CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31 del 20/05/2025 – A.C. Mestre S.S.D. a r.l. / FIGC / F.C. Bassano S.S.D. a r.l.
Decisione n. 31
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Canale - Relatore
Piero Floreani
Angelo Maietta
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2025, presentato, in data 8 marzo 2025, dalla A.C. Mestre S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché contro
la F.C. Bassano S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Rebecchi,
per l’annullamento/revoca
della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0116/CSA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0154/CSA/2024-2025), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 gennaio 2025 e, quanto alle motivazioni, in data 7 febbraio 2025, con la quale è stato accolto il reclamo promosso dalla F.C. Bassano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, assunta con C.U. n. 72 del 24 dicembre 2024 (che, in accoglimento del reclamo della A.C. Mestre S.S.D., in relazione alla gara Bassano - Mestre, disputata in data 8 dicembre 2024, aveva inflitto alla F.C. Bassano S.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3) e, per l'effetto, è stata disposta la prosecuzione della suddetta gara, a partire dal momento della sospensione, con le medesime sanzioni disciplinari irrogate sul campo dal direttore di gara prima della sospensione; nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 9 aprile 2025, il difensore della parte ricorrente - A.C. Mestre S.S.D. a r.l. - avv. Mattia Grassani; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. Leonardo Rebecchi, per la resistente F.C. Bassano S.S.D. a r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Canale.
Ritenuto in fatto
1. La Corte Sportiva d'Appello della FIGC, III Sezione, con decisione numero 0116/CSA-2024- 2025, accoglieva il reclamo proposto dalla Società F.C. Bassano Virtus S.S.D., in data 6 gennaio 2025, avverso la decisione del Giudice Unico Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al C.U. n. 72 del 24 dicembre 2024.
I fatti che avevano dato luogo al procedimento disciplinare, conclusosi in primo grado con la sanzione inflitta alla società sportiva F.C. Bassano Virtus S.S.D., sono ampiamente descritti nella decisione della Corte Sportiva di Appello e ad essi nel dettaglio si rinvia.
In sintesi, era accaduto che, nel corso dell'incontro sportivo del Campionato di Serie D, Girone C, Bassano - Mestre, disputato l'8 dicembre 2024, al 34° minuto del primo tempo, l'Assistente Arbitrale numero 1 aveva accusato un infortunio alla schiena, che gli impediva di proseguire la gara.
L’arbitro, di conseguenza, sospendeva la partita, in attesa di reperire, nei termini regolamentari, un altro assistente.
Dai due referti arbitrali (infatti, al primo referto, seguiva un “supplemento” più dettagliato) si evince che l’arbitro, nello spogliatoio, aveva informato capitani e dirigenti delle due squadre che la partita avrebbe potuto continuare “con assistenti di parte a meno che non venissero trovati degli assistenti presenti all'impianto, tramite annuncio”.
A seguito del pubblico annuncio era, pertanto, individuato, tra il pubblico presente in tribuna, un AE, che scendeva negli spogliatoi e si qualificava come appartenente all'OTR. L’arbitro nel referto precisava che la società Bassano si opponeva a tale soluzione in quanto non riteneva opportuno far fare da AA una persona proveniente dalla tifoseria al seguito della Società Mestre.
L'arbitro comunicava allora che, a termini di regolamento, la partita avrebbe potuto proseguire con due assistenti di parte, che le due società avrebbero dovuto mettere a disposizione.
Secondo il referto arbitrale, le due società di comune accordo tra di loro non avevano voluto seguire tale procedura e non c'era stato modo di dare prosieguo alla gara in quanto esse volevano degli “assistenti ufficiali”.
In considerazione della posizione asseritamente assunta da entrambe le squadre, l'arbitro rientrava in campo e interrompeva l'incontro con il triplice fischio.
Si legge nel referto (in particolare nel supplemento), che le due società si erano rifiutate di mettere per iscritto la loro volontà di non proseguire la gara.
L'arbitro, infine, precisava di non aver avuto la possibilità di prendere il nominativo e i dati personali dell'associato che si era offerto di svolgere le funzioni di AA, in quanto la società Bassano si era opposta alla prosecuzione della gara con la persona suindicata.
All’esito del giudizio di primo grado, riconosciuta dal primo Giudice la responsabilità esclusiva (nella forzata interruzione della partita) della Società Bassano, quest’ultima era stata sanzionata disciplinarmente, con la perdita della gara con il punteggio di 0-3.
