CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26 del 16/04/2025 – A.S. Jesina S.r.l., / CR Marche / FIGC / LND / l’Alma Juventus Fano 1906 S.r.l
Decisione n. 26
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Virgilio D’Antonio
Angelo Guadagnino
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2024, presentato, in data 31 ottobre 2024, dalla A.S. Jesina S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Duca,
contro
il Comitato Regionale Marche FIGC-LND, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Gentile, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e
l'Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Alessandro Gammieri,
per l’annullamento/revoca
della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0036/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025 e Registro procedimenti n. 0035/CFA/2024-2025 (procedimenti riuniti), pubblicata, quanto al dispositivo, il 2 ottobre 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 4 ottobre 2024, con cui sono stati respinti i reclami riuniti sub registro
n. 034/CFA/2024-2025 e n. 0035/CFA/2024-202, promossi dalla suddetta ricorrente avverso le decisioni n. 1/TFT 2024-2025 (procedimento n. 1/2024-2025), resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, pubblicata in data 13 settembre 2024
(C.U. n. 40), con dispositivo pubblicato il 3 settembre 2024 (C.U. 28), e comunicata il 16 settembre 2024, e n. 4/TFT 2024-2025 (procedimento n. 2/2024-2025), resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, pubblicata in data 19 settembre 2024
(C.U. n. 45), con dispositivo pubblicato il 9 settembre 2024 (C.U. 33), e comunicata il 19 settembre 2024, con le quali il Giudice di prime cure ha respinto i ricorsi della A.S. Jesina S.r.l..
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 27 novembre 2024, il difensore della parte ricorrente - A.S. Jesina S.r.l. - avv. Fabrizio Duca; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Alessandro Gammieri, per la resistente Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.; gli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile, per il resistente Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 31 ottobre 2024, la A.S. Jesina S.r.l. (d’ora in poi anche solo Jesina) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0036/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025 e Registro procedimenti n. 0035/CFA/2024-2025 (procedimenti riuniti), pubblicata, quanto al dispositivo, il 2 ottobre 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 4 ottobre 2024, con cui sono stati respinti i reclami riuniti sub registro n. 034/CFA/2024-2025 e n. 0035/CFA/2024- 2025, promossi dalla suddetta ricorrente avverso le decisioni n. 1/TFT 2024-2025 (procedimento
n. 1/2024-2025), resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC, pubblicata in data 13 settembre 2024 (C.U. n. 40), con dispositivo pubblicato il 3 settembre 2024
(C.U. 28), e comunicata il 16 settembre 2024, e n. 4/TFT 2024-2025 (procedimento n. 2/2024- 2025), resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC, pubblicata in data 19 settembre 2024 (C.U. n. 45), con dispositivo pubblicato il 9 settembre 2024 (C.U. 33), e comunicata il 19 settembre 2024, con le quali il Giudice di prime cure ha respinto i ricorsi della medesima Jesina.
La vicenda trae origine dal Comunicato Ufficiale n. 11 del 31 luglio 2024, con il quale il Comitato Regionale Marche FIGC-LND ha, tra l’altro, definito l'organico del Campionato Regionale di Eccellenza, nel quale non risulta inserita la Jesina, ammessa al Campionato di Promozione nella stagione 2024-2025 con Comunicato Ufficiale n. 12 del 1° agosto 2024.
Vale premettere che, con il C.U. n. 4 del 4 luglio 2024, il Comitato Regionale Marche - Lega Nazionale Dilettanti ha dettato le linee guida per l’iscrizione ai campionati 2024/2025 e indicato i nominativi delle società aventi diritto di iscrizione nei vari campionati di competenza. Il C.U. ricordava che, ai sensi dell’art. 28 (recte, art. 31, comma 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati regionali e provinciali:
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 (recte: 34) del Regolamento stesso;
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di enti federali, società e tesserati;
c) il versamento di determinate somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.
