CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27 del 16/04/2025 – A.S.D. Pallamano Femminile Cassano Magnago / FIGH / Handball Erice S.S.D. a r.

Decisione n. 27

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Marcello de Luca Tamajo - Relatore

Giuseppe Andreotta

Francesco Delfini

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2024, presentato, in data 30 dicembre 2024, dalla A.S.D. Pallamano Femminile Cassano Magnago, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco D’Alessandro e Giacomo Sgobba,

 contro

la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana,

nonché contro

l’Handball Erice S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Castelli,

per l'annullamento e/o la riforma

della decisione n. 05/2024, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGH, nell'ambito del proc.

n. 05/2024, pubblicata e notificata alle parti in data 4 dicembre 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale, irrogata con il C.U. n. 10 del 6 novembre 2024, che ha omologato la gara Cassano Magnago - AC Life Style Erice con il risultato di 5-0 in favore della Società AC Life Style Erice.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 19 febbraio 2025, i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Pallamano Femminile Cassano Magnago - avv.ti Francesco D’Alessandro e Giacomo Sgobba; l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIGH; l’avv. Carlo Castelli, per la resistente Handball Erice

S.S.D. a r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 30 dicembre 2024, la A.S.D. Pallamano Femminile Cassano Magnago (d’ora innanzi anche solo “Cassano”) ha adito il Collegio di garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione n. 05/2024, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGH, nell'ambito del proc. n. 05/2024, pubblicata e notificata alle parti in data 4 dicembre 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale, irrogata con il C.U. n. 10 del 6 novembre 2024, che ha omologato la gara Cassano Magnago - AC Life Style Erice con il risultato di 5-0 in favore della Società AC Life Style Erice.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara n. 80598 Cassano Magnago - AC Life Style Erice, disputatasi in data 2 novembre 2024, valevole per la 7ª giornata del Campionato di Serie A1 Femminile e conclusasi con il risultato sul campo di 21-21, in occasione della quale la A.S.D. Pallamano Femminile Cassano Magnago ha iscritto a referto l’atleta [omissis], asseritamente non in regola con le norme federali in materia di tesseramento alla data di svolgimento della gara.

1.1. In data 6 novembre 2024, con Comunicato Ufficiale n° 10, il Giudice Sportivo Nazionale della FIGH annullava il risultato acquisito sul campo omologando la gara con il risultato di 5 - 0 a tavolino in favore dell’A.C. Life Style Erice, dal momento che il nominativo della predetta atleta “non poteva essere iscritta a referto, in quanto il suo certificato medico era scaduto alla data del 1° novembre 2024 e, pertanto, quindi in posizione irregolare in occasione della data del 02/11/2024”. Pronunciandosi sul gravame interposto (inserito, invero, all’interno del testo di una PEC in cui si allegava documentazione a suffragio delle ragioni contrarie alle evidenze prese in considerazione dal  GS),  la  Corte  Sportiva  d'Appello  della  Federazione  Italiana  Giuoco  Handball,  con provvedimento reso in data 28 novembre 2024, lo ha rigettato, confermando la decisione del Giudice Sportivo Nazionale.

In accordo alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, al momento della consegna dell’elenco di gara con l’indicazione delle atlete appartenenti alla Cassano Magnago, veniva inserito a penna il nominativo della predetta atleta e, conseguentemente, iscritta a referto; alle ore 18:46, a gara già in corso, gli Uffici Federali provvedevano a scaricare, per gli opportuni controlli e adempimenti, il certificato di tesseramento della società ricorrente, nel quale non compariva il nominativo della citata atleta. Secondo informazioni assunte presso gli Uffici Federali, alle ore 20:37 del 2 novembre 2024, uno dei direttori di gara contattava per chiarimenti una dipendente della Federazione, in quanto, la compagine arbitrale era impossibilitata a redigere il referto web; in particolare, non essendo presente il nominativo dell’atleta nell’elenco dei tesserati disponibili, il suo nominativo non poteva essere telematicamente agganciato dagli arbitri per essere inserito nel referto web; senonché, la dipendente, contattata da uno dei Direttori di gara, previo accesso al gestionale federale, confermava, effettivamente, che l’atleta della società ricorrente non poteva essere iscritta a referto, in quanto il suo certificato medico era scaduto alla data del 1° novembre 2024 e, pertanto, in posizione irregolare in occasione della gara del 2 novembre 2024. Ha concluso la CSA, “a fronte di quanto precede, stante la carenza dell’obbligatorio certificato medico in corso di validità alla data dell’incontro in contestazione, il nominativo dell’atleta [omissis] risulta essere effettivamente stato inserito in modo irregolare nell’elenco gara e nel referto, violando la normativa federale in tema di tesseramento”.

2.         Ha proposto ricorso la Cassano Magnago, premettendo che, a fronte di istanza alla Federazione, non sarebbero stati forniti alla ricorrente il verbale dell’udienza della CSA, né la registrazione video della stessa, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di diritto rubricato “Vizi di diritto del procedimento federale - Eccesso di potere - Omessa costituzione delle parti - Omessa e/o falsa valutazione delle prove fondanti la decisione”.

La ricorrente eccepisce preliminarmente la circostanza che la CSA ha fondato il suo convincimento esclusivamente su presunte dichiarazioni della FIGH, che non si è costituita in giudizio, non ha depositato alcuna memoria difensiva, né i soggetti federali citati nella decisione sono stati ascoltati in udienza quali testimoni.

La decisione impugnata non avrebbe nemmeno valutato i documenti prodotti in giudizio dalla Cassano Magnago, tra cui l’evidenza del citato certificato medico emesso proprio lo stesso 2 novembre 2024 e caricato qualche ora prima sul portale federale.

Inoltre, la ricorrente evidenzia che l’art. 32 del Regolamento Organico Federale non prevede alcuna limitazione di tempo in merito all’ottenimento e/o al superamento della visita medico sportiva. Secondo la propria prospettazione, il certificato di idoneità medico sportiva può essere caricato sul portale della Federazione anche il giorno stesso della gara (ovviamente prima dello svolgimento della partita) e, ove mai ci fosse un’incongruenza tra il certificato scaricato dalla Federazione con quello fornito dalla società sportiva, ogni dubbio sarebbe fugato attraverso la verifica diretta dal portale federale di riferimento.

La ricorrente chiede, dunque, al Collegio di Garanzia:

- di annullare e/o riformare la decisione prot. n° 5/2024, assunta dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGH, depositata in data 4 dicembre 2024, e il presupposto Comunicato Ufficiale n. 10 del 6 novembre 2024 del Giudice Sportivo per le ragioni esposte in narrativa;

-           per l’effetto, di confermare il risultato acquisito sul campo di 21-21, con immediata riassegnazione di 1 punto in classifica in favore del Cassano Magnago;

-           di condannare la FIGH al rimborso della somma di € 150,00 versata quale sanzione accessoria;

-           la condanna della FIGH al rimborso del contributo per le spese di giustizia dinanzi alla CSA di € 600,00, nonché della somma di € 1.200,00 per contributo dell’odierno procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia.

2.1.      Si è costituita in giudizio la FIGH concludendo per il rigetto del ricorso ed in ogni caso per la sua improcedibilità/inammissibilità. Alle medesime conclusioni è pervenuta la Handball Erice SSD, ritualmente costituita in giudizio.

La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per la fondatezza del ricorso, chiedendo l’accoglimento del medesimo con rinvio.

 Considerato in diritto

In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.), questo Collegio non può esimersi dallo scrutinare l’eccezione sollevata dalla Federazione resistente in ordine all’inesistenza del reclamo di secondo grado per mancanza di sottoscrizione.