2. La Corte Sportiva d’Appello della FIGC accoglieva, con la decisione in premessa indicata e con ampia motivazione, il reclamo della Società Bassano e, per l’effetto, disponeva la prosecuzione della gara, a partire dal momento della sospensione, con le medesime sanzioni disciplinari irrogate sul campo dal direttore di gara prima della sospensione.
In particolare, la Corte d'Appello, dopo aver ricostruito i fatti attraverso la refertazione della gara e le deduzioni delle parti, riteneva che l'arbitro non si fosse attenuto, come avrebbe invece dovuto fare, alle disposizioni dell'articolo 67, commi 7, 8, 9, NOIF FIGC.
Le citate norme prescrivono chiaramente, secondo il Giudice d’appello, che spettasse all’arbitro “cercare di reperire altro Ufficiale che potesse sostituire l'assistente infortunatosi e, nell'ipotesi di sua individuazione, proseguire la gara, ovvero, in caso contrario, ricorrere ad assistenti di parte, sempre al fine di riprendere la partita”.
In buona sostanza, secondo il Giudice d’appello, l’Arbitro doveva portare a compimento la identificazione e l’accertamento della idoneità dell’assistente (che aveva pure mostrato la tessera A.I.A.), non doveva curarsi o comunque lasciarsi condizionare dalle proteste del Bassano e doveva comunque disporre, accertata l’idoneità dell’assistente (ovvero, in caso di inidoneità di questi, dopo aver nominati i due assistenti di parte), la ripresa della partita.
In conclusione, per il Giudice d’appello, fu la condotta dell’Arbitro, non conforme alle norme regolamentari, ad aver influito in modo determinante sulla mancata ripresa della gara successivamente all’infortunio occorso all’Assistente.
3. Avverso la descritta decisione della Corte Sportiva d’Appello si è gravata davanti a questo Collegio di Garanzia la Società A.C. Mestre SSD, con ricorso ex art. 59 Codice di Giustizia CONI, esponendo le seguenti doglianze:
- Violazione degli artt. 44 e 71 CGS – FIGC e dell’art. 115 c.p.c.;
- Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
- Erronea applicazione dell’art. 67 NOIF e della regola n. 6 del giuoco del calcio; Chiede, in conclusione:
- in via principale, annullare o revocare, senza rinvio, la decisione n. 0116/CSA-2024-2025 della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta;
- in via subordinata, annullare o revocare, con rinvio, la decisione n. 0116/CSA-2024-2025 sopra richiamata e, per l'effetto, rimettere gli atti alla medesima Corte Sportiva d'Appello per il nuovo esame di merito della fattispecie, in applicazione del principio di diritto che verrà sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.
Nel presente giudizio, introdotto dalla Società A.C. Mestre S.S.D. a r.l., si sono costituite sia la Società F.C. Bassano S.S.D. a r.l. che la FIGC: entrambi hanno chiesto dichiararsi inammissibile, o comunque infondato, il ricorso della società Mestre. La società F.C. Bassano ha, altresì, eccepito la mancanza (comportante invalidità giuridica) dell’atto introduttivo, per difetto di sottoscrizione.
All’udienza del 9 aprile 2025 erano presenti l’avv. Mattia Grassani, per l’A.C. Mestre S.S.D. a r.l.; l’avv. Leonardo Rebecchi, per la F.C. Bassano S.S.D. a r.l.; l’avv. Giancarlo Viglione, per la FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport.
Gli avvocati Grassani e Rebecchi hanno confermato oralmente le rispettive conclusioni scritte, l’avv. Viglione, per la FIGC, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o comunque la sua infondatezza, mentre il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
4. La prima questione sulla quale il Collegio è chiamato a decidere è quella relativa alla eccepita (dalla Società F.C. Bassano) nullità dell’atto introduttivo del presente giudizio, per difetto di sottoscrizione del legale patrocinatore della società AC Mestre S.S.D.
La sottoscrizione è, infatti, requisito ordinariamente essenziale per garantire la validità ed efficacia dell’atto, atteso che ne garantisce, oltre che l’esistenza della volontà (del sottoscrittore), anche la sicura provenienza.
