoio e prima ancora di redigere il rapportino di fine gara veniva raggiunto dal dirigente del Baiano, sig. Tommaso Isola, il quale gli chiedeva con insistenza di omettere l’espulsione del calciatore Francesco Giordano tra i provvedimenti assunti, in quanto l’assenza del suddetto calciatore nelle partite successive avrebbe creato un problema alla società. A tale richiesta l’arbitro si opponeva immediatamente, argomentando motivi di natura regolamentare nonché etica e morale. Nonostante la sua ferma opposizione, il sig. Isola insisteva per oltre dieci minuti, con ulteriori pressioni fino a proporgli come estrema soluzione la sostituzione del calciatore espulso. Anche a questa proposta l’arbitro si opponeva. Il sig. Isola, tuttavia, non accennava a lasciare lo spogliatoio e anzi gli diceva che fin quando non avesse assecondato la sua richiesta non avrebbe lasciato lo spogliatoio. A questo punto, non vedendo altra via di uscita, temendo che la situazione potesse degenerare e trovandosi da solo, aveva pensato di assecondare la sua richiesta, anche in virtù della consapevolezza che il rapportino di fine gara non fosse un atto ufficiale. Quindi, in luogo dell’espulsione del calciatore Francesco Giordano, inseriva quella del numero 24, Daniele Siciliano. Nei minuti successivi completava la redazione del rapporto di fine gara e ne compilava le dovute copie. Successivamente chiamava i dirigenti delle due società, Isola e Scamperti, per la firma del rapportino e la consegna dei documenti. Entrambi dirigenti, una volta nello spogliatoio, gli chiedevano di omettere tutti provvedimenti disciplinari con la stessa insistenza utilizzata dal sig. Isola in precedenza. Anche in questo caso, e per le stesse motivazioni l’arbitro si opponeva con forza e decisione. Tuttavia, i suddetti dirigenti, solidali tra loro, insistevano fortemente e non accennavano a voler firmare il rapporto prima che le loro richieste fossero esaudite. Trovandosi da solo, in minorata difesa, considerata la sua età di minorenne, non riuscendoli a convincere a firmare il rapporto e temendo che la discussione potesse degenerare, assecondava la loro ultima proposta di omettere almeno i provvedimenti in capo al calciatore n. 24 Daniele Siciliano, del quale provvedeva a cancellare il nome in precedenza trascritto sul rapportino al posto di quello del calciatore Giordano. L’arbitro, infine, precisava di non aver subito alcuna minaccia dai suoi interlocutori e confermava tutti i provvedimenti indicati nel referto di gara, evidenziando che il calciatore del Baiano Daniele Siciliano, durante l’incontro, non era stato responsabile di alcuna condotta passibile di sanzione disciplinare.

La Procura, ricevuti gli atti, in data 19 dicembre 2024, provvedeva a iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 523pf24-25, avente ad oggetto “Trasmissione atti del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania per accertamenti in ordine alla presunta modifica del referto della gara Baiano - Real Arienzo del 2 dicembre 2024”.

In sede istruttoria, la Procura provvedeva, in data 7 febbraio 2025, ad ascoltare l’arbitro Gabriele Mazzulla, il quale confermava tutto ciò che aveva riportato nel supplemento di rapporto.

L’arbitro, inoltre, precisava che nel referto di gara era descritto tutto quello che era realmente accaduto e che la sua condotta era stata dettata dalla tensione ambientale di quel momento e dalla paura per la sua incolumità.

All’esito dell’audizione, la Procura notificava all’incolpato l’avviso di conclusione delle indagini e successivamente l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 13 maggio 2025, poi differita di ufficio al 15 maggio 2025.

La fase predibattimentale

In data 12 maggio 2025, il deferito si costituiva in giudizio, a mezzo dell’Avv. Gennaro Zuccaro, depositando una memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento.

Il dibattimento

All’udienza del 15 maggio 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Gennaro Zuccaro ed il sig. Daniele Mazzulla, in rappresentanza del deferito Gabriele Mazzulla, il quale compariva anche personalmente.

L’Avv. Conti, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, concludeva chiedendo irrogarsi la sanzione, ridotta in virtù dell’attenuante della giovane età del deferito, di mesi I (uno) di sospensione.

L’Avv. Zuccaro, nel richiamare le tesi difensive argomentate nella memoria, sosteneva l’insussistenza della condotta contestata sia perché il suo assistito aveva agito in una situazione di costrizione e sia perchè il rapporto di gara, non costituendo atto ufficiale, doveva ritenersi privo di rilevanza giuridica.

