CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21 del 20/03/2025 – omissis / FIP

Decisione n. 21

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Wally Ferrante

Barbara Marchetti

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2025, presentato, in data 17 gennaio 2025, dal sig. [omissis], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell’avv. Fabio Pennisi, che lo rappresenta e difende,

contro

la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del Presidente in carica, elettivamente

domiciliata in Roma, via C. Ferrero di Cambiano, n. 82, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Guarino, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Paola Maria Angela Vaccaro,

avverso

la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), di cui al Comunicato Ufficiale n. 413 del 18 dicembre 2024, che ha rigettato il reclamo proposto dal sig. [omissis] avverso la decisione del Tribunale Federale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 25 luglio 2024, che ha inflitto la sanzione disciplinare della inibizione di un anno, fino al 25 luglio 2025.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 18 febbraio 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Fabio Pennisi; gli avv.ti Giancarlo Guarino e Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

Ritenuto in fatto

1.         - La Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (in prosieguo anche FIP) ha avviato procedimento disciplinare n. 59/2024 nei confronti del sig. [omissis], Presidente del Comitato Regionale [omissis], per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, a seguito della nota del 5 aprile 2024 del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione a firma del Responsabile della Direzione Internal Auditing Corporate Compliance di Sport e Salute S.p.a., redatta in base alla convenzione tra la FIP e Sport e Salute S.p.a. per l’erogazione di servizi di audit.

Come risulta dall’atto di deferimento, negli indicati documenti si rappresentava l’esistenza di: “conflitti di interesse nella gestione delle pratiche oggetto di indagine, affidamenti negli anni 2021, 2022, 2023 alla [omissis] e alla [omissis], realizzatesi nella mancata disclosure dei rapporti di affinità con gli aggiudicatari ai consiglieri componenti del Consiglio Direttivo del CR [omissis] ed agli Organi Federali, nella conseguente mancata astensione dalle relative delibere, nel mancato rispetto delle procedure in termini di modalità e tempistiche, alla luce dell’assenza di un’indagine di mercato e dell’indicazione delle modalità di selezione delle società incaricate, in spregio ai principi Statutari e del Codice Etico, e non ultimo nel comportamento oppositivo e provocatorio in fase di indagine, posto in essere con il rifiuto ad essere ascoltato dalla Procura Federale su erronei presupposti, allo stesso più volte chiariti come non fondati”.

Nel corso delle indagini si è proceduto all’audizione di soggetti facenti parte del Consiglio direttivo del Comitato Regionale [omissis], i quali hanno dichiarato “di non essere a conoscenza delle particolari procedure da seguire per l’affidamento di incarichi a società e/o a professionisti nell’ambito delle attività loro proprie quali consiglieri del CR [omissis], e di ritenere come non di loro competenza, ma degli specifici impiegati e professionisti del CR l’attività burocratica necessaria all’istruzione delle varie pratiche, lasciando a loro il solo compito di procedere alle votazioni delle delibere all’ordine del giorno; ... di non essere a conoscenza dei rapporti di affinità di 1 grado del Pres.te del CR [omissis] con la Sig.ra [omissis] (compagna del figlio [omissis]), né di essere stati informati sul punto dal Presidente, conseguentemente mai astenutosi nelle relative delibere di affidamento”.

La Procura Federale ha convocato anche il sig. [omissis], che in due occasioni (30 aprile 2024 e 6 maggio 2024) ha chiesto un differimento dell’audizione per la sua indisponibilità. Il 10 maggio 2024 il [omissis], nel corso dell’audizione svoltasi a mezzo Teams, si è rifiutato di rendere dichiarazioni e di firmare il relativo verbale, affermando la necessità della registrazione. Non si è poi presentato all’audizione fissata per il 20 maggio 2024.

Ha fatto seguito a ciò l’emissione di un atto del 25 giugno 2024 della Procura Federale, di intendimento di deferimento, con assegnazione del termine di 7 giorni per la presentazione di difese.

