CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20 del 19/03/2025 – Società Cosenza Calcio S.r.l., / FIGC

Decisione n. 20

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Virgilio D’Antonio

Tommaso Edoardo Frosini

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 61/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassani, Loredana Nada Elvira Giani, Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv.  Giancarlo Viglione,

avente ad oggetto

l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA- 2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;

al R.G. ricorsi n. 62/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassani, Loredana Nada Elvira Giani, Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv.  Giancarlo Viglione,

avente ad oggetto

l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0040/CFA- 2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0032/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0044/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0027/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2025:

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2024, i difensori della parte ricorrente - Cosenza Calcio S.r.l. - avv.ti Mattia Grassani, Loredana Nada Elvira Giani, Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2024, i difensori della parte ricorrente - Cosenza Calcio S.r.l. - avv.ti Mattia Grassani, Loredana Nada Elvira Giani, Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 20 novembre 2024, la Società Cosenza Calcio S.r.l. (d’ora innanzi anche solo il “Cosenza”) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024- 2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui le sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 2837/114pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024, spiccato dalla Procura Federale FIGC, a carico, tra gli altri, del Cosenza, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, nonché, a titolo di responsabilità propria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A, punto 6), in ordine ai ritardati adempimenti previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale.

Risulta dagli atti, invero, che, alla data del 1° luglio u.s., [omissis] - all’epoca rappresentante legale della società -, previa verifica della disponibilità economica (c.d. provvista) sull’apposito conto corrente bancario della società, predisponeva tutto quanto occorrente per il pagamento tramite invio dei Mod. F24, mediante servizio Entratel, relativi alle suddette scadenze federali per adempiere ai dovuti versamenti per le ritenute Irpef delle rate relative agli incentivi all’esodo prescritti dal Comunicato n. 140/A cit.; la stessa, inoltre, presentava e sottoscriveva la dichiarazione attestante l’avvenuto versamento, ai sensi del Titolo I, par. IX, punto 6), del già menzionato Sistema Licenze Nazionali 2024/2025. Il successivo 9 luglio, sempre [omissis] depositava una “schermata”, estratta in data 2 luglio 2024, relativa ai movimenti del conto dedicato aperto presso la Banca Centro Calabria, “attestante” gli asseriti avvenuti pagamenti dei modelli F24 di cui si discute.

Tuttavia, la Co.Vi.So.C. (Prot. 3491/2024 del 18 luglio 2024) riscontrava che, “all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo […] che la Società Cosenza Calcio S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 4.594,00) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024, così come previsto dal titolo I), par. IX), lett. A), punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023”. Sempre secondo la ricostruzione operata dalla Co.Vi.So.C., era accaduto che “il 1° luglio 2024 la società ha depositato [presso la medesima Co.Vi.So.C.] il modello F24 predisposto per il pagamento e in data 9 luglio 2024 la copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evincevano i relativi addebiti […]. In tale occasione, tuttavia, non veniva esibita la rituale quietanza […]. Del pari, - ugualmente il 1° luglio 2024 - la Società depositava copia della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico con la quale, alla scadenza federale del 1° luglio 2024, era attestato l’avvenuto assolvimento dell’adempimento in oggetto. In assenza del deposito della quietanza relativa al suddetto modello F24, gli uffici preposti hanno immediatamente sviluppato l’attività istruttoria inviando in data 17 luglio 2024 una richiesta informativa agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in forza del protocollo d’intesa in essere tra FIGC e AdE. Nella medesima data l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il suddetto modello telematico F24, inviato il 1° luglio 2024, non aveva avuto esito positivo in quanto l’istituto bancario aveva rifiutato l’addebito delle somme. Tale circostanza ha trovato ulteriore riscontro dal deposito da parte della Società, anch’esso in data 17 luglio 2024, di una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24 […]. Preso atto di quanto sopra, la Co.Vi.So.C. ha deliberato di trasmettere gli atti alla Procura federale per gli adempimenti di competenza”.

A valle di tale segnalazione, la Procura Federale avviava il proprio procedimento disciplinare e successivamente, con comunicazione Prot. 1897/114pf24-25/GC/blp del 19 luglio 2024, notificava le conclusioni delle indagini. Tale atto era trasmesso al sig. [omissis] (all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di amministrazione del Cosenza), all’avv. [omissis] (all’epoca dei fatti Consigliera delegata e legale rappresentante pro tempore del Cosenza), al sig. [omissis] (in quanto, all’epoca dei fatti, Sindaco Unico), nonché ancora alla società Cosenza Calcio. Con riguardo alla posizione dei sig.ri [omissis] e [omissis], viste poi le acquisizioni istruttorie relative a quest’ultimi, con atto Prot. 2834/114pf24-25/GC/blp, la Procura Federale disponeva l’archiviazione parziale del procedimento n. 114pf24-25 (non erano, infatti, emerse anomalie ascrivibili al Sindaco Unico, in quanto, “nell’esercizio delle sue funzioni di Sindaco, alla data dell’1.07.2024, il dott. [omissis] ha effettuato le verifiche contabili basandosi sulla documentazione fornita dall’Amministratrice e, quindi, sulle risultanze del sistema bancario online…”). Di contro, nei confronti dell’avv. [omissis] e del Cosenza, la Procura Federale disponeva il deferimento per i titoli e le violazioni sopra menzionate, con atto del 31 luglio 2024, ed in particolare: “a) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 4.594,00) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro il 1° luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 1° luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente.

b) violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

2. la società COSENZA CALCIO S.R.L.: a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante;

b) per responsabilità propria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto”.

È d’uopo precisare che, come emerge dagli atti di causa, il Cosenza, a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.C., avvedutosi del comportamento doloso e connotato da falsità documentale dell’allora consigliera delegata, provvedeva al pagamento dell’importo di cui agli F24 rimasti insoluti al fine dell’assolvimento degli adempimenti federali, nonché revocava l’incarico a quest’ultima e la denunciava presso la competente Procura della Repubblica.

