CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22 del 28/03/2025 – Procura Generale dello Sport / omissis / FISE

Decisione n. 22

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Mario Serio - Relatore

Wally Ferrante

Lucio Giacomardo

Giovanni Iannini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2025, presentato, in data 12 febbraio 2025, dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi,

nei confronti

della sig.ra [Omissis], non costituitasi in giudizio,

e

della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), emessa in data 21 gennaio 2025, depositata e notificata via PEC in data 23 gennaio 2025, relativa al procedimento R.G. TRIB. FED. n. 9/2024 (cui è stato riunito il n. 11/2024 - PROC. P.A. n. 2/2024), con la quale, nel respingere il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale del 26 novembre 2024, pubblicata sul sito federale il 27 novembre 2024, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il deferimento nei confronti della sig.ra [Omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 18 marzo 2025, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la ricorrente Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché l’avv. Alessandro Benincampi, per la resistente FISE;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.

Svolgimento del procedimento

1.         Con atto di deferimento del Procuratore Generale dello Sport applicato con funzione di Procuratore Federale, la sig.ra [Omissis] veniva, con altre persone estranee al presente grado del procedimento, tratta al giudizio del Tribunale Federale della FISE, per rispondere della violazione dell'art. 3.1 del Regolamento di Giustizia Federale, relativo all'obbligo incombente su tutti i tesserati di denunciare atti sanzionabili, commessi o tentati, di cui abbiano conoscenza. E ciò perché, avendo partecipato al concorso sociale del 5 marzo 2023 presso il centro equestre Mottalciata ed essendosi avveduta della partecipazione alla manifestazione, in qualità di speaker, di persona che sapeva essere stata radiata dalla Federazione, ometteva la dovuta segnalazione agli organi competenti.

2.         Con decisione del 26 novembre 2024, il Tribunale Federale dichiarava inammissibile il deferimento nei confronti della sig.ra [Omissis] per difetto di giurisdizione, in quanto non tesserata al momento del fatto contestato.

3.         Contro tale decisione proponeva appello il Procuratore Nazionale applicato che evidenziava il diverso orientamento sulla questione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

4.         Con decisione del 21 gennaio 2025 la Corte d'Appello Federale confermava la decisione impugnata, rigettando la tesi dell'appellante, secondo cui il tesseramento di fatto si verificherebbe ogni volta che la persona non tesserata abbia comunque assunto un comportamento rilevante per l'ordinamento sportivo.

5.         In particolare, i Giudici d'appello hanno condiviso l'orientamento tenuto dal Tribunale Federale in primo grado, diretto a circoscrivere l'ambito della giurisdizione federale e quindi della punibilità alle condotte poste in essere da tesserati o da chi ricopra una posizione ordinamentale qualificata per effetto dell'attività in concreto svolta. Né poteva condurre ad un esito diverso la pronuncia n. 66 del 2017 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, da cui si desumerebbe che lo svolgimento di attività sportive surrogherebbe il possesso della tessera. Egualmente la decisione n. 73 del 2018 del Collegio di Garanzia non troverebbe applicazione data la peculiarità del caso su cui era intervenuta e relativo a condotte ascritte al Presidente della Lega, che associa le società e le associazioni sportive facenti capo alla Federazione.

6.         Quanto al caso di specie, la Corte d'Appello osservava che mancava la prova che l'incolpata avesse preso parte ad ulteriori eventi sportivi federali ed aggiungeva che era irrilevante il ruolo di istruttore rivestito dall'appellata presso enti di promozione sportiva diversi dalla Federazione.

7.         In conclusione, la Corte riteneva insufficienti gli elementi addotti dall'appellante Procura al fine di radicare un rapporto di fatto tra la deferita e la Federazione.

8.         Avverso questa pronuncia la Procura Generale dello Sport ha proposto ricorso davanti a questo Collegio di Garanzia, deducendo come unico motivo la violazione e la falsa interpretazione degli articoli 1, comma 1, 3.1 e 73 del Regolamento di Giustizia Federale FISE, sotto il profilo che essa si pone, in primo luogo, in contrasto con i menzionati orientamenti di questo Collegio in tema di tesseramento di fatto. Ed ancora, della decisione d'appello si lamenta che non abbia tenuto conto della disposizione dettata dal comma 4 dell'art. 27 del Regolamento Nazionale Salto ad Ostacoli, che prevede che ai concorsi sociali possano partecipare i soci tesserati; peraltro, il successivo comma 5 recita che a tali concorsi si applica la vigente regolamentazione FISE per la parte tecnica.

9.         Il ricorso si basa ulteriormente sulla considerazione che il tesseramento non sia condizione necessaria per l'assoggettamento alla giurisdizione disciplinare sportiva, come trasparirebbe dagli articoli 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che stringe agli obblighi comportamentali in esso contemplati, insieme ai tesserati ed agli affiliati, “gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo”.

10.       In conclusione, nel ricorso si chiede che, ove dovesse essere emanata pronuncia di merito, venga dichiarata e punita come antidoverosa la condotta ascritta all'incolpata; in via subordinata, viene domandata l'affermazione della giurisdizione federale con conseguente rinvio al Giudice di merito.

11.       Con memorie di costituzione ed illustrative, rispettivamente del 21 febbraio e del 7 marzo 2025, la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) resiste al ricorso, di cui chiede il rigetto.

In particolare, la resistente ha eccepito: la piena congruenza delle ragioni della decisione impugnata; l'estraneità del concorso sociale che qui rileva alle manifestazioni federali o, comunque, riconducibili alla Federazione e la relativa natura interna; la carenza di qualsivoglia qualifica in capo alla deferita, qualità immancabile ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione disciplinare federale; l'estensione incontrollata di responsabilità disciplinare a persone rispetto alle quali, in carenza della formale qualificazione federale, verrebbe ad operare un'indebita interpretazione sfavorevole in ambito sanzionatorio; l'assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico tra la deferita e la Federazione alla stregua delle concrete circostanze di fatto adeguatamente valorizzate dalla Corte d'Appello Federale, che ha sottolineato l'episodicità della partecipazione della deferita al concorso sociale, dal quale non avrebbe tratto alcuna utilità.

12.       All'udienza di discussione del 18 marzo 2025, entrambe le parti costituite hanno insistito nelle proprie richieste conclusive.

Considerato in diritto

13.       Il tema della determinazione dell'area di applicazione della giurisdizione disciplinare sportiva, ed in particolare dell'assoggettamento ad essa anche di persone non tesserate presso Federazioni riconosciute dal CONI, ha costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia.

In particolare, nella pronuncia n. 17 del 12 settembre 2017, relativa al deferimento di un'atleta che, al momento della condotta contestata in sede disciplinare, non era avvinta ad alcun vincolo di tesseramento con la Federazione competente, sono stati posti i chiari principii destinati a disciplinare  la  relazione  intercorrente  tra  lo  svolgimento  di  attività  sportiva  ed  il  momento documentale di essa. Ed infatti, le Sezioni Unite hanno chiaramente distinto la nozione giuridica di “tesseramento” da quella empirica di “tessera”. Ciò è avvenuto muovendo dalla stringente analisi di un singolo Regolamento Federale (quello della FIT), per trarne poi persuasive e generali conclusioni dalle quali, pertanto, non vi è ragione di discostarsi.

14.       Quel che qui decisivamente rileva è il fondamentale concetto secondo cui il rapporto giuridico- sportivo - e, è il caso di aggiungere, il corteo delle conseguenze che ne derivano - non si costituisce (esclusivamente) con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente ad essa, che rileva unicamente quale documento con efficacia probatoria ad eventuali fini regolamentari non incidenti sulla costituzione del rapporto, il quale ne prescinde.

15.       Ed invero, la costituzione del rapporto giuridico-sportivo di rilevanza federale non è il frutto del rilascio della tessera, essendo, piuttosto, collegato alla sussistenza di una relazione tra la persona e la Federazione sia di natura organizzativa sia riferibile allo svolgimento di un'attività sportiva.

16.       Proseguendo coerentemente con le premesse dogmatiche appena riportate, le Sezioni Unite hanno chiarito che, seppur non indispensabile ai fini del sorgere del rapporto giuridico-sportivo (anche per lo svolgimento di attività diverse da quella sportiva), il possesso della tessera rileva nella prospettiva della partecipazione all'attività sportiva in ambito federale.

17.       Tuttavia, ed in ciò risiede il valore del precedente in parola anche nella presente sede, ciò che rende assoggettabile un soggetto alla giurisdizione degli organi di giustizia endofederali non è il possesso della tessera, quanto la costituzione, secondo il paradigma prima richiamato, del rapporto giuridico-sportivo con la Federazione.

18.       Alla luce delle precedenti osservazioni, che danno vita all'insuperato, vigente e condivisibile indirizzo di questo Collegio, va esclusa la fondatezza dei vari argomenti che fanno corona al presupposto, qui confutato, della essenzialità del possesso di una tessera perché si possa rispondere in sede disciplinare federale delle proprie condotte. Né si tratta di un'interpretazione “in malam partem” di una regola scritta per casi diversi (ossia quelli del solo tesseramento formale), in quanto il principio cui qui si aderisce non ha contenuto innovativo o ampliativo di un precetto, ma puramente ricognitivo, secondo un criterio logico-funzionale, della sua portata. Questa è, infatti, diretta a creare il fondamentale nesso tra l'accertata esistenza del rapporto e la partecipazione del titolare allo statuto dei doveri che ne discendono.

19.       Facendo diretta applicazione di questo ordine sistematico al caso di specie è agevole rilevare che è rimasta incontrastata e, quindi, pacifica la constatazione (riscontrabile nel penultimo capoverso della parte espositiva del ricorso della Procura Generale dello Sport) che la deferita si sia anche formalmente tesserata con la FISE oltre 20 anni addietro, mantenendo nel tempo, seppur  con  brevi  discontinuità  poi  superate  anche  successivamente  all'episodio  oggetto  di deferimento, il sostanziale rapporto giuridico-sportivo con la Federazione e partecipando a numerose manifestazioni federali, fino a divenire istruttrice.

20.       È evidente, allora, che l'asserita unicità dell'episodio oggetto del deferimento (al quale fa riferimento la decisione impugnata) sia privo di significatività, una volta incontroversa, dovendosi ritenere rilevante la costanza nel tempo del rapporto da lungo tempo stabilito dall'incolpata con la FISE, a nulla rilevando le momentanee interruzioni, inidonee, per la mancata recisione definitiva del rapporto, a far venir meno la giurisdizione disciplinare federale.

21.       Non secondaria si rivela poi la circostanza di fatto che si trae dalla sentenza d'appello, nella quale si legge (a pagina 15) della consapevolezza dell'incolpata di una collaborazione tra il centro organizzatore del concorso sociale e la persona radiata, nonché dell'ipotesi, dalla stessa formulata, che il motivo di tale collaborazione potesse individuarsi nello scopo di far partecipare alle gare FISE colui che ha la disponibilità del cavallo della persona radiata.

22.       Il concorso di queste ragioni spiega la fondatezza del ricorso della Procura Generale, laddove lamenta l'erroneità della doppia decisione conforme declinatoria della giurisdizione endofederale.

23.       Poiché è finora mancato il giudizio di merito, da articolarsi nel doppio grado garantisticamente previsto, deve, affermata la giurisdizione disciplinare sportiva, rinviarsi la causa al Tribunale Federale, in diversa composizione dalla precedente, per la pronuncia di merito.

In tale giudizio potrà essere vagliata ogni questione riguardante la responsabilità disciplinare dell’interessata, incluso i diversi elementi che sono stati indicati dalla Corte Federale nella sua decisione con i conseguenti effetti sulla rilevanza disciplinare dell’attività di segnalazione omessa e sulla misura della eventuale sanzione.

24.       Il regolamento delle spese è devoluto al Giudice di merito.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone il rinvio al Giudice di primo grado in diversa composizione.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 marzo 2025.

Il Presidente                 Il Relatore

F.to Dante D’Alessio  F.to Mario Serio

Depositato in Roma, in data 28 marzo 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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