F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0209/TFN – SD del 26 Maggio 2025 (motivazioni) – Ricorso del sig. Luca Colatriano – Reg. Prot. 172/TFN-SD – Reg. Prot. 172/TFN-SD

Decisione/0209/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0172/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Andrea Giordano - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarli Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 maggio 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS del 28 marzo 2025 proposto dal sig. Luca Colatriano al fine di accertare la nullità e/o inefficacia del C.U. n. 103 del 7 febbraio 2025 del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e della nota dell'Associazione Italiana Arbitri del 26 febbraio 2025, la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, dal sig. Luca Colatriano nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri - AIA, con cui il ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità e/o inefficacia del C.U. n. 103 del 7 febbraio 2025 del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri e della nota dell’Associazione Italiana Arbitri del 26 febbraio 2025.

Il ricorso introduttivo

Il sig. Luca Colatriano ha gravato l’evocato C.U. n. 103 del 7 febbraio 2025 del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, insieme alla nota dell’Associazione Italiana Arbitri del 26 febbraio 2025, deducendone l’illegittimità.

In particolare, secondo l’attorea impostazione, l’AIA non avrebbe ottemperato al pregresso dictum di questo Tribunale (decisione n. 146 del 17 febbraio 2025, che aveva accolto il ricorso illo tempore interposto e, per l’effetto, annullato l’elezione del 9 novembre 2024 svoltasi presso la Sezione AIA di Pescara), per aver genericamente rinnovato le elezioni del Presidente della Sezione, con candidature “aperte” a chiunque (e non al solo Colatriano in qualità di unico candidato), così incorrendo in una presunta violazione dell’intervenuto giudicato.

La parte ha, quindi, chiesto che:

- in via cautelare, venisse sospeso il procedimento delle nuove elezioni alla carica di Presidente della Sezione AIA di Pescara; - nel merito, venisse accertata la nullità e/o inefficacia del C.U. n. 103 del 7 febbraio 2025 del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri e della nota dell’Associazione Italiana Arbitri del 26 febbraio 2025.

La memoria difensiva dell’AIA

Si è costituita in giudizio l’Associazione Italiana Arbitri – AIA.

Ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo la parte impugnato il Comunicato del 7 febbraio 2025 nel perentorio termine di trenta giorni dal momento della sua pubblicazione o, comunque, della sua piena conoscenza.

Ha, quindi, fatto valere l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del Presidente dell’AIA del 26 febbraio 2025, atteggiandosi la stessa a mera comunicazione sprovvista di valore provvedimentale o endoprocedimentale e, comunque, non potendo l’impugnativa di un diniego di autotutela consentire il surrettizio aggiramento dei termini di gravame.

Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità dell’esperita azione, tendendo quest’ultima a orientare la futura attività dell’AIA (più segnatamente, il futuro svolgimento dell’Assemblea sezionale e le relative modalità).

Nel merito, ha, quindi, chiesto che l’azione venisse rigettata in ragione della sua ritenuta infondatezza, risultando, in particolare, legittima l’indizione dell’Assemblea sezionale elettiva della Sezione AIA di Pescara per procedere a nuove elezioni. Ha, infine, chiesto che anche la formulata istanza cautelare venisse dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

La riunione del 16 aprile 2025

Alla riunione del 16 aprile 2025, è comparso l’Avv. Giulio Cerrone, difensore del sig. Luca Colatriano, quest’ultimo presente anche personalmente, e l’Avv. Valerio Di Stasio, per l’Associazione Italiana Arbitri - AIA.

Preliminarmente, l’Avv. Di Stasio ha dichiarato che l’Assemblea elettiva sezionale di Pescara si è regolarmente tenuta in data 11 aprile 2025 e si è conclusa con l’elezione del nuovo Presidente Alessio Chiavaroli.

È quindi intervenuto l’Avv. Cerrone, il quale, preso atto, ha dichiarato di rinunziare alla formulata istanza cautelare.

Con ordinanza 16 aprile 2025, n. 52, questo Tribunale ha dichiarato essa istanza cautelare improcedibile, rinviando la trattazione del merito alla riunione del giorno 15 maggio 2025.

La riunione del giorno 15 maggio 2025

Alla riunione del 15 maggio 2025 sono comparsi l’Avv. Giulio Cerrone, per il sig. Luca Colatriano, quest’ultimo presente anche personalmente, e l’Avv. Valerio Di Stasio, per l’Associazione Italiana Arbitri - AIA. Le parti si sono riportate alle rispettive difese, concludendo come in atti.

I motivi della decisione

Occorre pregiudizialmente rilevare che l’art. 30, comma 1, CGS CONI, su cui fonda l’odierno ricorso, testualmente dispone che “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”.

La norma contempla, dunque, una clausola di salvezza che accorda la facoltà di ricorrere al Tribunale federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, allorché, per il relativo fatto, non risulti essere stato incardinato un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

La natura residuale del ricorso de quo lo rende mezzo al fine di quella effettività della tutela che, anche in questa sede, ha da essere preservata.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, risulta agli atti che l’azione, proposta il 28 marzo 2025, sia stata tardivamente incardinata, non avendo la parte osservato il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza, da parte sua, dell’atto gravato.

È, invero, costante la giurisprudenza nel ritenere perentorio il termine di cui all’art. 30, comma 2, CGS CONI (ad es., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 6: “il termine di 30 giorni è pacificamente interpretato come termine perentorio, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, il cui superamento implica la decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso”; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 23 marzo 2020, n. 19), anche in ragione dell’immanenza al processo sportivo di una rafforzata declinazione del principio di ragionevole durata, nell’ottica della preminente esigenza di certezza delle situazioni giuridiche; come è altrettanto pacifico che detto termine debba decorrere dal momento della pubblicazione del provvedimento asseritamente lesivo (risalente, nel caso che ne occupa, al 7 febbraio 2025).

Da tali conclusioni non è lecito discostarsi né in ragione del deliberato del Comitato Nazionale del 27 febbraio 2025 (posto, tra l’altro, che l’indizione di una tornata elettorale rientra nel novero delle competenze proprie del Presidente Nazionale dell’AIA, fermo restando che la ratifica – che ha efficacia ex tunc – è inidonea a riaprire i termini di impugnazione del provvedimento ratificato, immediatamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile), né dell’impugnativa ex adverso del diniego di autotutela, non potendo la stessa comportare la rimessione in termini della parte rispetto al gravame del provvedimento originario (Cons. St., Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2549: “il diniego di autotutela è privo di autonoma portata lesiva, e pertanto difetta, in relazione ad esso, un interesse concreto e attuale a contestarlo. Infatti la lesione discende già dal provvedimento originario, in relazione al quale viene invocata l’autotutela, ed è tale atto che deve (avrebbe dovuto) essere tempestivamente impugnato”; più di recente, Tar Lazio, Sez. I, 1 febbraio 2023, n. 1786).

Ferma la priorità logica dei profili di inammissibilità, il ricorso si appalesa, in ogni caso, improcedibile, considerata la elezione, avvenuta nelle more del presente procedimento, del sig. Chiavaroli quale Presidente della Sezione AIA di Pescara, per come dichiarato dall’AIA nella riunione del 16 aprile 2025 e non contestato dal ricorrente (con le conseguenze di cui all’art. 115 cpc); elezione che comporta, come corollario inevitabile, il sopravvenuto difetto dell’interesse a ricorrere.

Posta, del resto, la pacifica operatività nel processo sportivo della clausola di cui all’art. 100 cpc, le domande veicolate in giudizio devono essere sorrette da un interesse diretto, concreto e attuale; interesse che deve sussistere dalla fase aurorale del processo alla sua conclusione (ad es., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 24 settembre 2018, n. 61, che precisa come il Giudice sia, in ogni stato e grado, onerato a verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una pronuncia nel merito).

L’interesse a ricorrere è, nel caso di specie, venuto meno in corso di causa, non essendo stata contestata l’elezione del Presidente della Sezione AIA di Pescara, ammesso che il ricorrente potesse legittimamente dolersene.

Il carattere assorbente dei profili di rito rende superflua la trattazione del merito della controversia.  L’assoluta novità delle questioni sottese al ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 26 maggio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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