Antecedentemente all’apertura del procedimento di primo grado, in data 23 agosto 2024, l’avv. [omissis] trasmetteva l’avvenuto accordo con la Procura Federale - ex art. 127 CGS - per l’applicazione di una sanzione disciplinare su richiesta. L’accordo prevedeva, in particolare, un’unica sanzione disciplinare di 4 (quattro) mesi di inibizione in relazione a due procedimenti paralleli: (i) uno, con n. 113pf24-25, relativo alla violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5), oggetto di un separato giudizio; e (ii) l’altro, con n. 114pf24-25, relativo alla violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6), (oggetto del presente giudizio). Anche il Cosenza Calcio chiedeva l’applicazione di una sanzione su richiesta, depositando innanzi al Tribunale di primo grado una propria autonoma proposta di accordo ex art. 127 CGS FIGC, inoltrata alla Procura Federale in data 21 agosto 2024, ma da quest’ultima mai riscontrata. La proposta formulata dal Cosenza non otteneva alcun ulteriore esito per via della mancata adesione della Procura Federale. Quanto all’accordo riguardante [omissis], invece, benché sottoscritto formalmente, esso non veniva ritenuto congruo dal Tribunale, che non ne dichiarava l’efficacia ai sensi del medesimo art. 127 CGS FIGC.

Si procedeva, quindi, allo svolgimento della fase dibattimentale.

Con la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0045/TFNSD-2024- 2025, pubblicata in data 6 settembre 2024, così si statuiva: “irroga le seguenti sanzioni: - per la sig.ra [omissis], mesi 9 (nove) di inibizione; - per la società Cosenza Calcio Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva  ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda”. In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che “Risulta pacifico e non contestato che le ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 non siano state pagate dai deferiti nei termini previsti del 1° luglio 2024. Orbene è noto che in materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha più volte precisato che “l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione” (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/2022-2023/D - 2022-2023). Le tesi difensive circa l’esistenza, nel caso specifico, del caso fortuito o della forza maggiore non possono condividersi; ed invero è indubbio che un atto di pignoramento non sia affatto evento imprevedibile ed inevitabile; è vero invece proprio l’opposto, costituendo l’atto di pignoramento l’ennesimo di una serie di atti con cui si richiede il pagamento di un credito. Invero l’esecuzione forzata, che inizia proprio con il pignoramento, è preceduta dall’intimazione a pagare (atto di precetto). Se dunque i deferiti hanno colpevolmente disatteso il pagamento di crediti e successivamente oggetto di precetto non possono poi dolersi di aver subito una conseguente esecuzione forzata con l’atto di pignoramento. Il pagamento tempestivo delle proprie debenze (siano esse debiti commerciali o scadenze fiscali) costituisce atto di buona, corretta e diligente amministrazione che le società affiliate devono certamente assicurare; nessun evento fortuito o di forza maggiore per il mancato pagamento in contestazione può pertanto ravvisarsi nel caso in esame. Quanto poi all’invio di comunicazioni non genuine o veritiere alla Co.Vi.So.C. sul punto è sufficiente osservare che i deferiti in data 9 luglio 2024 presentavano alla detta Commissione copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evinceva il relativo addebito; in tale occasione, tuttavia, non veniva esibita la rituale quietanza; ed ancora successivamente la Società, addirittura in data 17 luglio 2024, presentava una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava più evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24. Orbene a quelle date (9 e 17 luglio) certamente era chiaro il mancato addebito dei pagamenti e dunque la mancata evasione degli F24 in scadenza; nei documenti in atti si conferma invero che sin dal 4 luglio la società poteva consultare le ricevute dei movimenti scartati. Le comunicazioni dei deferiti inviate alla Co.Vi.So.C. sono dunque state senza dubbio non veridiche. Le comunicazioni inviate alla Co.Vi.So.C. non sono dunque state corrette e genuine, ma in realtà scorrette e non corrispondenti alla situazione reale; tanto che la reale situazione circa i pagamenti dovuti è stata poi appurata dalla Co.Vi.So.C. solo tramite relativa istruttoria e riscontro presso l’Agenzia delle Entrate e non già invece - come sarebbe dovuto accadere - dalle prescritte comunicazioni della società deferita. Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, con la sola precisazione che, per quanto riguarda la deferita [omissis], la sanzione, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS, non può essere inferiori a 6 mesi di inibizione per le dichiarazioni non veridiche cui vanno aggiunti 3 mesi per il mancato pagamento delle ritenute Irpef”.