Il 2 luglio 2024, il [omissis] ha presentato domanda di accesso a una serie di atti e precisamente a: “delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro con cui veniva revocato all’odierno istante l’incarico di coordinatore delle attività territoriali svolte dal Settore squadre nazionali nell’ambito del Progetto Academy”; “delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro con cui veniva conferito all’Ufficio Internal Auditing e Corporate Compliance di Sport e Salute S.p.A., nella persona del Responsabile della Direzione [omissis], l’incarico di redigere una relazione intitolata “Verifica su CR [omissis]”, riguardante un presunto conflitto di interesse in capo al Sig. [omissis], in qualità di Presidente del Comitato Regionale [omissis] della FIP in riferimento agli incarichi affidati dal predetto Comitato alla società [omissis], e alle possibili correlazioni con gli affidamenti alla ditta individuale [omissis] negli esercizi 2021, 2022, 2023”.

La Federazione ha inviato quanto richiesto.

Il 3 luglio 2024, la Procura ha attuato il deferimento del [omissis] innanzi al Tribunale Federale.

2.         - In data 8 luglio 2024, il sig. [omissis] ha ricevuto l’avviso della fissazione di udienza innanzi al Tribunale Federale per il giorno 25 luglio 2024.

Il 25 luglio 2024 si è celebrata l’udienza.

Il sig. [omissis] ha dichiarato di non accettare il contradditorio a causa della violazione degli artt. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e 108 del Regolamento di Giustizia FIP, per il mancato rispetto del termine di comparizione di 20 giorni. Ha rilevato, inoltre, l’irritualità della notifica dell’avviso, effettuata a mezzo semplice e-mail, anziché con posta elettronica certificata.

In esito all’udienza, il Tribunale Federale, respinta ogni questione preliminare, ha irrogato al [omissis] la sanzione dell’inibizione per 1 anno, per la violazione degli artt. 2 e 44 del Reg. di Giustizia.

Il Tribunale ha evidenziato che dall’atto di deferimento risultano “...da un lato evidenti violazioni procedurali, oltre che dei principi di imparzialità e trasparenza, che il deferito poneva in essere, in virtù della propria carica di presidente del Comitato Regionale [omissis], nell'affidamento di incarichi a due società (la “[omissis]” e la "[omissis]") per la gestione, l'assistenza tecnica e [a progettazione di "iniziative ed eventi promozionali sul territorio lombardo", e dall'altro dell'aver omesso di comunicare ai Consiglieri l’esistenza di propri rapporti professionali e di affinità con soci della prima società, e di interessi professionali con l’amministratore della seconda”.

Il Giudice Federale di primo grado ha, inoltre, sottolineato di ritenere rilevante che i consiglieri del Comitato Regionale della [omissis], sentiti in fase di indagine, hanno dichiarato di non essere stati coinvolti e di non essere stati a conoscenza dei rapporti tra il [omissis] e i soci delle società [omissis] e la [omissis].

Da qui la conclusione secondo cui la mancata comunicazione ai  consiglieri e la mancata astensione in sede di adozione delle delibere di affidamento costituiscono evidenti violazioni dei principi di imparzialità e trasparenza e di lealtà e correttezza di cui all’art. 44 R.G. FIP.

Il Tribunale, infine, ha ritenuto sanzionabile, ai sensi degli artt. 2 e 44 R.G. FIP, il comportamento del [omissis], rifiutatosi ripetutamente e senza validi motivi, benché regolarmente convocato, di presentarsi innanzi ai rappresentanti della Procura Federale.

3.         – Il [omissis] ha, quindi, richiesto accesso a ulteriore documentazione, inerente al rapporto tra la Federazione e Sport e Salute S.p.a.

La richiesta è stata respinta, giacché il Segretariato Generale ha invitato il ricorrente a formulare la relativa istanza al giudice Federale d’Appello.