Con il citato C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, il Comitato Regionale ha, tra l’altro, definito l’organico del Campionato regionale di Eccellenza, immettendo la società A.S.D. Atletico Centobuchi, avente titolo al subentro nel campionato di livello superiore in ipotesi di eventuale integrazione (ai sensi dei C.U. n. 7 del 18 luglio, n. 9 del 25 luglio e n. 11 del 31 luglio 2024).
1.1. Con ricorso del 12 agosto 2024, la Jesina - come detto inserita nell’organico di Promozione - adiva il Tribunale Federale Territoriale impugnando detto C.U. n. 11, chiedendo: (i) in via cautelare, la sospensione del C.U. n. 11/2024, nella parte in cui ha inserito la società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. (d’ora in poi: Fano) nell’organico del Campionato regionale di Eccellenza, come pure la sospensione delle gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione del Comitato Regionale Marche o comunque di quelle del Fano e della Jesina; (ii) in via principale, l’annullamento del citato C.U. n. 11/2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell’organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025, ordinando al Comitato Regionale l’integrazione del medesimo organico con la Jesina e, in ogni caso, il proprio inserimento in sovrannumero al Campionato di Eccellenza 2024/2025.
La Jesina ha sostenuto che la domanda di ammissione del Fano al campionato di Eccellenza fosse priva dei requisiti previsti dal regolamento della LND, dai Comunicati Ufficiali e dalle NOIF della FIGC, in quanto:
- il Fano non avrebbe allegato alla domanda di iscrizione al Campionato di Eccellenza alcuna istanza in deroga, ai sensi dell’art. 19, comma 4, delle NOIF, limitandosi a indicare lo stadio di un altro Comune (Osimo) quale struttura ove svolgere le manifestazioni ufficiali del Club;
- il 23 luglio 2024, il Comitato Regionale avrebbe concesso al Fano un termine ritenuto inammissibile, non previsto e illegittimo per indicare un campo di gioco nel proprio Comune di Fano ovvero per presentare una istanza in deroga;
- a quel punto il Fano avrebbe inoltrato una istanza di deroga, asseritamente priva dei requisiti della eccezionalità e dei fondati motivi richiesti dalla norma di riferimento;
- successivamente allo spirare del termine concesso dal Comitato Regionale, il Fano avrebbe comunicato che “l’impianto ove verranno disputate le partite casalinghe sarà lo “Stadio Comunale di Fermignano” e, sempre tardivamente rispetto al predetto termine, avrebbe allegato documentazione che non avrebbe dimostrato l’effettiva disponibilità del campo;
- inoltre, rispetto alle questioni economiche (in particolare: mancata regolarizzazione della posizione dei calciatori, secondo quanto riportato da notizia di stampa), sarebbe possibile dimostrare (per quanto possibile, anche in considerazione del rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla Jesina e del principio di vicinanza alla prova, disatteso da parte del Comitato Regionale) che il Fano non avrebbe saldato tutte le pendenze relative alla stagione 2023/2024. Con la decisione n.1/2024-2025, il Tribunale Territoriale ha respinto il ricorso nel merito ritenendolo infondato, in quanto la documentazione prodotta dimostrerebbe che il Comitato Regionale avrebbe agito con osservanza delle norme in materia.
1.2. Con la decisione n. 4/2024-2025, il medesimo Tribunale Territoriale, ritenendo che l’istanza cautelare proposta dalla Jesina avverso il C.U. n. 15 del 13 agosto 2024, relativa al calendario di Coppa Italia Eccellenza e Promozione, costituisse un autonomo ricorso, lo ha respinto.
2. La Corte Federale di Appello, adita in ordine ad entrambe le decisioni del Tribunale Federale, disposta la riunione dei ricorsi, con la decisione quivi impugnata, li respingeva statuendo quanto segue.