La Corte Federale di Appello FIGC, con la decisone quivi impugnata, respingeva il gravame proposto dal Cosenza e dall’avv. [omissis], così argomentando: “Il modello organizzativo e di prevenzione (di cui al D.lgs. n. 231/2001 e artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello Statuto federale), adottato dal Cosenza Calcio S.r.l., si è rivelato inefficace rispetto all’illecito di cui si discute, non essendo stato previsto alcun presidio idoneo a prevenire l’illecito specifico ed essendo stato, anzi, esso stesso depotenziato in concreto dalla scelta della società di affidare ad un unico soggetto (l’avv. [omissis]) più funzioni concorrenti (quella di decidere quale pagamento effettuare, quella di stabilirne la tempistica, quella di operare direttamente e autonomamente sui conti correnti, quella di presentare sempre autonomamente alla Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante l’adempimento delle scadenze federali). Funzioni, quelle sopra richiamate, che, in teoria, avrebbero dovuto essere tenute segregate o quanto meno diffuse tra più soggetti, onde ottenere reali presidi di controllo e ottenere una effettiva prevenzione rispetto a fattispecie del tipo di quelle poi realizzatesi. In altri termini, l’adozione di un modello organizzativo e di prevenzione è sì necessaria, ma non sufficiente per escludere o attenuare la responsabilità della società ove un tale modello si riveli inidoneo in concreto. […] Innanzitutto, non può essere accolta la ricostruzione proposta dall’avv. [omissis] con riguardo alla tempistica (e quindi agli effetti) del pignoramento subito del Cosenza Calcio S.r.l.. Sostiene l’avv. [omissis] (cfr. ad es. pag. 3 del reclamo dell’avv. [omissis]) che, il giorno stesso in cui dovevano essere adempiuti gli obblighi di pagamento, il Cosenza Calcio S.r.l. diveniva oggetto di un pignoramento che aveva assorbito la liquidità del conto corrente della società, impedendo all’avv. [omissis] stessa (quale factum principis o comunque evento al di fuori del controllo della reclamante) di adempiere alle obbligazioni federali in scadenza. La ricostruzione, pur pregevolmente argomentata, è però inesatta in riferimento ad un aspetto fattuale decisivo, contrario all’avv. [omissis]. Risulta in atti (cfr. la memoria 25 luglio 2024 presentata dal Cosenza Calcio S.r.l. già in sede di audizione) che, sul conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l., venivano eseguiti due pignoramenti presso terzi, uno datato 5 giugno 2024 dell’importo di euro 486.162,47 e l’altro datato 27 giugno 2024 dell’importo di euro 23.499,81, così per un totale complessivo “addebitato” di euro 509.662,28. Tali pignoramenti erano però addebitati in data 28 giugno 2024 e non il 1° luglio (data ultima di adempimento alla scadenza federale) come affermato dalla reclamante. Anche senza voler indagare se la società e l’avv. [omissis] conoscessero gli atti di pignoramento già pendenti dal 5 giugno 2024 (circostanza probabile posto che il pignoramento deve essere notificato al debitore), resta fermo che detto addebito sul conto corrente era perfettamente conoscibile prima di dare corso ai pagamenti previsti dalla scadenza federale. D’altro lato, benché il 28 giugno 2024 fosse un venerdì, l’avv. [omissis] aveva comunque il tempo di rendersi conto, quanto meno proprio al momento dell’apertura della banca il successivo lunedì 1° luglio, che il saldo non era (in tesi) più sufficiente per coprire tutte le disposizioni di pagamento che essa intendeva disporre, incluso l’F24 relativo alle rate di incentivo all’esodo. Ma allora, in disparte la natura tipica di un atto di pignoramento che, com’è noto, rappresenta solo uno dei passaggi propedeutici alla soddisfazione di un credito rimasto insoluto, l’aver trascurato di verificare l’effettivo saldo, nel corso del giorno utile per disporre i pagamenti dovuti, non può costituire causa di forza maggiore, né un caso fortuito, né ancora un factum principis. E ciò specie se si tiene conto del ruolo gestionale rivestito dall’avv. [omissis] in seno alla società Cosenza Calcio S.r.l.. In altri termini, anche solo sul piano della sequenza dei meri fatti, si deve escludere che il pignoramento richiamato dalla reclamante potesse valere quale legittimo impedimento ad adempiere correttamente gli obblighi di pagamento previsti dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5). […] In altri e più chiari termini, partendo dal saldo attivo di Euro 545.337,72 del 1° luglio 2024, che sopra si è visto, l’avv. [omissis] – nella medesima data e nell’interesse del Cosenza Calcio S.r.l. – dava luogo a non meno di altre centoquaranta operazioni di pagamento prima di provvedere a quelle dovute ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6). La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto corrente) e non gli importi qui in discussione non integra, ma esclude per certo, l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza (neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. [omissis] era volta a dare priorità a pagamenti (come gli emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi. Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6). D’altronde, risulta anche dimostrato che pur a valle dei pagamenti effettivamente disposti e di quelli invece scartati dalla banca per carenza di fondi, residuava comunque – sia pure transitoriamente – un saldo attivo che consentiva all’avv. [omissis] di girocontare somme per Euro 7 mila su altro conto del Cosenza Calcio S.r.l.. È poi vero che a fine giornata 1° luglio 2024 (a chiusura delle operazioni sul conto), la banca addebitava anche un terzo pignoramento per Euro 60.912,23. Ma un tale ennesimo addebito avveniva quando le disposizioni di pagamento impartite dall’avv. [omissis] (in particolare quelle relative agli F24 di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A) erano già state rifiutate dalla banca. Di nuovo confermandosi che non vi è stato alcun pignoramento che ha impedito le scelte dell’avv. [omissis]. Ciò che si vuol dire è che l’erroneità del comportamento dell’avv. [omissis] – e l’assenza di procedure efficaci della società – non ha consentito a nessuno di rendersi conto che quantomeno la violazione relativa al pagamento delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo (per Euro 4.594,00) poteva essere evitato, fermo il fatto che ove tali pagamenti fossero stati disposti per tempo o quanto meno come prime operazioni della giornata (1° luglio 2024), la violazione non si sarebbe verificata. […] Neppure merita accoglimento la tesi dell’assenza di colpa nelle dichiarazioni non veritiere rese l’avv. [omissis]. Deve ritenersi quanto meno reticente il comportamento tenuto dall’avv. [omissis] al momento della presentazione alla Co.Vi.So.C. dell’estratto conto (datato 2 luglio 2024) portante le movimentazioni del conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l.. […] Si deve, pertanto, confermare l’avvenuta violazione dell’art. 31 C.G.S. ad opera dell’avv. [omissis] in combinazione con l’art. 4 C.G.S […]”.

Con riferimento alla specifica posizione del Cosenza, per affermare la responsabilità della società sul presupposto del rapporto organico tra la società e [omissis] e della inefficacia del modello organizzativo, la Corte Federale argomentava come segue.