Ne è seguito ricorso al Tar, che ha poi accolto in parte l’istanza di accesso.

 4.         - Il 16 settembre 2024, il sig. [omissis] ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello. Il reclamo è stato discusso all’udienza del 3 dicembre 2024.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 413 del 18 dicembre 2024, la Corte Federale ha respinto l’appello.

5.         - Avverso la decisione della Corte Federale d’Appello il sig. [omissis] ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

5.1       - Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto: “Violazione dell’art. 3.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e dell’art. 3.3 dei Principi di Giustizia Sportiva –Violazione e/o falsa applicazione dei commi 1,2 e 4 dell’art. 4 del Regolamento di Giustizia della FIP, che recepiscono i commi 1,2,4 dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI – Omessa motivazione”. Il ricorrente ha affermato l’illegittimità delle convocazioni per le audizioni a firma del Segretario Generale, a cui non spetterebbe alcun potere di convocare i tesserati. Tale potere spetterebbe unicamente all’Organo inquirente.

La convocazione sarebbe nulla, per cui la mancata convocazione non potrebbe condurre all’irrogazione di una sanzione.

Per tale via, inoltre, le vicende del [omissis] sarebbero divenute di dominio della segreteria Federale.

Il ricorrente ha, quindi, denunciato la violazione del diritto di difesa, del principio di separazione dei poteri e della riservatezza.

5.2       - Con il secondo mezzo, il ricorrente ha denunciato: “Violazione dell’art. 32, comma 2, lett. i) dello Statuto Federale, dell’art. 120.3 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 3.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti Federale delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dell’art. 3.3 dei Principi di Giustizia Sportiva, dell’art. 32.6 dello Statuto Federale, in recepimento dell’art. 3.3, lett. c) dei Principi fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA”.

Il ricorrente ha rilevato che i componenti della Procura Federale sono stati nominati dal Presidente Federale, laddove lo Statuto prevede che le altre cariche non elettive sono conferite dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

La Corte Federale d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto infondata la relativa censura sollevata dal reclamante, sulla base dell’argomento secondo il quale il Consiglio Federale ha conferito al Presidente mandato per la nomina dei componenti degli organi di giustizia Sportiva, degli organi di giustizia Federale e della Procura Federale.

5.3       - Il terzo motivo è diretto a far valere: “Violazione dell’art, 113 e 127.5, del Regolamento di Giustizia FIP, dell’art. 47.5 del Codice di giustizia Sportiva, dell’art. 3.3 dei Principi di Giustizia Sportiva e 6 dell’art .3.6 del Codice di Giustizia Sportiva in tema di riservatezza – Violazione del comma 7 dell’art.116 R.G. omessa/errata valutazione delle prove determinanti”.

Il ricorrente ha lamentato il fatto che l’atto di deferimento sia stato trasmesso agli altri componenti del Consiglio direttivo, che non erano indagati, né denuncianti.

Il non dovuto coinvolgimento dei membri del Consiglio direttivo importerebbe ulteriore violazione dell’art. 3, comma 3, dei Principi di Giustizia Sportiva e dell’art. 3, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in materia di tutela della riservatezza.

5.4       - Con il quarto motivo, il ricorrente ha rilevato: “Violazione/errata applicazione degli artt.2 della Costituzione 4, 85, 86 108, 111, Comma 1 e 114, comma 2, del Regolamento di giustizia FIP e degli artt. 2,29 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI – Nullità dell’intero procedimento disciplinare e della decisione impugnata”.

La segreteria del Tribunale Federale, in data 8 luglio 2024, ha dato avviso dell’udienza fissata per il giorno 20 luglio 2024.

Non sarebbero state rispettate le previsioni dell’art. 108 del Regolamento di Giustizia Federale e dell’art. 129 del Codice di Giustizia Sportiva, per le quali tra la data di comunicazione dell’udienza e la celebrazione di essa devono intercorrere almeno venti giorni.

