F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0210/TFN – SD del 27 Maggio 2025 (motivazioni) – ASD Ardita Cittadella 1934 – Reg. Prot. 191/TFN-SD
Decisione/0210/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0191/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26137/388pf24-25/GC/GR/ff del 29 aprile 2025, depositato il 30 aprile 2025, nei confronti della società ASD Ardita Cittadella 1934, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 26137/388pf24-25/GC/GR/ff del 29 aprile 2025, depositato il 30 aprile 2025, nei confronti della società ASD Ardita Cittadella 1934, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Gini, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “sig. Alessandro GINI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Ardita Cittadella 1934: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 novembre 2024 della Delegazione Provinciale di Como sul quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara Ardita Cittadella 1934 – Junior Calcio, disputata in data 16 novembre 2024 valevole per il girone A del campionato Juniores Under 19 Provinciali della Delegazione Provinciale di Como, a.- alle ore 18.50, tramite il social network “Whatsapp”, inviato al sig. Edoardo Quadranti, vicepresidente della Sezione AIA di Como, un messaggio del seguente testuale tenore: “Buonasera, con disgusto abbiamo letto il provvedimento. Complimenti alla sezione AIA di Como….Due turni di squalifica e multa ad un ragazzo che manco era in campo e nessun provvedimento al giocatore realmente espulso. Nonostante l’ammissione di colpa degli avversari. Merita la radiazione il collega, che o è daltonico ed espelle il verde ma poi segna il bianco. Oppure si tratta solo di una vigliaccata Di un ragazzino che deve essere bandito da ogni campo. Con grande dispiacere rammarico, porti il nostro disappunto al suo sostituto”; b.- alle ore 18.56, inviato dal proprio indirizzo di posta elettronica (a.gini@nuovaera.info) all’indirizzo e-mail del presidente della sezione AIA (pres.como@aia-figc.it) una e-mail nella quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Buonasera, con stupore, disappunto e senso di vergogna nei confronti di questa decisione oscena, apprendiamo i due turni di squalifica e per giunta la multa. Complimenti alla sezione Aia, che ha perso l’occasione di dimostrare attenzione e cura nella ricerca della verità. Una sentenza vergognosa. Il soggetto che ha arbitrato e ha invertito i colori di maglia non merita nemmeno di essere menzionato. Spero solo che non lo si riveda mai più sui campi di gioco. Con grande dispiacere. Saluti”
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ASD Ardita Cittadella 1934 hanno depositato proposta/e di accordo rimessa/e alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Ardita Cittadella 1934 la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 27 maggio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai