F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0228/CSA pubblicata del 27 Maggio 2025 –AS Roma S.r.l.- Sig. Gioiele Giammattei
Decisione/0228/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0308/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0308/CSA/2024-2025, proposto dalla Società AS Roma S.r.l. e dal calciatore Gioiele Giammattei in data 05.05.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 124 del 28.04.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.05.2025 il dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S. Roma ed il calciatore Gioele Giammattei hanno proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 124 del 28 aprile 2025), in relazione alla gara Napoli / Roma del 27 aprile 2025, andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il Giammattei per nove giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva l’A.A con uno schiaffo all’avambraccio provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze (ART 36 LETT.B DEL CGS)”.
La reclamante ha chiesto la rideterminazione della sanzione. Il Giammattei avrebbe colpito l’assistente dell’arbitro al braccio in modo lieve ed involontario, confondendolo con un avversario; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma, C.G.S.; vi sarebbe continuazione tra il gesto compiuto nei confronti dell’assistente e lo schiaffo al calciatore avversario che, in un brevissimo lasso di tempo, ha cagionato l’espulsione; infine, il Giammattei avrebbe presentato una dichiarazione di scuse da far pervenire alla terna arbitrale, allegandola al reclamo.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 15 maggio 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.
Nel merito, si legge nel supplemento di referto trasmesso al Giudice Sportivo dall’assistente Alfonso Pepe: “ (…) Ad integrazione di quanto riportato sul rapporto di gara, come richiesto per le vie brevi, specifico che il colpo ricevuto, come già precisato frutto solamente di rabbia e frustrazione, non era di particolare violenza, tant’è che ho provato solamente un lieve e momentaneo dolore all’avambraccio destro”.
Orbene, non può dubitarsi che la condotta del Giammattei sia stata irriguardosa, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Deve escludersi, tuttavia, che lo schiaffo all’avambraccio possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal primo comma – lett. b) dell’art. 36.
Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di contatto leggero privo di conseguenze lesive, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto.
Alla luce di quanto detto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta.
L’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara.
In conformità con la richiamata interpretazione, il Collegio ritiene equo rideterminare la squalifica a complessive sette giornate effettive di gara, inquadrando la seconda delle condotte sanzionate nella previsione normativa dell’art. 36, primo comma – lett. a), C.G.S., che prevede la sanzione minima di quattro giornate per condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara.
Nella specie, il Collegio ravvisa inoltre i presupposti per l’applicazione della continuazione con il colpo all’avversario a gioco fermo, anche questo puntualmente riferito dall’arbitro nel rapporto di gara, che ha determinato l’espulsione del Giammattei.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S. Roma è accolto nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione della squalifica per 7 (sette) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce