CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29 del 28/04/2025 – omissis – Comitato Provinciale autonomo di Bolzano FIGC-LND
Decisione n. 29
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Attilio Zimatore – Presidente
Roberto Vitanza - Relatore
Ferruccio Auletta
Piero Sandulli
Giorgio Vercillo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2024, presentato, in data 29 maggio 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Sperduti,
contro
il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano FIGC-LND, non costituitosi in giudizio, la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano, il Comitato Provinciale autonomo di Trento FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,
e contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
e
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per la integrale riforma
del dispositivo di sentenza emesso, all'esito della riunione effettuata in data 23 maggio 2024, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale di Bolzano, notificato, a mezzo PEC, in pari data, nonché pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 68 del 23 maggio 2024, emesso dal C.P. Bolzano, e n. 114 del 23 maggio 2024, emesso dal C.P. Trento, che si intendono integralmente impugnati e contestati; nonché per l'annullamento della decisione riportata nel provvedimento impugnato, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente e, per l’effetto, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, di cui al C.U. n. 111 del 16 maggio 2024, con cui è stata comminata, a carico del sig. [omissis], "la sanzione dell’inibizione fino al 19/09/2024, tenuto conto della pausa estiva e dei principi di effettività e di afflittività delle sanzioni"; nonché per l'impugnazione del suddetto provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, di cui al C.U. n. 111 del 16 maggio 2024.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
vista la costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con memoria depositata in data 7 giugno 2024;
uditi, nell’udienza del 28 aprile 2025, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Matteo Sperduti; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta
ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
considerato che nella suddetta udienza il difensore di parte ricorrente, avv. Matteo Sperduti, ha formalizzato la rinuncia agli atti e al ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, è stata richiesta l’estinzione del giudizio de quo, con compensazione delle spese del giudizio;
considerato che la resistente FIGC non si è opposta alla suddetta richiesta di estinzione, con compensazione delle spese di lite, e che la Procura Generale dello Sport presso il CONI nulla ha eccepito in merito alla rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, rimettendosi al Collegio in ordine alla determinazione sulle spese del giudizio;
preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’estinzione, a spese compensate, come convenuto tra le parti;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Roberto Vitanza.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara l’estinzione del procedimento. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Roberto Vitanza
Depositato in Roma, in data 28 aprile 2025.
Per il Segretario
F.to Dario Bonanno