«Con il primo motivo del reclamo la Jesina deduce la violazione del C.U. n. 4/2024 nella parte relativa alla regolarizzazione delle domande di ammissione ai campionati della stagione sportiva 2024-2025.
Il C.U. stabilisce che “[l]e Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato stesso circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico entro il termine indicato dal Comitato stesso”. La reclamante sostiene che, diversamente da quanto ha ritenuto la decisione impugnata, la possibilità di regolarizzazione riguarderebbe solo le posizioni di carattere economico e non anche la disponibilità di un campo di gioco ubicato nel Comune di Fano, in conformità alla normativa di settore e, in particolare, all’art. 19, comma 1, delle N.O.I.F. Il motivo è infondato. Il C.U. n. 4/2024, alla previsione sopra riportata, prevede una forma particolarmente incisiva di soccorso istruttorio, la cui portata va determinata alla luce della finalità della disposizione. A disegnare il quadro normativo di insieme, occorre tener conto che: - l’art. 19, comma 4, delle N.O.I.F. consente che le società possono essere autorizzate a svolgere la loro attività in impianti diversi da quelli del Comune in cui hanno sede; - i termini fissati dal C.U. per l’iscrizione ai campionati regionali e provinciali hanno carattere perentorio unicamente per la presentazione della domanda e il versamento delle somme dovute in misura non inferiore al 30% del debito; sono ordinatori per quanto riguarda la presentazione della documentazione a corredo. Ne emerge un quadro di flessibilità rispetto alla necessaria disponibilità di un impianto sportivo in loco per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Ciò premesso, non sarebbe giustificato limitare la regolarizzazione alla sola posizione economica, espressamente menzionata dal C.U., e non considerare questa come l’emersione di una regola più ampia. Già appare singolare la scissione, che in tal modo si verrebbe a configurare, tra informativa del Comitato regionale (concernente tutte le inadempienze riscontrate) e regolarizzabilità (che atterrebbe invece alla sola posizione economica). Piuttosto, sembra verosimile che l’espressa previsione della regolarizzazione della posizione economica abbia avuto presente l’id quod plerumque accidit, cosicché sarebbe irragionevole restringerne lo spettro applicativo a quello derivante dal mero dato testuale del C.U., indubbiamente non perspicuo, con la conseguente esclusione della possibilità di regolarizzare inadempienze obiettivamente non più gravi di quelle economiche. A ben vedere, la disposizione appare orientata a tutelare il merito sportivo privilegiando, nei limiti del consentito, il risultato conseguito sul campo, di modo che a ciascun campionato partecipino le squadre delle società che ne abbiano conseguito il relativo titolo. In linea di massima, l’esito dei campionati, e ancor prima l’ammissione ai campionati stessi,
<<dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”>> (Coll. gar. sport, Sez. I, n. 85/2023, ivi indicazione di precedenti ulteriori). E condivisibilmente si è osservato che il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica, è compreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo e assurge a rango di fonte sovranazionale a cui far riferimento, tanto da poter assumere la valenza di criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose o poco chiare, come si dà appunto nel caso di specie (Corte fed. app., SS.UU.,
n. 34/2018-2019, sulla scia di Colle. gar. sport, Sez. I, n. 34/2018). Di conseguenza il primo motivo del reclamo deve essere respinto. 13. Con il secondo motivo la società Jesina rileva la perentorietà dei termini della procedura ammissiva, che il Comitato regionale non avrebbe osservato. […] Il motivo non ha pregio. Come già rammentato, il C.U. n. 4/2024 prevede espressamente la possibilità di una regolarizzazione ex post e distingue fra termini perentori e termini ordinatori. La società reclamante avrebbe semmai dovuto impugnarlo in parte qua per contrasto con i principi sanciti dalla decisione ricordata; cosa che invece non è avvenuta. Per altro verso, il termine per l’integrazione richiesta circa l’indicazione dell’impianto sportivo è espressamente definito come perentorio dalla nota del Comitato regionale in data 23 luglio 2024 e, come si dirà subito appresso, è stato in concreto rispettato. Con il terzo motivo di reclamo, la Jesina denuncia la violazione e falsa applicazione del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del regolamento della L.N.D., argomentando sotto quattro diversi profili: - nella domanda di iscrizione il Fano non avrebbe richiesto la deroga necessaria per poter disputare le gare nell’impianto sportivo di un Comune di appartenenza, limitandosi a indicare l’impianto di Osimo; la relativa istanza sarebbe stata formulata solo con P.E.C. del 24 luglio 2024; sarebbe illegittima la successiva indicazione del campo di Fermignano in luogo di quello originariamente indicato (appunto, Osimo); - illegittimamente il Comitato regionale avrebbe fissato un nuovo termine perentorio per indicare un impianto idoneo nel comune di Fano o chiedere la deroga ex art. 19, comma 4, delle N.O.I.F.; - prima della scadenza del termine, il Fano avrebbe indicato non uno, ma due impianti sportivi e non avrebbe depositato il modulo comprovante l’effettiva disponibilità del campo. Solo a termine decorso avrebbe comunicato di voler optare per l’impianto di Fermignano e ha inviato il nulla osta del gestore (indirizzato al Fano) e del sindaco (indirizzato al Fermignano) alla disponibilità del campo di gioco; - non sussisterebbero l’eccezionalità della situazione e i fondati motivi previsti dall’art. 19 delle N.O.I.F., perché l’impianto di Fano sarebbe perfettamente agibile e adeguato ai criteri stabiliti dalla normativa federale. Orbene, l’art. 19, comma 1, delle N.O.I.F., stabilisce: “Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”. Aggiunge tuttavia il comma 4: “In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e i Dipartimenti, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi (omissis)”. Risulta dagli atti che: - nella domanda di iscrizione al campionato, depositata in data 15 luglio 2024, il Fano ha indicato come terreno di gioco l’impianto sportivo “Diana” di Osimo e ha allegato il nulla-osta alla disponibilità del terreno di gioco; - successivamente alla scadenza del 22 luglio, con P.E.C. del 23 luglio 2024, il Comitato regionale ha invitato la società a indicare un impianto idoneo alla disputa del campionato di competenza nel Comune di appartenenza o a formulare istanza in deroga ai sensi del citato art. 19, comma 4, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione e fissando il termine perentorio delle ore 13:00 del 29 luglio; - con P.E.C. del successivo 24 luglio 2024, il Fano ha formalizzato l’istanza di deroga motivandone le ragioni (infondatezza del diniego opposto alla concessione dello stadio locale da parte del Comune per la presunta sussistenza di debiti scaduti, tenuto conto dell’intervenuta sospensione della cartella di pagamento e della rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione) e chiedendo di poter disputare gli incontri casalinghi nello stadio di Osimo; - con P.E.C. del 26 luglio 2024, il Fano ha integrato la precedente istanza comunicando di aver ottenuto la disponibilità anche dello stadio comunale di Fermignano, posto nella medesima provincia e nelle immediate vicinanze del Comune di Fano, e allegando l’accordo raggiunto con la società A.S.D. U.S. Fermignanese, concessionaria dell’utilizzo dell’impianto di gioco; - prima che il Comitato regionale assumesse la propria decisione sulla domanda di iscrizione del Fano al campionato di Eccellenza e sulla relativa istanza di deroga, con distinte P.E.C. delle ore 20:05 e 23:46 del 29 luglio, il Fano ha comunicato al Comitato regionale che avrebbe disputato le gare casalinghe del campionato nell’impianto di Fermignano e ha inviato il nulla osta del “proprietario (privato) gestore” alla disponibilità di tale campo di giuoco assieme al nulla-osta rilasciato dal Sindaco in accoglimento della richiesta della Fermignanese; - con verbale
n. 3 del 31 luglio 2024, il Consiglio direttivo del Comitato regionale ha accolto l’istanza deroga ex art. 19, comma 4, delle N.O.I.F., e ha accettato la domanda di iscrizione del Fano al campionato di Eccellenza; - con P.E.C. del 31 luglio 2024, il Presidente del Comitato regionale ha comunicato al Fano l’accoglimento dell’istanza in deroga in via eccezionale, alla luce delle ragioni addotte, e l’autorizzazione alla disputa delle gare casalinghe del campionato di Eccellenza presso l’impianto sportivo comunale di Fermignano. Alla luce di questa scansione della vicenda, il Collegio ritiene che il Tribunale territoriale abbia correttamente proceduto, rilevando che il Fano non sarebbe incorso in alcuna osservanza di termini perentori per avere tempestivamente inoltrato una motivata istanza di deroga (peraltro già implicitamente avanzata nella domanda di iscrizione con l’indicazione di uno stadio sito in un diverso Comune) con l’indicazione dell’impianto di Fermignano. Le due P.E.C. del 29 luglio 2024 successive alle ore 12:00 non sono sufficienti a far ritenere violato il termine posto dal Comitato regionale, dal momento che esse hanno carattere puramente integrativo di una documentazione già comunicata nella sua sostanza. 15. Il quarto motivo di reclamo censura ancora la violazione e falsa applicazione del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del regolamento della
L.N.D. La convenzione fra il Comune di Fermignano e la società Fermignanese non consentirebbe la libera concedibilità dell’impianto a terzi, subordinandola invece alla autorizzazione del Comune. Anche questo motivo è infondato. Il Fano ha documentato di avere raggiunto un accordo con la Fermignanese per l’utilizzo del campo di gioco di questa società; risulta inoltre che l’impianto era stato concesso alla Fermignanese dal Comune con attestazione della prescritta idoneità. Se poi la convenzione tra Comune e Fermignanese non consentisse alla società di accordare liberamente ad altre compagini, estranee al territorio comunale, l’uso del terreno - come attesterebbe la diffida comunale depositata in atti lo scorso 27 settembre, cui peraltro la società ha replicato - è res inter alios acta, che rimane estranea al perimetro della presente controversia. Questa, in particolare, non può essere decisa sulla base di documenti formatisi in un momento successivo a quello dell’introduzione del giudizio e recanti affermazioni di cui non è possibile verificare la fondatezza. D’altronde, la circostanza che la Fermignanese si sia resa inadempiente alle clausole della convenzione con il Comune (questione che le parti hanno ampiamente dibattuto sia negli scritti che in udienza e di cui sono ignoti e non prevedibili gli sviluppi ulteriori) potrà essere semmai fonte di responsabilità e di altre conseguenze per quella società nei rapporti con l’Amministrazione locale, ma non incide sul fatto che, al momento dell’iscrizione al campionato di Eccellenza, il Fano disponeva di un campo di gioco conforme alle prescrizioni del regolamento della L.N.D., richiamate dal C.U. n. 4/2024. 16. Con il quinto motivo di reclamo, la Jesina deduce la sussistenza di pendenze debitorie del Fano al momento della presentazione della domanda di iscrizione al campionato. Il Fano non avrebbe attestato l’integrale saldo di tutte le pendenze relative alla stagione sportiva 2023/2024; al contrario, l’esistenza di questa sarebbe certa sia in relazione agli emolumenti dei tesserati per alcuni mesi della stagione 2023/2024, sia in relazione al pagamento degli stipendi di alcuni addetti alla manutenzione dello stadio per la medesima stagione sportiva. Erroneamente la decisione di primo grado avrebbe seguito il Comitato regionale là dove questo, senza dimostrazione, ha affermato di avere effettuato gli accertamenti del caso con esito negativo, ma anche ha ritenuto decisivo il C.U. n. 1/2024 della L.N.D. (secondo cui andrebbe effettuato il pagamento dei soli lodi emessi alla data del 31 maggio 2024), mentre il C.U.
