F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN-SVE del 27 Maggio 2025 (motivazioni) – FC Lumezzane Srl / Calcio Lecco 1912 Srl – Reg. Prot. 18/TFN-SVE

Decisione/0025/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0018/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 maggio 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS) proposto dalla società FC Lumezzane Srl (940753) contro la società Calcio Lecco 1912 Srl (947084) al fine di ottenere il risarcimento danni per i fatti avvenuti in occasione della partita di campionato dell'11 gennaio 2025, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 6 maggio 2025 la società FC Lumezzane S.r.l. ha evocato in giudizio la società Calcio Lecco 1912 S.r.l. per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, causati dai propri sostenitori nei bagni del settore ospite dello stadio Comunale “Tullio Salieri” di Lumezzane, in occasione dell’incontro del Campionato di Serie C disputato in data 11 gennaio 2025.

In sintesi la ricorrente evidenzia che i danni, essendo stati accertati nell’immediatezza dal dirigente accompagnatore della società Lumezzane S.r.l. e dal responsabile della Procura Federale, sono stati comunicati all’Arbitro che lo ha riportato nel referto di gara; di conseguenza, il Giudice Sportivo con C.U. n. 99/DIV – 14.01.2025 ha adottato nei confronti della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. la sanzione disciplinare dell’ammenda con obbligo di risarcimento danni se richiesto.

La società Lumezzane S.r.l. avendo dapprima inviato (con pec del 20.01.2025) il preventivo di spesa e successivamente richiesto (con pec del 21.03.2025) il rimborso delle somme sostenute (come dimostrano la fattura e la contabile del bonifico prodotti), in assenza di contestazioni da parte della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., ha proposto il ricorso innanzi a questo Tribunale.

La società Calcio Lecco 1912 S.r.l., pur essendo ritualmente notiziata del ricorso, non ha presentato memorie.

La vertenza è stata chiamata e discussa all’udienza del 26.05.2025 con la presenza del solo difensore di parte ricorrente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dall’esame degli atti appare pacifica la responsabilità della società Calcio Lecco 1912 S.r.l.

La responsabilità e la tipologia del danno, infatti, trovano riscontro non solo nel provvedimento del Giudice Sportivo ma anche nel rapporto di gara acquisito in atti, nel quale risulta il danneggiamento ai muri dei bagni riservati al settore ospiti in cui erano presenti i sostenitori della società Calcio Lecco 1912 S.r.l.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, in assenza di contestazioni della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., si ritiene congrua e provata la fattura quietanzata della spesa sostenuta dalla società Lumezzane S.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso della società FC Lumezzane Srl e, per l'effetto, condanna la società Calcio Lecco 1912 Srl al pagamento della complessiva somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre IVA.

Condanna la società Calcio Lecco 1912 Srl al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori, se dovuti, in favore della società ricorrente.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025

.

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                                    Stanislao Chimenti

 

 Depositato in data 27 maggio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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