“Come già si è rappresentato, la società sostiene essenzialmente che il comportamento dell’avv. [omissis] abbia determinato una interruzione della immedesimazione organica tra legale rappresentante e rappresentato. Simile interruzione sarebbe stata determinata vuoi dalla natura gravemente colposa o dolosa dell’operato dell’avv. [omissis], vuoi ancora dall’avvenuto aggiramento ad opera del legale rappresentante del modello organizzativo e di prevenzione adottato dal Cosenza Calcio S.r.l. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ai sensi degli artt. 7 C.G.S. e 7, comma 5, dello statuto federale. In ogni caso, le argomentazioni appena richiamate dovrebbero valere, secondo la prospettazione della reclamante, a ridurre la sanzione comminata alla società. In realtà, la difesa del Cosenza Calcio S.r.l. mostra una insanabile contraddizione nel ritenere, per un verso, che nessun “altro soggetto [diverso dall’avv. [omissis]] ricopriva all’interno del Cosenza Calcio una qualificata posizione di natura amministrativa/direzionale/gestionale idonea a far sì che altri potessero sostituirsi a lei nell’assolvimento dell’adempimento” (cfr. pag. 24 della memoria del 13 settembre 2024) e, per altro verso, che “non si può ritenere la Società sanzionabile a titolo di responsabilità propria, in applicazione del principio di immedesimazione organica, quando, invece, come è stato già detto, il legale rappresentante nel caso di specie ha ecceduto e violato i limiti del suo potere di rappresentanza per cui alla riconosciuta responsabilità personale non può automaticamente attribuirsi anche una responsabilità propria della Società” (cfr. pag. 28 della memoria del 13 settembre 2024). Se è vero - e lo è - che l’avv. [omissis] aveva tutti i poteri per impegnare la società e poteva agire senza vincoli di controllo particolarmente stringenti (sul punto si tornerà tra poco), non si può al contempo ritenere che il medesimo legale rappresentante abbia ecceduto e violato i limiti del suo potere. In realtà, l’avv. [omissis] ha agito nell’esercizio dei poteri gestionali affidati formalmente dalla società, con la conseguenza di dover confermare il principio di immedesimazione organica evidentemente applicato dal Tribunale di primo grado. […] Simili principi (rivolti al decreto legislativo n. 231/2001) possono dirsi ormai recepiti nell’art. 7 C.G.S. e risultano persino estesi a fattispecie che, pur non configurando reato, costituiscono comunque illecito sportivo. La colpa di organizzazione (relativa a tutte le regole federali rilevanti) deve invero dirsi alla base della ratio dell’art. 7 C.G.S. a mente del quale “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. Allo stesso tempo, però, proprio dall’art. 7 C.G.S. emergono argomenti contrari ad una effettiva assenza di colpa organizzativa del Cosenza Calcio S.r.l.. Dell’ampiezza dei poteri conferiti all’avv. [omissis] si è già detto. Così come si è già detto che – secondo la stessa ricostruzione del Cosenza Calcio S.r.l. – nessun altro soggetto, all’interno della società, poteva intervenire sull’operato dell’avv. [omissis], impedendo la violazione delle norme federali. Ciò che rileva è che l’avv. [omissis] ha operato all’interno delle regole organizzative del Cosenza Calcio S.r.l. e non all’esterno di esse o, peggio ancora, aggirandole. Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S.r.l. non era quindi in grado di presidiare l’illecito poi verificatosi. Del resto, il modello di organizzazione, gestione e controllo (versato in atti nella versione iniziale o anche aggiornata persino dopo l’avvenimento della violazione di cui qui si discute) si rivolge esclusivamente alla mera prevenzione dei reati fiscali ma non disciplina in alcun modo i controlli o vincoli volti ad impedire l’erroneo, ritardato o mancato pagamento delle scadenze federali. Anche le procedure gestionali menzionate dal modello (cfr. pag. 8 e seguenti del modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S.r.l. – parte speciale) risultano oggettivamente generiche, per nulla rivolte alle scadenze federali, né ancora non basate su una corretta segregazione delle funzioni. Con ciò risulta a maggior ragione dimostrato che l’avv. [omissis] ha potuto, in totale autonomia, giungere ad effettuare i pagamenti dovuti solo l’ultimo giorno utile ed ha potuto decidere se e in quale ordine eseguirli senza che vi fosse alcuna funzione di controllo ex ante (organizzativa, appunto) del relativo operato. Neppure può darsi rilievo all’eventuale obiezione per cui i pagamenti sono avvenuti solo l’ultimo giorno perché prima (come in effetti potrebbe anche dirsi per via della documentazione in atti) il conto corrente utilizzato dalla società era a zero, essendo stato portato in attivo solo il 28 giugno 2024, cioè a due giorni solari, e ad un solo giorno lavorativo, dalla scadenza finale (come già sopra si è ricordato). Una simile condizione, ove pure dimostrata, non avrebbe alcuna capacità scriminante per il Cosenza Calcio S.r.l. (né per l’avv. [omissis]) posto il duplice principio per cui, per un verso, il porsi in condizione di essere in ritardo non può motivare il ritardo stesso e, per altro verso, l’assenza di vincoli organizzativi capaci di impedire il ritardo rende comunque imputabile alla società (così come al legale rappresentante) la violazione. Anche la deduzione volta a sostenere che la società non aveva saputo quanto stesse accadendo ne conferma la responsabilità e non la impedisce. Di nuovo, la corretta adozione e implementazione di meccanismi di segregazione delle funzioni e controllo del relativo svolgimento avrebbe potuto evitare la violazione di cui si discute. Deve in conclusione condividersi l’orientamento dalle Sez. Unite di questa Corte secondo cui è demandato “agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS” (Corte federale d’appello, decisione n. 5/ 2023- 2024 del 5 luglio 2023). Ma ove tale accertamento risulti negativo, riespande la responsabilità della società sia ove la si voglia configurare come responsabilità oggettiva in senso stretto, sia ove la si voglia configurare (secondo l’orientamento della Corte di Cassazione già sopra richiamato) come responsabilità per colpa di organizzazione […]”.

La Corte Federale respingeva, inoltre, la richiesta di revisione e attenuazione della sanzione considerando che “Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, il pagamento tardivo da parte della società degli importi dovuti ad una scadenza federale non può consentire una riduzione della pena oltre il minimo edittale. […] In conclusione, anche il reclamo della società Cosenza Calcio S.r.l. deve essere rigettato e la decisione n. 44/2024-2025 integralmente  confermata, dovendosi confermare la responsabilità propria della società in relazione al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6), nonché la responsabilità ex art. 6 C.G.S. anche in relazione all’art. 31 C.G.S.”.

Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Cosenza, affidandosi ai seguenti motivi di diritto.

Si deduce in primis la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del Cosenza Calcio S.r.l. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva (la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali) e conseguente violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A per carenza dei presupposti in ordine alla configurazione di una responsabilità c.d. “propria”. Violazione dell’art. 27 Cost.. Erroneità per difetto dei presupposti. Manifesta irragionevolezza. Contraddittorietà della motivazione e illegittimità della stessa in ordine all’asserita sussistenza del vincolo di immedesimazione organica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 Cost.”, articolando conseguentemente le seguenti censure.

“Sulla illegittimità per omessa e/o insufficiente motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva e violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A”.