n. 4/2024, ai fini della valutazione dell’avvenuto saldo, non distinguerebbe fra pendenze precedenti e successive a quella data. In disparte il profilo concernente la ricostruzione della normativa di settore, il motivo è da respingere, perché la Jesina non ha indicato nomi, atti formali o titoli di debito. In definitiva, quella della società reclamante appare una censura assertiva e priva di supporto probatorio. 17. Il sesto motivo del reclamo censura l’omessa motivazione della decisione di ammissione del Fano, adottata dal Consiglio direttivo del Comitato regionale. Il motivo è infondato. Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il Consiglio direttivo, nell’accogliere l’istanza di deroga avanzata dal Fano con la formula “alla luce delle ragioni addotte”, abbia considerato che le considerazioni esposte nell’istanza costituissero gli eccezionali e fondati motivi cui l’art. 19, comma 4, delle N.O.I.F. subordina il rilascio dell’autorizzazione richiesta. Si è trattato di una valutazione ampiamente discrezionale, svolta per relationem, che potrebbe essere sindacata in questa sede solo per manifesta irragionevolezza e che risulta invece in concreto ragionevole con riguardo, appunto, a quanto dedotto dalla società istante (infondatezza del diniego opposto alla concessione dello stadio locale da parte del Comune per la presunta sussistenza di debiti scaduti, tenuto conto dell’intervenuta sospensione della cartella di pagamento e della rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione). Resta ovviamente irrilevante l’ulteriore determinazione del Comune di Fano in data 2 agosto 2024, che ha attribuito ad altra società la disponibilità dello stadio, in quanto successiva a quella dell’adozione dell’atto impugnato. 18. Con il settimo motivo di reclamo, la Jesina critica la decisione di prime cure per non avere accolto l’istanza istruttoria volta a dimostrare, attraverso l’ordine di esibizione documentale rivolto a tesserati del Fano nella stagione sportiva 2023-2024, la persistenza di pendenze economiche relative a quella stagione sportiva. Anche questo motivo è infondato. Non può essere invocato a sostegno dell’istanza il principio di vicinanza della prova. Come è giurisprudenza consolidata, questo non deroga alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti. In tal caso, il principio funge da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. Il principio di vicinanza della prova nulla può quando i fatti costitutivi sono identificati in maniera inequivocabile e certamente non consente all’interprete di riscrivere la ripartizione operata dalla norma attributiva (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2022, n. 12910). In buona sostanza il principio serve a determinare, e non a stravolgere, il riparto dell’onere della prova. Nel caso di specie, è del tutto evidente che spetta alla società reclamante dimostrare che la società reclamata non aveva titolo all’ammissione al campionato di Eccellenza. Al contrario, a fondamento della sua domanda e della correlata istanza istruttoria essa non apporta nemmeno un principio di prova, non potendo valere come tale il richiamo di vaghe e generiche notizie di stampa, sicché l’istanza viene ad assumere una inammissibile funzione meramente esplorativa e non può essere accolta. 19. Dalle considerazioni che precedono discende che i reclami sono infondati e vanno perciò respinti, con conferma delle decisioni impugnate».
3. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia la Jesina, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Error in iudicando, carenza di motivazione della pronuncia ed erronea applicazione e violazione dei principi di legge e delle norme di diritto - Manifesta illogicità della motivazione. Violazione di legge. Violazione del cu n. 4 CR Marche. Violazione dell’art. 12 delle preleggi”.