Nel caso di specie l’eccezione è infondata, atteso che l’atto risulta sottoscritto dall’avv. Grassani, come si evince dal timbro generato digitalmente, apposto in calce sia all’atto, sia alla procura alla lite. A parte la detta dirimente constatazione, si rileva, altresì, che il ricorso in parola è stato trasmesso con posta certificata: a maggior ragione tale circostanza consente di ascrivere la paternità dell’atto al titolare della posta certificata, cioè all’avv. Grassani.
A parte tutto ciò - e già sarebbe sufficiente per dichiarare l’infondatezza dell’eccezione -, va poi osservato che l’atto ha raggiunto il proprio scopo, incardinando il ricorso davanti a questo Collegio, con le formalità e le tempistiche previste.
Il ricorso è, tuttavia, inammissibile.
Anche di recente (decisione n. 14/2025), questo Collegio ha ribadito che «gli è precluso il potere di sindacare le doglianze che richiedono una rivisitazione dei fatti già tutti sottoposti all'esame dei giudici endofederali.
Infatti, la disposizione di cui all'articolo 54, comma uno, del Codice della giustizia sportiva del Coni vi statuisce che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazioni di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'Organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato l'annullamento delle pronunce che risultino viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione o insufficienza della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificamente censurata.
Inoltre, in virtù del richiamo che l'articolo 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del Coni opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio intende uniformarsi a quanto disposto dall'articolo 360 del codice di procedura civile che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, configura un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente indicati. Nei consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l'ordine dei gradi di giustizia e travalicherebbe i poteri decisori del Collegio, per come espressamente previsti dall'articolo 54, comma 1, del Codice della giustizia sportiva del Coni (si veda, ex multis, Collegio di garanzia, SSUU, decisione numero 93 /2017)».
Nel solco della propria giurisprudenza - e prima e più autorevolmente di essa, della giurisprudenza della Corte di Cassazione - questo Collegio non può pronunciarsi su asserite violazioni di diritto, che costituiscono in realtà apprezzamenti su elementi probatori o, comunque, sugli elementi di fatto già vagliati dai giudici di merito.
5. Nella vicenda in esame, il referto arbitrale, valutato dal Giudice d’appello, ha assunto un rilievo determinante, sul piano probatorio e per la ricostruzione degli accadimenti.
Il fatto che al primo referto sia seguito un c.d. “supplemento”, più circonstanziato, non depone positivamente ed anzi è sintomatico di una condotta dell’arbitro che, come correttamente rilevato e motivato dal Giudice dell’appello, è apparsa incerta, tentennante, formalmente inadeguata e verosimilmente condizionata dalla concitazione che nello spogliatoio era seguita alla sospensione della partita.
Traspare, dalla descrizione dei fatti, cristallizzata nei “due” referti, la mancanza della necessaria autorità e della determinazione, qualità queste che si devono naturalmente esigere da un Direttore di gara.
L’arbitro - come esattamente motivato dal Giudice dell’appello, che attraverso il referto arbitrale ha colto le criticità della condotta del direttore di gara - aveva il dovere, e ne aveva anche l’autorità, di nominare, se idoneo, l’assistente che si era volontariamente presentato, senza preoccuparsi di ciò che negli spogliatoi eccepivano i capitani e i dirigenti delle due squadre: la questione andava, infatti, risolta sul campo di gioco; ovvero, se avesse ritenuto inidoneo l’assistente volontario, doveva proseguire la partita con gli assistenti forniti da entrambe le squadre.
In conclusione, nessun vizio di legittimità è dato rinvenire nella decisione assunta dal Giudice d’appello, che ha motivato ampiamente le proprie conclusioni, del tutto logiche, coerenti e conformi alle norme regolamentari richiamate nella decisione d’appello. L’arbitro, com’è prescritto, doveva chiamare sul campo di giuoco le squadre e gli assistenti forniti da entrambe le parti; a quel punto delle due l’una: o la partita avrebbe ripreso il regolare svolgimento, o le squadre, una o entrambe, si sarebbero assunte la piena responsabilità di disattendere la disposizione del direttore della gara e le norme regolamentari, con le inevitabili conseguenze disciplinari.
Alla luce di quanto precede, non ravvisandosi nella decisione del Giudice dell’appello alcuno dei vizi di legittimità di cui all’art. 54, 1° comma, del CGS, il ricorso della società A.C. Mestre deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC, ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della F.C. Bassano S.S.D. a r.l..
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Canale
Depositato in Roma, in data 20 maggio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face