Lamenta la società ricorrente la mancata considerazione delle seguenti circostanze: i) il comportamento illecito e fraudolento tenuto dall’avv. [omissis], che avrebbe interrotto il suo rapporto di immedesimazione organica con il Cosenza; ii) il modello 231 adottato dalla società; iii) i controlli effettuati dal dott. [omissis]. La società, attraverso la propria difesa, sostiene la propria estraneità riguardo all’illecito disciplinare contestato, riguardo alla configurazione a proprio carico di una responsabilità oggettiva di cui all’art. 6 CGS FIGC. Nemmeno il Cosenza potrebbe rispondere a titolo di responsabilità c.d. propria dal momento che la società aveva messo l’avv. [omissis] nella oggettiva condizione di poter adempiere ai pagamenti dovuti (ritenute Irpef e contributi Inps) entro il 1° luglio 2024, essendo stata accertata e verificata, sia dalla stessa sia dal Dott. [omissis], la provvista necessaria per il pagamento.

“Sulla illegittimità della decisione per contraddittorietà della motivazione – erroneità per difetto dei presupposti con conseguente violazione delle norme indicate in rubrica del presente motivo” [art. 6 CGS FIGC; Comunicato Ufficiale n. 140/A; artt. 24 e 27 Cost.].

La decisione impugnata appare, in tesi, sotto il profilo della motivazione contraddittoria in quanto sarebbe la stessa Corte a riconoscere una piena responsabilità della [omissis] rispetto al mancato tempestivo adempimento dei pagamenti da effettuare entro il 1° luglio 2024, disconoscendo la tesi della stessa, secondo cui ciò sarebbe dipeso da una incapienza del conto dovuto ai pignoramenti (che, contrariamente a quanto affermato  dalla Corte, hanno comunque formato oggetto di successiva opposizione). Ma, altresì, risulta che la stessa Corte abbia confermato il comportamento doloso dell’avv. [omissis], concretizzatosi nel sottoscrivere una dichiarazione non veritiera e nell’aver falsificato la documentazione contabile. Ma ciò, inspiegabilmente, non sarebbe stato considerato nel momento in cui si è proceduto a valutare la estraneità e la impotenza della società rispetto alle violazioni contestate. Inoltre, non sarebbe stata fornita adeguata motivazione sulla circostanza per cui l’ampiezza dei poteri conferiti all’avv. [omissis] sia stata determinante per l’archiviazione della posizione  del Sindaco della  società, mentre contraddittoriamente per il Cosenza non lo è stata.

“Sulla contraddittorietà della motivazione e illegittimità della stessa in ordine all’asserita sussistenza del vincolo di immedesimazione organica”.

Sostiene in sintesi il Cosenza che il richiamo all’immedesimazione organica non sia di per sé sufficiente ad imputare alla Società qualsiasi comportamento tenuto dal soggetto che la rappresenta, altrimenti si finirebbe nella paradossale situazione di imputare alla società qualsiasi comportamento e atto adottato nello svolgimento (anche infedele, come nel caso di specie) del munus, assoggettando la stessa al rischio di trovarsi, proprio come accaduto, esposta alle conseguenze pregiudizievoli  di comportamenti dolosi, che ben potrebbero  essere finalizzati proprio a danneggiare la stessa società, che, in tal modo, in dispregio di qualsiasi principio, a partire dalle disposizioni costituzionali, si trova nell’impossibilità di difendersi ex art. 24 Cost.. E l’elemento soggettivo, che in questo caso allontanerebbe l’avv. [omissis] dal munus che le era stato conferito, è stato erroneamente, e in palese contrasto con i principi generali che ispirano il sistema di giustizia sportiva, ignorato nella decisione che in questa sede si contesta. Difatti, nelle ipotesi di dolo e comportamento chiaramente ingannatorio, non può considerarsi “perdurante” il rapporto di immedesimazione organica sì da generare una estensione della responsabilità in capo alla Società, vittima di un comportamento illecito del suo stesso rappresentante, che, per assurdo, potrebbe essere finalizzato proprio a “danneggiare” la Società al fine di “alterare” quel corretto svolgimento delle competizioni, magari a vantaggio di società terze. Risulterebbe, peraltro, una probatio diabiolica richiedere oggi, alla Società, ulteriore prova della responsabilità dell’avv. [omissis] circa la situazione che si è venuta a creare, quando è la stessa che in maniera surrettizia ha dichiarato di aver proceduto ai pagamenti senza però dimostrare, mediante quietanza, che gli stessi fossero stati effettivamente realizzati.

“Sulla contraddittorietà della motivazione e illegittimità della stessa in ordine all’asserita sussistenza del vincolo di immedesimazione organica per i seguenti ulteriori aspetti di illegittimità della Decisione”.

La decisione impugnata risulterebbe, altresì, contraddittoria laddove si concentra sui poteri dell’avv. [omissis] atti ad impegnare la società ed agire “senza vincoli di controllo particolarmente stringenti”, senza considerare le dimensioni societarie, nonché tutti gli accorgimenti che la società ha adottato proprio per garantire la correttezza del proprio operato (si pensi alla adozione del modello di gestione e controllo, anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001). Il tutto senza voler considerare che la stessa Corte ha omesso di valutare un ulteriore elemento rilevante, ovvero la circostanza riportata nel verbale di assemblea del 19 luglio 2024 di revoca dell’avv. [omissis], dove si legge che “Alle ore 18.25 entra nell’assemblea il Sig. [omissis], il quale solo dopo aver appreso i fatti e con l’unico fine di comprendere, esterrefatto, chiede all’Avv. [omissis] quali motivazioni siano sottese alla condotta assunta, e per quali ragioni abbia commesso tali gravi azioni. Dopo lungo silenzio l’Avv. [omissis] riferiva di aver cercato di risolvere autonomamente problematiche assumendosene la responsabilità”.

Il Cosenza deduce (quale secondo macro-motivo di diritto) la “Violazione – erronea applicazione dell’art. 7 CGS in relazione all’art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C. (al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata dal Codice il Giudice valuta l’adozione, l’idoneità e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello statuto). Violazione del D.lgs. n. 231/2001. Violazione delle Linee Guida F.I.G.C. Omessa e/o contraddittoria motivazione circa gli elementi essenziali dedotti sul punto dalla ricorrente. Difetto dei presupposti per l’affermazione di una responsabilità per colpa organizzativa in capo alla società.”, articolando conseguentemente le seguenti censure.

“Sull’illegittimità della Decisione per contraddittorietà in merito all’asserita inidoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Cosenza Calcio S.r.l. con riferimento alla dedotta mancanza di controlli”.