II. “Violazione di legge (C.U. 4) e della disciplina della perentorietà dei termini”.
La Jesina assume che: a) il Comunicato Ufficiale n. 4 del 4 luglio 2024 del C.R. Marche, recante le disposizioni per l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2024/2025, consentirebbe alle società di sanare dopo il 22 luglio 2024 esclusivamente gli adempimenti di natura economica; b) la società Fano non avrebbe rispettato il suddetto termine per l’adempimento riguardante l’indicazione del campo di gioco in deroga, rispetto a quello ubicato nel proprio Comune; c) tale inadempimento avrebbe imposto al Comitato di non accogliere la domanda di iscrizione al Campionato di Eccellenza presentata dal Fano, anche in forza della decisione di codesto Collegio
n. 65/2021; d) la Corte Federale avrebbe errato nella applicazione del suddetto Comunicato Ufficiale, violando l’art. 12 delle Preleggi, dando luogo ad una decisione contraddittoria nella motivazione e non tenendo conto della inderogabilità delle disposizioni prevista dall’art. 28 del Regolamento della LND.
III. “Violazione e falsa applicazione del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del Regolamento della L.N.D.”.
La ricorrente ribadisce che il Fano non avrebbe presentato la richiesta di deroga con la domanda di iscrizione al Campionato, né avrebbe avuto un campo disponibile per la partecipazione al Campionato di Eccellenza. Conseguentemente, in tesi, la Alma Juventus Fano, indicando il campo di Osimo, avrebbe palesemente violato la disciplina dettata dalla normativa federale e dai Comunicati Ufficiali, con la logica conseguenza che la domanda di ammissione avrebbe dovuto essere rigettata/respinta, con palese erroneità della decisione gravata che ritiene conforme alle disposizioni in precedenza richiamate, anche in relazione a tale aspetto, il compartimento del Fano e del C.R. Marche.
IV. “Violazione e falsa applicazione del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del Regolamento della L.N.D.”.
La Jesina lamenta che i Giudici di Appello hanno erroneamente valutato la legittimità dell’accordo per la concessione dell’uso del campo di Fermignano, sulla base di un presunto disaccordo tra Comune di Fermignano e società Fermignanese gestore dell’impianto.
V. “Violazione e falsa applicazione del C.U. n. 4 del 04 luglio 2024”.
La ricorrente censura la pronuncia di secondo grado sull’assunto che la Corte non avrebbe tenuto conto delle pendenze debitorie del Fano e che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, non era suo onere dimostrare la esistenza di detti debiti.
VI. “Violazione dell’art. 19 comma 4 N.O.I.F.”.
La ricorrente deduce nuovamente che il Comitato non avrebbe motivato l’avvenuta concessione alla società Fano della deroga sull’impianto sportivo e rileva una presunta omessa motivazione sul punto da parte della Corte Federale.
VII. “Erronea applicazione della legge (art. 2697 c.c.), erronea applicazione dei principi riguardanti l’onere probatorio, difetto di motivazione, motivazione apparente e contraddittoria”.
La ricorrente contesta la decisione della Corte per aver confermato il rigettato delle istanze istruttorie disposto dal Tribunale di primo grado; in tal guisa, vengono reiterate le argomentazioni richiamate sul principio di vicinanza della prova.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comitato Regionale Marche - Lega Nazionale Dilettanti e il Fano, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI. All’udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di esaminare in via preliminare un profilo di rito utile alla soluzione della vicenda oggetto di scrutinio.
Giova ricordare che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI rimanda, in relazione ai principi da applicare al processo sportivo, alle norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili (cfr. art. 2, comma 6, CGS CONI) e tale codificazione è stata più volte ribadita all’interno della giurisprudenza di Questo Collegio (cfr., da ultimo, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 11/2023).