Sarebbero prive di fondamento le argomentazioni spese al riguardo nella decisione impugnata, secondo le quali non sarebbe prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto di tale termine e il mancato rispetto del termine non avrebbe leso in alcun modo il diritto di difesa del [omissis], che, nella fase delle indagini e dei giudizi, avrebbe mantenuto un atteggiamento passivo, essendosi limitato a denunciare la violazione del termine.

Non avrebbe poi alcun rilievo il richiamo  al  previsto potere del Presidente del Collegio di abbreviazione dei termini, giacché tale potere non sarebbe stato esercitato.

Il Tribunale Federale avrebbe, inoltre, emesso la decisione nonostante la presentazione di istanza di differimento formulata dall’odierno ricorrente all’udienza del 25 luglio 2024.

La decisione del Tribunale Federale sarebbe, pertanto, nulla.

5.5       - Con il quinto motivo, è affermata: “Incompetenza del giudice federale a pronunciarsi sugli addebiti formulati nell’atto di deferimento – violazione del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice”.

Le condotte addebitate al ricorrente sarebbero del tutto estranee all’ordinamento sportivo.

Per gli affidamenti inferiori ai 20.000,00 Euro, elevati poi a 40.000,00, non sarebbe prevista alcuna particolare procedura.

Non sarebbe dato comprendere di cosa dovessero essere informati i componenti del Consiglio. L’irrogazione  delle  sanzioni  sarebbe,  in  effetti,  avvenuta  sulla  base  di  fattispecie  aperte  e indeterminate quali quelle di cui agli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia FIP. Tali norme non potrebbero essere utilizzate quali norme incriminatrici autonome e i comportamenti incriminati non potrebbero essere qualificati come violativi del principio di lealtà e correttezza, essendo del tutto irrilevanti sul piano disciplinare, attenendo semmai al rapporto di consulenza tra il Comitato Regionale e società terze.

5.6       - Con il sesto motivo, il ricorrente ha evidenziato: “Omessa pronuncia da parte della Corte di Appello Federale della FIP circa le circostanze emerse dall’esame della documentazione esibita dalla FIP in corso di giudizio di reclamo a seguito della sentenza del Tar Lazio ed acquisita nel giudizio di reclamo”.

Con tale motivo, il ricorrente ha ricostruito alcuni aspetti della vicenda, attinenti anche ai rapporti tra la Presidenza della Federazione e Sport e Salute S.p.a. e all’affidamento ad essa dell’attività di audit, che, secondo il ricorrente, potrebbero indurre a pensare che essa sia nata anche in ragione del fatto che il [omissis], Presidente del Consiglio Regionale della [omissis], non abbia appoggiato la ricandidatura del Presidente Federale.

Ne sarebbe derivata anche l’assunzione di condotte da parte degli uffici federali poste in essere in totale spregio delle norme sul procedimento amministrativo.

La Corte Federale d’Appello avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione e di pronunciarsi su una serie di elementi dedotti al riguardo dall’odierno ricorrente, desumibili anche dalla documentazione in relazione alla quale era stato esercitato il diritto di accesso.

5.7       - Il ricorrente ha, infine, dedotto: “Violazione dell’art. 4.2 e dell’art. 21.1 r.g. in riferimento alla sanzione irrogata per la presunta mancata cooperazione con la procura federale. – violazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”. Sarebbe privo di fondamento l’argomento utilizzato dai Giudici d’appello ai fini della conferma della sanzione irrogata dal Tribunale Federale, secondo la quale l’odierno ricorrente avrebbe violato le norme (art. 4 Reg. Giust. FIP) che impongono alle parti di cooperare con gli organi di giustizia federale per la realizzazione della ragionevole durata del processo, giacché il tesserato si sarebbe limitato a richiedere l’osservanza delle garanzie difensive riservate all’incolpato.

Nessun obbligo di cooperazione sussisterebbe, comunque, nei confronti della Procura Federale, essendosi a più riprese riconosciuto all’incolpato anche il c.d. “diritto alla menzogna”.

5.8       - Il ricorrente ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia annullata la decisone della Corte Federale d’Appello, con proscioglimento del sig. [omissis].

Con vittoria di spese del giudizio.

6.         - Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.

7.         - Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2024 sono stati senti i difensori delle parti, che hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, a causa della violazione dei termini di comparazione innanzi al Tribunale Federale denunciata con il quarto motivo di ricorso.

La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.

Considerato in diritto

8.         - Assume carattere pregiudiziale e necessariamente assorbente il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto, nel giudizio innanzi al Tribunale Federale, delle previsioni dell’art. 108 del Regolamento di Giustizia Federale e dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo le quali tra la data di comunicazione dell’udienza e la celebrazione della stessa devono intercorrere almeno venti giorni.

8.1       - Risulta dagli atti, e non è contestato, che tra la comunicazione dell’avviso di udienza innanzi al Tribunale Federale e l’udienza così fissata sia intercorso un numero di giorni inferiore a venti. La segreteria del Tribunale, infatti, in data 8 luglio 2024 ha dato avviso dell’udienza fissata per il successivo giorno 25 luglio 2024.

8.1.      2 - Il Tribunale Federale, prontamente investito della questione dall’odierno ricorrente, che ha anche chiesto un rinvio dell’udienza, ha ritenuto di superarla richiamando la possibilità per il Presidente del Collegio di disporre l’abbreviazione dei termini, purché sia assicurato all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa e rilevando, altresì, che non sarebbero risultati in atti richieste di rinvio, motivate da eventuali difficoltà o impossibilità di predisporre per la data indicata un’adeguata tutela.

8.1.3 - La questione è stata riproposta dall’odierno ricorrente in sede di reclamo.

La Corte Federale d’Appello ha evidenziato che le norme relative al termine di venti giorni di cui si è detto non sono accompagnate da alcuna previsione di sanzione in caso di mancato rispetto del termine.

La Corte, al riguardo, ha aggiunto che “...il mancato rispetto del termine di cui all'art. 108 co. 2 R.G. non ha comportato alcuna coartazione dei diritti defensionali del [omissis] il quale, anche nella fase predibattimentale di primo grado, cosi come nella fase delle indagini della Procura Federale, ha mantenuto una posizione meramente passiva non attivando alcuna linea propositiva per contrastare l'assunto accusatorio, limitandosi ad affermare che il solo fatto del mancato rispetto del termine minimo per la fissazione dell'udienza avanti al Tribunale Federale lo aveva messo nelle condizioni di non potersi adeguatamente difendere. Posizione peraltro mantenuta anche all'udienza avanti al Tribunale Federale quando la difesa dell'attuale reclamante dichiarava di "non accettare il contraddittorio”.

La Corte Federale ha ritenuto, in particolare, di escludere l’applicabilità al caso di specie dei principi espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 100/2021, e ha ritenuto che il [omissis] “sia stato comunque messo nelle condizioni di adeguatamente difendersi in ogni stato e grado del procedimento e che il mancato rispetto del termine più volte richiamato in assenza di una espressa sanzione di nullità del procedimento stesso non possa giustificare l'accoglimento della richiesta di nullità dell’intero procedimento come articolata dal reclamante, il quale, tra l'altro, avrebbe potuto ben richiedere un differimento della data dell'udienza avanti al Tribunale Federale con apposita istanza eventualmente da presentare nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione della fissazione della data dell'udienza e il giorno dell'udienza stessa onde consentire al Tribunale Federale di valutare la suddetta istanza da ogni prospettiva e sotto ogni profilo”.

8.2.      - Il motivo è fondato.