La decisione risulterebbe illegittima nella parte in cui afferma la responsabilità della società, ai sensi dell’art. 7 CGS FIGC, ritenendo che il “modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S.r.l. non era quindi in grado di presidiare l’illecito poi verificatosi”.

Tale affermazione risulterebbe smentita nel caso di specie, dal momento che, in vista dell’adempimento di cui si discute, vi è stata anche la verifica e il controllo del Sindaco (che, come già riportato anche nel motivo precedente, ha attestato la esistenza della provvista e la correttezza degli adempimenti predisposti dall’[omissis] per procedere al pagamento), nonché il coinvolgimento dell’intermediario abilitato alla trasmissione delle deleghe fiscali attraverso la piattaforma dedicata.

“Sull’illegittimità della Decisione per contraddittorietà in merito all’asserita inidoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Cosenza Calcio S.r.l. in relazione alle previsioni statali, federali e alle linee Guida FIGC”.

Deduce in tal senso il Cosenza che la stessa si è da tempo dotata non solo del Modello organizzativo di cui al D.lgs. 231/01, ma anche del Modello, c.d. di “prevenzione”, cui si riferisce l’art. 7 CGS, per le finalità e con le caratteristiche specificate all’art. 7, c. 5, dello Statuto Federale e dalle relative Linee Guida per l’“Adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità”. La società, in tal guisa: i) ha conferito l’incarico di Organismo di Vigilanza/Garanzia a un soggetto esterno alla Società, dotato della competenza, onorabilità e indipendenza necessarie all’efficace esercizio della funzione di controllo; ii) si è dotata di un Codice etico; e iii) ha creato un sistema di “segnalazione” degli illeciti (c.d. Whistleblowing) per assicurare, in linea con la più recente normativa nazionale (D.lgs. n. 24/2023). Tali iniziative, come diffusamente dedotto e dimostrato dinanzi alla Corte, evidenziano come la società abbia riversato il massimo impegno nella costituzione di un’organizzazione capace di abbattere il rischio di commissione di illeciti (siano essi reati o comportamenti contrari ai doveri di lealtà, correttezza e probità previsti dalla giustizia sportiva), che solo l’imprevedibile comportamento fraudolento di una amministratrice infedele ha potuto vanificare.

Nell’alveo di tale motivo di diritto viene, altresì, eccepita:

l’“illegittimità della Decisione per omessa motivazione ovvero illogicità e irragionevolezza della stessa nell’aver ritenuto in maniera totalmente apodittica inadeguato il modello di organizzazione e controllo adottato dal Cosenza Calcio con conseguente violazione e falsa applicazione delle norme federali sulla responsabilità delle società calcistiche alla luce della riforma del CGS”;

l’“illegittimità della Decisione per omessa motivazione ovvero illogicità e irragionevolezza della stessa nell’aver ritenuto in maniera totalmente apodittica inadeguato il modello di organizzazione e controllo adottato dal Cosenza Calcio con conseguente violazione e falsa applicazione delle norme federali sulla responsabilità delle società calcistiche alla luce della riforma del CGS. Omessa e contraddittoria valutazione dell’efficacia del Modello di organizzazione, controllo e prevenzione secondo le Linee Guida della F.I.G.C.”;

l’“illegittimità della Decisione Omessa e contraddittoria valutazione dell’elusione fraudolenta del Modello organizzativo della Società con conseguente violazione e falsa applicazione delle norme statali e federali”.

Si sottolinea nuovamente l’adozione, da parte del Cosenza, di un Modello organizzativo unico, ai sensi del D.lgs. 231/01 e dell’art. 7, c. 5, dello Statuto Federale, estremamente dettagliato (vds. pp. 39 e seguenti del ricorso) e periodicamente aggiornato così da assicurarne, nel tempo, la conformità sia alle novità normative in materia di responsabilità da reato degli enti, sia al nuovo CGS e alle Linee Guida della FIGC del 2019 (a tal proposito, si riporta, a p. 38 del ricorso, un ampio stralcio di un verbale del CdA della società del 2020, relativo proprio alla approvazione di tale documento).

Dalle indagini della Procura Federale emergerebbe: i) che l’organo di controllo incaricato dalla Società ha effettivamente condotto le verifiche che era tenuto a svolgere; ii) che il controllo non ha consentito di identificare l’errore commesso perché il controllore è stato tratto in inganno.

In conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, risulta, da un lato, che la Società, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione, era  dotata  di un modello di organizzazione  rispondente alle caratteristiche previste dallo Statuto Federale e dalle Linee Guida FIGC, che era stato correttamente attuato sia attraverso la predisposizione di procedure per tutte le aree sensibili, ivi inclusa l’area della gestione degli adempimenti tributari previsti dal Sistema delle Licenze, sia con la creazione di un sistema di controllo adeguato (cfr. pp. 45-49 del ricorso); dall’altro lato, che i fatti oggetto del presente procedimento non sono conseguenza di una qualche carenza organizzativa, ma sono potuti accadere solo a seguito dell’elusione fraudolenta delle misure messe in campo dalla Società per la prevenzione di comportamenti contrari ai principi del diritto sportivo da parte di un’amministratrice infedele, che, a seguito di ciò, il 19 luglio 2024 è stata sanzionata con la revoca per giusta causa, come previsto proprio dal sistema disciplinare del Modello.

Enfatizza ulteriormente la ricorrente la circostanza per cui il D.lgs. n. 231/01 (normativa cui si inspira l’art. 7, c. 5, dello Statuto) prevede espressamente che, se il reato è commesso da un organo apicale, l’ente non risponde se prova, tra gli altri, che “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”, trattandosi di una circostanza che travalica la diligenza esigibile dall’ente.

Con il terzo macro-motivo di diritto si deduce la “Violazione – omessa applicazione dell’art. 81, comma 2, codice penale. Difetto/contraddittorietà della motivazione sul punto”.

Viene eccepita la mancata applicazione dell’istituto della continuazione previsto dall’art. 81 c.p. con riferimento all’ulteriore violazione contestata, relativa al mancato pagamento delle ritenute Irpef sugli incentivi all’esodo relativi al mese di aprile 2024, oggetto dell’impugnata decisione n. 39/CFA-2024-2025, con cui sono stati irrogati due punti di penalizzazione in classifica (si citano, a tal proposito, i precedenti della Corte Federale n. 89/CFA del 18 gennaio 2017, n. 95/CFA del 7 maggio 2019, n. 082/CFA - 2018/2019 e n. 122/CFA del 13 maggio 2016).