In tale generale quadro di riferimento, punto di partenza per la qualificazione e l’esame della domanda è la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione richieste dall’art. 100 c.p.c., il quale, come è noto, dispone: “per proporre una domanda o per contradire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Vale in questa sede ribadire che «la migliore dottrina (cfr., G. Chiovenda, Azioni e sentenze di mero accertamento, in Riv. dir. proc. civ., 1933, I, p. 25 ss.) ha chiarito che l’interesse ad agire è l’interesse a servirsi dell’autorità giudiziaria: consiste nell’interesse ad evitare il danno ingiusto che l’attore soffrirebbe senza l’intervento degli organi giurisdizionali; il difetto di interesse ad agire è rilevabile in qualunque stato e grado del processo. Nei gradi di impugnazione l’interesse ad agire si sovrappone e si risolve nel concetto di soccombenza, ossia nel pregiudizio concreto che al soggetto è stato causato dalla sentenza che va ad impugnare» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisone n. 4/2024).
Come noto, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia è consolidata nel ritenere che l’azione in giudizio possa essere esercitata esclusivamente da coloro i quali siano titolari di un interesse personale ed attuale correlato alla lesione effettiva di un bene della vita (in base all’art. 24 Cost. e all’art. 100 c.p.c., richiamati anche da Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016; Sez. I, decisione n. 74/2021). In argomento, anche Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 (che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37), secondo cui «L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza intervento del giudice»; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018 (conforme., Sez. I, decisione n. 56/2018): «In giurisprudenza, è stato, […] affermato il principio, che questo Collegio ritiene mutuabile anche nella presente sede, che “il giudice […], in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l'eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d’ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un'eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d'ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell'autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215, ma si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di
Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196). L’art. 100 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), è, peraltro, esplicito nello stabilire che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”».
Orbene, nella vicenda che ci occupa, non è rinvenibile alcun interesse attuale atteso che, al momento della proposizione del ricorso, i Campionati di Eccellenza e Promozione Marche e le partite di Coppa Italia Dilettanti erano già in uno stato di avanzamento considerevole (iniziati l’8 settembre 2024 e disputate 8 partite) e le medesime sono state giocate dalla ricorrente, la quale dunque non potrebbe vantare alcun effetto utile e concreto dall’annullamento della decisone impugnata, non potendosi comunque procedere con l’inserimento, anche in sovrannumero, della Jesina nel Campionato di Eccellenza, e con la riformulazione dei calendari e il recupero delle gare. Sul punto, è d’uopo sottolineare che l’avanzato stato di svolgimento delle suddette competizioni rende inaccoglibili tutte le istanze, tenuto conto che, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, da una parte, quello della ricorrente a bloccare i campionati nella speranza di un totale capovolgimento delle decisioni sinora assunte dagli organi di giustizia sportiva, e dall’altra, quello delle istituzioni calcistiche a che i campionati si svolgano regolarmente e secondo i calendari prestabiliti, non possono che prevalere i secondi.
D’altra parte, l’interesse perseguito dal Comitato Regionale è perfettamente coincidente con quello di tutte le società partecipanti ai suddetti campionati, le quali, in caso di sospensione dell’attività agonistica, subirebbero un serio nocumento, sia sotto il profilo organizzativo sia in termini di inutile dispendio di risorse. A ciò si aggiunga incidentalmente (quale ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso per cui è causa) che il presente gravame non è stato notificato a tutte le compagini partecipanti ai citati campionati.
Ad ogni buon conto, il ricorso difetta di quegli elementi che sono stati ritenuti utili dalla monolitica giurisprudenza in argomento ai fini della configurazione dell’interesse ad agire e, in particolare, dell’attualità, della concretezza e della personalità dell’interesse (cfr., Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 luglio 2017, n. 3563; Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1734; id., sez. IV, 30
novembre 2010, n. 8364; id., sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; id., 22 giugno 2006, n. 3947). Sotto tale profilo, l’interesse ad agire s’identifica comunemente nell’utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione (in argomento, tra le molte, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 9/2024).
Nel presente procedimento non si rinviene alcun accenno a tale pregiudizio o a tale utilità.
Alla luce delle prefate argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, atteso che i principi espressi sono da considerarsi ius receptum, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 27 novembre 2024.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 16 aprile 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face