8.2.1.   - La giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia, con la sentenza n. 100 del 21 novembre 2021 delle Sezioni Unite, i cui principi la Corte Federale ha ritenuto non applicabili alla fattispecie in esame, ha affermato in modo inequivocabile l’assoluta necessità del rispetto del termine minimo previsto per la comparizione delle parti. E ciò ha affermato ritenendo di diretta applicazione la norma dell’art. 29, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, per la quale tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. La norma in questione, pertanto, è stata ritenuta applicabile anche in assenza di previsioni in ambito federale.

Nel caso di specie, il principio affermato dalle Sezioni Unite deve ritenersi a maggior ragione applicabile dato che la previsione del Codice di Giustizia Sportiva CONI si ritrova anche nel Regolamento di Giustizia della Federazione, che, all’art. 108, prevede espressamente il termine che, nel caso in questione, risulta violato.

Né si può ritenere la eventuale violazione di tale termine, posto a difesa della parte sottoposta al procedimento disciplinare, priva di effetti sostanziali.

La giurisprudenza della S.C. ha avuto modo, in proposito, di affermare che la violazione del termine assegnato alle parti per l’esplicazione delle difese implica di per sé la nullità della sentenza,  per  l’impedimento  frapposto  alle  parti  di  svolgere  pienamente  il  diritto  di  difesa (Cassazione civile, Sez. Un.,  25 novembre  2021, n.  36596;  sulla rilevanza oggettiva della violazione dei termini a difesa, indipendentemente dall’effettiva lesione del diritto di difesa delle parti, anche Cass. civ., sez. III, ord. 11 dicembre 2024, n. 32016).

Sulla stessa linea si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2022, n. 8463).

L’affermazione della Corte Federale d’Appello, peraltro non verificabile in concreto, secondo la quale l’incolpato nel giudizio di primo grado avrebbe avuto comunque la possibilità di esplicare pienamente le proprie difese, nonostante la violazione del termine di comparizione, non può quindi, in ogni caso, condurre a ritenere irrilevante la violazione di precise norme procedurali, poste a tutela del diritto di difesa dell’incolpato.

Non è esatto, poi, che l’odierno ricorrente non abbia chiesto un rinvio dell’udienza a causa della violazione del termine in questione. Risulta chiaramente dal verbale dell’udienza tenutasi il 25 luglio 2024 davanti al Tribunale Federale che, proprio in dipendenza della violazione del termine e a tutela del principio del giusto processo e del diritto di difesa, il ricorrente ha chiesto la convocazione di nuova udienza, facendo rilevare la violazione del termine regolamentare previsto. Quanto all’argomento relativo al potere del Presidente di disporre un’abbreviazione dei termini, rintracciabile nelle richiamate decisioni, si deve osservare che la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 111 del Regolamento di Giustizia FIP consente al Presidente di abbreviare i termini qualora ne “ravvisi giusti motivi” e “purché sia assicurato alle parti l’esercizio effettivo del diritto di difesa”. Nel caso di specie, tuttavia, tale potere non è stato affatto esercitato con l’emissione di un provvedimento presidenziale antecedente all’udienza esplicito e motivato sulle giuste ragioni dell’abbreviazione. L’argomento deve considerarsi quindi del tutto irrilevante.

9.         - In conclusione, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la nullità delle decisioni di primo e secondo grado, con rinvio al Giudice di primo grado in diversa composizione.

L’art. 383 del c.p.c. dispone, infatti, l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado quando si riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la questione al primo giudice.

Alla regolazione delle spese del presente giudizio provvederà il Giudice del rinvio.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità delle decisioni di primo e secondo grado e dispone il rinvio al Giudice di primo grado in diversa composizione.

Rimette al Giudice del rinvio la determinazione delle spese del presente giudizio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 febbraio 2025.

Il Presidente                 Il Relatore

F.to Dante D’Alessio  F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 20 marzo 2025

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it