Il quarto motivo di diritto concerne la asserita “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 13 codice di giustizia sportiva FIGC omessa e contraddittoria motivazione. Violazione dei principi generali in tema di regime sanzionatorio sportivo”; in tal guisa, il Cosenza ritiene illegittimo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti automaticamente applicabili, in tesi, ampiamente documentate nel giudizio endofederale, con ogni conseguenza, in termini di congruità della sanzione, sulla posizione del club.

Si eccepisce, infine, la “Violazione dell’art. 85 NOIF in relazione all’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva. Illegittimità in parte qua con conseguente necessaria disapplicazione della norma prevista dal C.U. FIGC n. 140/a del 21 dicembre 2023, Titolo I) par. IX), lett. A) punto 6)”. Secondo la tesi del Cosenza, posto che la citata disposizione delle NOIF accomuna ritenute Irpef riguardanti  gli  emolumenti  e  ritenute  Irpef  riguardanti  gli  incentivi  all’esodo  in  un  unico adempimento, il Manuale delle Licenze (CU n. 140/a cit.) avrebbe inopinatamente duplicato le fattispecie, prevedendo due distinte norme precetto, l’una riguardante le ritenute Irpef relative agli emolumenti (al punto 5), l’altra riguardante le ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo (al punto

6) intervenendo, tra l’altro, sulla coerenza del correlato apparato sanzionatorio. Conseguentemente, atteso che la norma portante, di carattere generale, è costituita dall’art. 85 NOIF,  la  previsione  del  Manuale  Licenze  Nazionali  deve  ritenersi  illegittima  (e  dunque inapplicabile  da  parte  della  Corte  Federale),  in  quanto,  oltre  ad  esorbitare  dalla  funzione attribuitagli dalla disposizione principale (esclusivamente fissare un termine per la certificazione del versamento delle ritenute – su emolumenti e incentivi all’esodo – per il bimestre marzo / aprile), duplica in maniera illogica e incomprensibile gli adempimenti, determinando un altrettanto ingiustificato ed illegittimo aggravamento sanzionatorio.

Si è costituita in giudizio la FIGC con memoria interlocutoria, in cui, delineati gli aspetti generali della scriminante di cui all’art. 7 CGS FIGC, ha sostanzialmente rimesso al giudizio del Collegio di Garanzia la verifica dell’idoneità del modello organizzativo adottato dalla società ad escludere o attenuare la responsabilità della stessa: “Il nucleo della odierna controversia verte essenzialmente circa la sanzione di due punti di penalizzazione adottata nei confronti del Cosenza in ragione del mancato versamento delle ritenute Irpef pari ad euro 4.594,00 ed in particolare se possa essere esclusa o attenuata la responsabilità della stessa società in ragione del disposto di cui all’art. 7 CGS FIGC”.

La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto dei ricorsi di cui in epigrafe.

Considerato in diritto

Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento del ricorso n. 62/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, in ossequio ai principi del simultaneus processus e nomofilattico che caratterizzano il processo civile e, in particolare, con riguardo alla funziona di nomofilachia, i procedimenti dinanzi a Questo Collegio di Garanzia.

Il Ricorso è infondato.

In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal secondo motivo di gravame, concernente “Violazione – erronea applicazione dell’art. 7 CGS in relazione all’art. 7, comma  5 dello Statuto F.I.G.C. (al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata dal Codice il Giudice valuta l’adozione, l’idoneità e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello statuto). Violazione del D.lgs. n. 231/2001. Violazione delle Linee Guida F.I.G.C. Omessa e/o contraddittoria motivazione circa gli elementi essenziali dedotti sul punto dalla ricorrente. Difetto dei presupposti per l’affermazione di una responsabilità per colpa organizzativa in capo alla società”.

Invero, parte ricorrente, in disparte i vari ragionamenti, pur pregevolmente esposti, in merito al rapporto di immedesimazione organica (cessato) o alla non applicabilità della responsabilità propria in forza del canone di responsabilità oggettiva, incentra la propria difesa su un aspetto molto importante, che ha costituito il fulcro anche della riforma del codice di giustizia sportiva della FIGC, ovvero la scriminante contenuta nell’art. 7, comma 5, per quelle società che siano dotate del modello di organizzazione 231 e del codice etico di comportamento.

Va preliminarmente ricordato che lo strumento del controllo previsto dal modello 231 è da ritenersi un presidio di legalità teso alla prevenzione, in una ottica di attuazione del principio di autoresponsabilità, dei reati e dei comportamenti dannosi da questi derivanti, a tutela sia della compagine sociale che dei terzi che con quest’ultima hanno relazioni dirette ed indirette. Da ciò discende che la esistenza di un modello 231 non costituisce di per sé una ipotesi di salvacondotto o di passepartout nel senso che basta averne adottato uno (di modello) che qualsiasi cosa accada sia da considerarsi scriminata e/o comunque attenuativa di responsabilità. L'analisi delle vulnerabilità di un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 richiede una valutazione approfondita delle procedure, dei controlli e delle misure di prevenzione implementate dalla società. In particolare, nella vicenda che ci occupa vi sono, in base alla ricostruzione fattuale, peraltro ben articolata dalla stessa ricorrente, alcuni aspetti che palesano proprio tale vulnerabilità:

Controllo e segregazione delle funzioni: se il modello non prevede una chiara segregazione delle funzioni e dei poteri, c'è il rischio che un singolo individuo, come un legale rappresentante, possa agire senza adeguati controlli. Nel caso del Cosenza Calcio, l'avv. [omissis] ha avuto ampi poteri senza un controllo sufficiente, il che ha portato a decisioni errate e a comportamenti dolosi.

Formazione e sensibilizzazione: un modello 231 efficace deve includere programmi di formazione per tutti i dipendenti e i collaboratori. Se non vi è stata una formazione adeguata, i dipendenti potrebbero non essere consapevoli delle procedure da seguire o delle conseguenze delle loro azioni, aumentando il rischio di violazioni.

