CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28 del 22/04/2025 – omissis / FISE

Decisione n. 28

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Barbara Marchetti - Relatrice

Wally Ferrante

Giovanni Iannini

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2024, presentato, in data 17 dicembre 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso nella sua persona, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale di Firenze, Via Vittorio Alfieri, n. 28, 50121 Firenze (FI),

contro

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituitasi in giudizio,

l’Ufficio del Procuratore Federale della FISE, nella persona del Procuratore Federale, avv. Gian Paolo Guarnieri,

e nei confronti

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per la riforma

della decisione della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della FISE, resa in data 18 novembre 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della FISE del 30 ottobre 2024, pubblicata in pari data e resa nel procedimento n. 11/2024, che ha irrogato, a carico dell'avv. [omissis], la sanzione della sospensione dall’attività sportiva in competizioni ludiche ed agonistiche per mesi 4.

 Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 18 febbraio 2025, la parte ricorrente - avv. [omissis] - difensore in proprio ex art. 86 c.p.c., il Sostituto Procuratore Federale della FISE, avv. Nicoletta Dall’Agata, per la resistente Procura Federale della FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof.ssa Barbara Marchetti.

Svolgimento del procedimento

1.         Come si rileva dagli atti, in occasione del Concorso Nazionale A2 Pisa 26/28 luglio 2024, tenutosi presso l’impianto Boccadarno, il sig. [omissis], tesserato della Federazione Italiana Sport Equestri, rivolgeva insulti e offese ingiuriose nei confronti di altra tesserata FISE, sig.ra [omissis], all’interno dell’impianto sportivo e alla presenza della Presidente di Giuria, sig.ra [omissis], la quale era intervenuta per sedare il sig. [omissis].

La relazione redatta dalla Presidente di Giuria veniva trasmessa al Giudice Sportivo Nazionale in data 13 agosto 2024, il quale provvedeva, il 4 settembre 2024, ad acquisire elementi istruttori e ad aprire un procedimento disciplinare, a seguito del quale comminava al sig. [omissis] la sanzione disciplinare della sospensione dell’attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche per mesi quattro, l’inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono le competizioni ludiche e agonistiche sotto l’egida FISE (campo prova o allenamento, campo gara e box), la sospensione della qualifica di istruttore e tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sotto l’egida FISE, ex art. 6.1, IV, Reg. di giustizia, nonché l’applicazione alla ASD Centro Ippico Mediceo, in persona del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Regolamento, della sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (ex art. 6.1, III, RdG).

2.         Avverso la decisione, il sig. [omissis] proponeva reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, per scorretta ricostruzione degli elementi probatori e per una revisione del trattamento sanzionatorio. La Corte, all’esito del giudizio, respingeva il reclamo il 18 novembre 2024, con conseguente conferma della decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale.

3.         Con ricorso in data 17 dicembre 2024, il sig. [omissis] impugnava dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la predetta decisione della Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, chiedendo, in riforma integrale della stessa, il proscioglimento da ogni addebito mosso nei suoi confronti e, in via subordinata, il rinvio all’organo di giustizia federale per una diversa determinazione della sanzione.

Il ricorso è affidato a ventuno motivi: con i primi venti motivi di ricorso, parte ricorrente lamenta lo stesso vizio sotto diversi profili, ovvero una insufficiente o omessa motivazione della sentenza federale su un punto decisivo della controversia relativo all’errata interpretazione degli elementi di prova rilevanti per decidere; mentre, con il ventunesimo motivo di ricorso, il sig. [omissis] deduce l’insufficiente motivazione della sentenza della Corte d’Appello in ordine alla mancata concessione della riduzione della sanzione, denunciandone il carattere solo apparente o addirittura apodittico.

4.         Con memoria di costituzione, il Procuratore Federale presso la FISE ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.

5.         All’udienza del 18 febbraio 2025, l’avv. [omissis], rappresentando sé medesimo, ha insistito per l’annullamento della decisone impugnata, con proscioglimento da ogni addebito, e, in subordine, ha chiesto il rinvio agli organi di giustizia sportiva federale.

6.         La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha sostenuto l’impossibilità di una rivalutazione delle risultanze istruttorie davanti al Collegio di Garanzia ed ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

7.         Si deve preliminarmente respingere, perché irrilevante, l’eccezione sollevata in udienza dal ricorrente riguardante l’asserita tardività del deposito della memoria difensiva da parte della Procura Federale, tenuto conto che, a prescindere da ogni altra considerazione, la stessa Procura ha poi potuto nel corso dell’udienza esporre egualmente le sue valutazioni in ordine al ricorso e formulare le sue conclusioni.

8.         Con i primi venti motivi di ricorso, parte ricorrente lamenta l’erroneità, sotto diversi profili, della sentenza della CFA per omessa pronuncia e difetto di motivazione in ordine alla valutazione e alla correttezza degli elementi di prova a fondamento della decisione, i quali sarebbero stati raccolti senza la dovuta prudenza e attenzione, sia sotto il profilo delle circostanze temporali e spaziali dell’illecito (motivi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17), sia in ordine alla attendibilità delle testimonianze di parte offesa, della Presidente di Giuria e delle altre parti coinvolte (motivi nn. 13, 14, 15, 19, 20), compresa la segnalazione dello steward, sia sulla tenuta probatoria degli elementi di accusa (motivo n. 16), sia, infine, con riguardo alla segnalazione del Presidente di Giuria (motivi nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18).

9.         I motivi sono tutti inammissibili, prima ancora che infondati. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia sportiva del CONI, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

10.       Orbene, con i citati motivi di ricorso non sono dedotte violazioni di diritto, né viene indicato quale sarebbe il punto decisivo della controversia sul quale la Corte Federale avrebbe effettivamente omesso di motivare. Con essi si mira, piuttosto, a sindacare gli elementi di prova acquisiti e già fatti oggetto di esame nella fase di merito, al fine di ottenere una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dai Giudici federali di primo grado e di appello, che con le proprie pronunce hanno ritenuto il sig. [omissis] responsabile dell’addebito contestato, secondo il “confortevole convincimento” raggiunto in quelle sedi di giudizio.

11.       Come è noto, una nuova valutazione di merito del materiale istruttorio esula dai limiti del sindacato giurisdizionale proprio del Collegio di Garanzia dello Sport, come stabiliti dal citato art.

54 del Codice della Giustizia Sportiva. Benché, dunque, non possano escludersi alcune inesattezze nella ricostruzione del fatto operata dalla Corte d’Appello, esse non sono comunque tali da inficiare le risultanze istruttorie poste a fondamento delle decisioni federali e da poter giustificare un annullamento della sentenza di appello.

12.       Come è stato più volte rilevato dalle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, “nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificamente censurata” (C.G.S. Sezioni Unite, decisione n. 93/2017).

L’art. 54, prospettando tale rimedio, “limita la cognizione del Collegio di Garanzia ai soli profili di legittimità, oltre che di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, rimanendo precluse indagini e valutazioni tendenti a una rivalutazione dei fatti quali accertati in sede endofederale” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 57/2023).

In conseguenza di tale assunto, la valutazione della prova rientra esclusivamente nelle prerogative dei giudici di merito della Federazione, così che esula dalle funzioni e dalle competenze del Collegio di Garanzia dello Sport l’esame di censure volte a dimostrare “la debolezza di alcune prove rilevanti nella impugnata decisione” (Collegio di Garanzia, Sez. I, 3 maggio 2019, n. 31). Ciò vale a maggior ragione in considerazione del diverso standard probatorio applicabile al procedimento disciplinare sportivo, a mente del quale, come ha correttamente rilevato la Corte Federale d’Appello, non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, richiesta, invece, ai fini dell’accertamento di un illecito penale.

In particolare, in relazione alle censure sollevate e con riferimento anche a quanto sostenuto dal ricorrente nel corso dell’udienza pubblica, non hanno alcun rilievo sul contenuto della decisione alcune possibili imprecisioni sull’ora esatta e sul luogo preciso in cui la vicenda contestata si è verificata.

Né, in relazione al materiale probatorio raccolto, si evidenzia una possibile lesione del diritto di difesa dell’incolpato anche con riferimento all’audizione di ulteriori testi.

13.       Il ventunesimo motivo di ricorso, pur ammissibile, è infondato. Con esso il ricorrente lamenta il difetto della motivazione della sentenza della CFA in punto di determinazione della sanzione disciplinare irrogata.

In merito alla doglianza attinente alla sanzione inflitta, va qui ricordato che il Collegio di Garanzia dello Sport può accertare l’illegittimità di una sanzione solo quando essa sia stata comminata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto stabiliti per la sua emanazione o quando la stessa sia inficiata da manifesta irragionevolezza. Mentre una pronuncia in tal senso gli è preclusa nel caso in cui tali presupposti siano stati rispettati (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 7/2019; Sez. II, decisione n. 74/2022).

Al riguardo, deve osservarsi come il Giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata dalla CFA, abbia adeguatamente motivato in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata (compresa l’applicazione delle aggravanti di cui alla lettera c) del R.d.G.), la quale è stata ritenuta legittima e giustificata in considerazione sia della assoluta mancanza di ravvedimento dell’incolpato, sia della mancata percezione del disvalore del comportamento tenuto, suscettibile di violare il dovere di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (nonché art. 1.3 del R.d.G. e art. 10 Statuto FISE), sia, ancora, del fatto che il ricorrente avrebbe agito per futili motivi personali, i quali avrebbero dovuto essere risolti in separata sede e con diverse modalità.

Tale ultimo motivo di ricorso va, quindi, respinto.

14.       In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato e deve essere quindi respinto.

15.       Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della Federazione intimata.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Respinge il ricorso poiché in parte inammissibile e in parte infondato. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 febbraio 2025.

Il Presidente                                                                                 La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                             F.to Barbara Marchetti

Depositato in Roma, in data 22 aprile 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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