Già questa Sezione (decisione n. 12/2021 e n. 32/2022) è stata chiamata a decidere sull’eccezione preliminare riguardante la eccepita irregolarità formale del preavviso di reclamo di secondo grado in quanto carente del requisito della sottoscrizione e, dunque, privo della attestazione di autenticità del soggetto trasmittente, pur essendo stato inviato per tempo dalla PEC della società: «soccorrono nel caso di specie i princìpi sanciti da questa Sezione con la decisione n. 12/2021, ove si è stabilita, in virtù del rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui al comma 6, art. 2, CGS CONI, l’applicabilità al processo sportivo delle disposizioni di cui all’art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell’atto), ed alla L. 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi). In tal guisa, gli atti del processo sportivo, “per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici”. In quel frangente il Collegio ha evidenziato come la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v-bis, CAD), quale sistema di comunicazione - valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 - sia in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti. La medesima giurisprudenza di questa Sezione, con specifico riferimento all’obbligo di sottoscrizione degli atti, ha chiarito, inoltre, che “non è da trascurare che l’ordinamento giuridico statale è improntato al formalismo giuridico inteso quale elemento di idoneità di atti e negozi a produrre effetti giuridici vincolanti, con la conseguenza che la mancanza di presupposti formali inficia la sostanza dei provvedimenti. È quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, più volte e recentemente proprio in tema di sottoscrizione di atti, affermando che “la sottoscrizione  di un provvedimento amministrativo costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire con certezza la riferibilità dell'atto al suo autore, è da considerare vizio insanabile che ne determina la nullità” (T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 15 giugno 2020, n. 186); orbene, a nessuno sfugge che gli atti dell’ordinamento sportivo e del processo sportivo sono atti amministrativi, tant’è che si discute di attività giustiziale e non giurisdizionale (si veda, sul punto, la decisione di Questa Sezione, n. 31/20), per la qual cosa pertinente è il richiamo alla citata giurisprudenza in punto di atti formali, che, unitamente alla disciplina processualistica in ambito civile, costituiscono i due binari su cui innervare i principi cardine dell’ordinamento di settore”. Così ragionando, dunque, è fuor di dubbio, nel caso che occupa quest’oggi il Collegio, che il preavviso di reclamo sia un atto di impulso del processo che si celebra dinnanzi al Giudice Sportivo (sia esso Nazionale o Territoriale) e che, in quanto tale, debba rispettare quei requisiti di sostanza e forma previsti dalla regolamentazione processuale del CONI e della Federazione» (nel caso di specie, era stata caducata l’intera validità del procedimento).

Sul punto è d’uopo ribadire che, «Posto che la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v- bis, CAD), quale sistema di comunicazione – valido per la notificazione degli atti processuali ex l. n. 53 del 1994 – è in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti e che, invece, la firma digitale consente di riferire l’impugnazione all’autore della stessa, essendo pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell’applicazione del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) al processo civile, come normativamente previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2010 (e consequenzialmente al processo sportivo in virtù del rinvio di cui al comma 6, art. 2, CGS del CONI), la sottoscrizione dell’atto, di proprio pugno o mediante firma digitale, non può essere sostituita dalla trasmissione dell’atto» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 66/2022).

Questo Collegio ha già più volte richiamato, sul punto, l’orientamento della Suprema Corte, per cui, «in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in ordine alla possibilità di proporre impugnazioni tramite PEC...la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la specifica rilevanza dell’accertamento dell’identità di colui che sottoscrive l’atto, con particolare riguardo agli atti di impugnazione, sicché la procedura di deposito assume una funzione essenziale, strumentale alla verifica delle legittimazione di colui che propone l’impugnazione». E ancora: «la firma digitale, dunque, al pari del documento cartaceo, consente di riferire l’impugnazione all’autore della stessa. La sua assenza...non può ritenersi superata dalla sola certezza della provenienza dell’atto, nel caso garantita dall’uso di una casella di posta certificata» (Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 24714/2021).

Se ne trae che il mezzo di trasmissione dell’atto di appello (nel caso di specie, una mera PEC nel cui corpo sono inserite delle generiche eccezioni alla decisione di primo grado) non è idoneo ad assolvere le funzioni proprie della sottoscrizione e il requisito della firma dell’atto non si traduce in un onere formale eccessivo o sproporzionato nei confronti dell’associato o incompatibile con il carattere non tecnico della difesa. Il ricorso alla CSA è stato, infatti, inoltrato alla stessa a mezzo posta elettronica dal presidente dell’affiliato e senza la firma del ricorso stesso.

Logica conseguenza è l’inesistenza del precedente ricorso di fronte alla Corte Sportiva d’Appello e, dunque, l’inammissibilità del presente procedimento per mancato assolvimento del grado di giustizia endofederale, atteso che, anche in virtù del noto rinvio esterno ai principi del processo civile di cui all’art. 2, c. 6, CGS CONI, un ricorso non firmato è un ricorso inesistente. L’inesistenza (ma così anche la nullità assoluta) sono rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, e travolgono ogni atto successivo del procedimento.

La questione pregiudiziale sin qui scrutinata è assorbente rispetto ai motivi di ricorso e conduce all’inammissibilità del medesimo con ogni conseguenza in ordine al regolamento delle spese di lite, anche in considerazione dei costanti orientamenti di questo Collegio in argomento.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGH, ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della S.S.D. Handball Erice.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 febbraio 2025.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Vito Branca         F.to Marcello De Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 16 aprile 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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