Monitoraggio e audit: la mancanza di un sistema di monitoraggio e audit interno può rendere difficile identificare tempestivamente eventuali irregolarità o comportamenti scorretti. Se il modello non prevede controlli regolari, le violazioni potrebbero rimanere non rilevate fino a quando non è troppo tardi.

Documentazione e comunicazione: la presentazione di documentazione falsa o incompleta, come nel caso dell'estratto conto falsificato dall'avv. [omissis], evidenzia una vulnerabilità nella gestione della documentazione. Un modello efficace deve garantire che tutte le comunicazioni e la documentazione siano veritiere e complete.

Responsabilità e sanzioni: se il modello non prevede sanzioni chiare e misure disciplinari per le violazioni, potrebbe non essere efficace nel dissuadere comportamenti scorretti. La mancanza di un sistema disciplinare può portare a una cultura di impunità.

Adeguamento alle normative: un modello deve essere costantemente aggiornato per riflettere le modifiche normative e le best practices. Se il modello non è stato aggiornato in modo adeguato, potrebbe non essere in grado di affrontare le nuove sfide e i rischi.

Cultura aziendale: la cultura aziendale gioca un ruolo cruciale nell'efficacia di un modello 231. Se la leadership non promuove attivamente i valori di integrità e trasparenza, il modello potrebbe non essere rispettato dai dipendenti.

Nella vicenda oggetto di scrutinio, le vulnerabilità del modello 231 del Cosenza Calcio S.r.l. sono derivate da una combinazione di fattori, tra cui la concentrazione di poteri in un singolo individuo, la mancanza di controlli e audit, insufficiente formazione e sensibilizzazione, e una cultura aziendale non orientata alla compliance.

Infatti, leggendo le varie ipotesi previste nel modello 231 adottato dalla ricorrente non v’è traccia alcuna delle ipotesi che hanno dato scaturigine alle responsabilità successivamente contestate. Questi i reati previsti nel modello 231 della ricorrente:

“Di  seguito  si  elencano  i  reati  presupposto  previsti  dall'art.  25  ter  del  D.lgs.  n.  231/2001:

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.) – Questa ipotesi delittuosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente  idoneo ad indurre altri in errore. Tale fattispecie si realizza anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'Art. 2621 – bis c.c. prevede una sanzione ridotta se i fatti sono di lieve entità.

Falsità  nelle  relazioni  o  nelle  comunicazioni  della  società  di  revisione  (art.  2624  c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale  o  finanziaria  della  società,  ente  o  soggetto  sottoposto  a  revisione,  in  modo idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari  delle  comunicazioni  sulla  predetta  situazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - Questa fattispecie si  realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del  capitale  sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) - Questa  fattispecie  si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle  riserve  prima  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  estingue  il  reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote  sociali  o  della  società  controllante  (art.  2628 c.c.) - Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all’integrità  del capitale  sociale o delle riserve  non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Questa fattispecie  si  realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) - Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l’interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente  il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) - Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Corruzione     tra     privati     (art.     2635     c.c.)     -     Si     veda     alla     Sezione     IX.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità  Pubbliche  di  Vigilanza  (art.  2638 c.c.) - Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette  autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza,  espongono  fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di  valutazione,  sulla  situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni  dovute  alle  predette  Autorità,  consapevolmente  ne  ostacolino  le  funzioni.

I reati di abuso di mercato non possono essere commessi in quanto non v'è sollecitazione all'investimento  o quotazione  sul mercato  da  parte  della  società  COSENZA  CALCIO  SRL.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 19/2023”.

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “l’ente risponde per fatto proprio e, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una “colpa di organizzazione” dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato” (Cass. Pen., 2 agosto 2024, n. 31665). Apertis verbis, con la richiamata pronuncia la Corte non ha fatto altro che valorizzare il disposto di cui all’art. 2086 c.c., il quale impone all’imprenditore il dovere di istituire  un assetto  organizzativo, amministrativo  e  contabile adeguato   alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale.

Obbligo nuovo, ma non più così nuovo, considerato che la previsione risale ancora ad un intervento legislativo del 2019. Nuovo, ma non così sconosciuto, atteso che l’elemento “organizzativo” è da sempre insito nella natura stessa del “fenomeno impresa” ed il compito dell’imprenditore è esattamente quello di “organizzare” mezzi e attività.

Orbene, alla luce degli arresti giurisprudenziali citati e della analisi del modello 231 della ricorrente, non v’è chi non veda come la vulnerabilità del medesimo sia ictu oculi percepibile con la conseguente applicazione della responsabilità propria della società.

Ma non solo. Non può sottacersi che, leggendo il voluminoso ricorso (nei cui confronti deve conferirsi lo stigma della ridondanza in adesione all’orientamento espresso da Cass., 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., 4 aprile 2018, n. 8245; Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297; Cass., 22

novembre 2013, n. 26277; Cass., 8 novembre 2012, n. 19357; Cass., 16 marzo 2011, n. 6279) si rinvengono addebiti di responsabilità, di infedeltà e di comportamento inadeguato all’avv. [omissis] a mò di scriminante della condotta della società. Ma a nessuno sfugge come l’avv. [omissis] sia stata nominata dagli organi sociali del Cosenza Calcio, per la qual cosa la responsabilità oggettiva prevista nell’art. 2049 c.c. risulta in re ipsa configurabile, atteso che “in tema di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., la responsabilità dell'ente per il fatto illecito del proprio dipendente presuppone l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro, il quale si configura quando le mansioni affidate al dipendente hanno reso possibile o agevolato il comportamento dannoso” (Cass. Civ., Sez. 3, n. 20799 del 25 luglio 2024). Non può, pertanto, muoversi alcuna censura alla decisione gravata, la quale ha fatto buon governo delle regole e dei principi in materia mostrando grande sensibilità e competenza su un tema nuovo, affermando principi che qui abbiansi per ripetuti, ampliati e condivisi. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso anche per la loro riconducibilità al motivo trattato, che viene, pertanto, respinto.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. Civ., Ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861).

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Riunisce il ricorso n. 62/2024 al ricorso n. 61/2024, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

Rigetta i ricorsi riuniti e conferma le decisioni impugnate. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2025.

Il Presidente              Il Relatore

F.to Vito Branca         F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 19 marzo 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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