La decisione

Dagli atti di causa risulta pacifico, in quanto ammesso e riconosciuto dallo stesso deferito, che al termine della gara Baiano – Real Arienzo del 2 dicembre 2024, l’arbitro Gabriele Mazzulla abbia apportato modifiche al cd. rapportino di gara, sostituendo l’espulsione del calciatore del Baiano, sig. Francesco Giordano, con quella del proprio compagno, sig. Daniele Siciliano, sebbene quest’ultimo nel corso della gara non avesse posto in essere alcuna condotta di rilevanza disciplinare che potesse giustificare tale provvedimento.

A parere del Tribunale, detta condotta configura certamente una violazione dei principi sanciti dal primo comma dell’art. 42 del regolamento AIA, e ciò anche laddove si voglia tener conto sia del fatto che il cd. rapportino di gara è un documento diverso dal referto di gara e sia delle circostanze in cui si sono svolti i fatti.

Il comma 1 dell’art. 42 del Regolamento AIA stabilisce che “ Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”.

Tale norma, secondo la concorde giurisprudenza federale, va letta nel senso che gli arbitri sono destinatari, come e più degli altri soggetti indicati dall'art. 2 CGS, dell'obbligo del rispetto dei principi basilari dell'ordinamento sportivo, anche riguardo a condotte assunte fuori dall'attività sportiva in senso stretto. La norma, in altri termini, si sostanzia in un richiamo specifico al comportamento che deve tenere chi è chiamato ad assumere la veste di giudice, sia pure nell'ambito sportivo, il quale, come tale, deve improntare a correttezza, rettitudine e morale comune ogni sua condotta, non solo per la sua onorabilità in ragione del ruolo assunto, ma anche per la difesa dell'immagine e della credibilità tutta della categoria cui ha chiesto di appartenere.

Il destinatario di tali indicazioni deve apparire, oltre che essere, persona retta e dignitosa in ogni suo fare, mantenendo una condotta costantemente improntata al rispetto della legalità e al rifiuto di ogni azione illecita. Il comportamento dell’arbitro, in altri termini, deve essere non solo indipendente, imparziale e scevro da ogni tipo di coinvolgimento 'opaco', ma deve anche apparire tale all'esterno (Decisione, n.118/CFA-2022-2023).

Se, dunque, questi sono i principi che devono improntare la condotta di un arbitro, è evidente che l’aver apportato modifiche ad un documento di gara, addirittura sostituendo l’espulsione di un calciatore con quella di altro calciatore, non può non costituire una violazione dei principi basilari dell'ordinamento sportivo.

Né, per sostenere il contrario, può valere la circostanza che il documento modificato non possa essere equiparato al referto di gara e comunque non possa essere ritenuto un atto ufficiale.

La violazione dei succitati principi, e dunque l’antigiuridicità della condotta, concretizzandosi, come detto, nel compimento di un atto (la modifica del rapportino) contrario al rispetto della legalità e al rifiuto di ogni azione illecita, sussiste a prescindere dalla funzione documentale o meno del documento medesimo.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, seppur il cd. rapportino può non essere ritenuto un atto equiparabile al referto arbitrale, allo stesso non può non essere attribuita alcuna funzione, dal momento che è comunque destinato ad essere allegato al verbale di gara e sottoscritto e consegnato ai dirigenti responsabili delle società gareggianti.

Neppure può essere invocato come potenziale alibi per giustificare la condotta posta in essere la pressione subita o comunque il clima intimidatorio in cui si sono svolti i fatti.

Difatti, a prescindere dalla circostanza che lo stesso arbitro Mazzulla ha espressamente riconosciuto di non aver subito alcuna minaccia dai dirigenti delle società coinvolte, va evidenziato che l’arbitro, proprio in virtù del ruolo ricoperto, dovendo spesso assumere decisioni sotto la pressione del pubblico o di altri che tendono ad influenzarlo, è tenuto a mantenere in ogni occasione un atteggiamento imparziale e a non farsi influenzare dalle emozioni o dalle pressioni, intervenendo con fermezza e giustizia nelle situazioni problematiche.

Considerare, quindi, le pressioni subite come una giustificazione ad una condotta irregolare, non significherebbe altro che legittimare l’arbitro a violare i principi a cui la sua condotta deve essere improntata tutte le volte in cui lo stesso si trovi a dover affrontare una situazione problematica.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, pur ritenendo che la condotta del deferito configuri una violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento AIA, ai fini della determinazione in concreto della sanzione da applicare, ritiene applicabili nel caso di specie le circostanze attenuanti di cui all’art. 64, comma 2, del Regolamento AIA consistenti nell’inesperienza connessa alla giovane età e alla ridotta anzianità associativa del deferito, nelle obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l’infrazione e nell’avere spontaneamente desistito.

Pertanto, il Tribunale ritiene equo applicare la sanzione del rimprovero.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Gabriele Mazzulla la sanzione del rimprovero.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 26 maggio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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