CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40 del 29/05/2025 – A.S.D. Marianella / A.S.D. Boys Caivanese / FIGC

Decisione n. 40

 

Anno 2025

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Vito Branca - Presidente

Piero Floreani - Relatore

Marcello de Luca Tamajo

Anna Cusimano

Angelo Maietta – Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2025, presentato, in data 5 maggio 2025, dalla A.S.D. Marianella, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliata in Bologna, Via De Marchi, n. 4/2 – pec: mattigrassani@ordineavvocatibopec.it,

 

 

contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, non costituitasi in giudizio,

 

e

 

 

la A.S.D. Boys Caivanese, con sede in Nocera Inferiore (SA), in persona del rappresentante

 

 

legale pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Chiacchio e Filippo Pandolfi, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A/7, – pec: eduardochiacchio@avvocatinapoli.legalmail.it,

 

 

avverso

 

 

la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Campania del 18 aprile 2025, di cui ai CC.UU. nn. 48 e 49/CSAT del 18 e del 24 aprile 2025.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 20 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Marianella - avv. Mattia Grassani; gli avv.ti Filippo Pandolfi e Giuseppe Chiacchio, per la resistente A.S.D. Boys Caivanese, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Piero Floreani.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

La A.S.D. Marianella, con ricorso in data 5 maggio 2025, ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Campania presso la Lega Nazionale Dilettanti FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 49/CSAT del 24 aprile 2025, a mezzo della quale è stato rigettato il reclamo e confermata la decisione pubblicata sul C.U. n. 37/GST del 15 aprile 2025, l’incameramento del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato e la trasmissione alla Procura Federale della documentazione relativa al calciatore Vincenzo Masi (n. 8 febbraio 2000), al fine di valutare la posizione del calciatore con riferimento alla partecipazione alle gare di campionato organizzato dal C.R. Marche nella stagione 2024/2025.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo circa la omologazione della gara del Campionato Promozione, Boys Caivanese – A.S.D. Marianella, aveva confermato il risultato conseguito sul campo di 1-0 a favore della Boys Caivanese, non ritenendo in posizione irregolare il calciatore Vincenzo Masi appartenente alla squadra vittoriosa.

L’Associazione soccombente Marianella, in via preliminare eccepisce la violazione degli articoli 88 e 89, primo comma, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, in quanto gli organi territoriali di merito avrebbero dovuto trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per il preliminare accertamento della regolarità sostanziale del tesseramento del calciatore per l’A.S.D. Boys Caivanese e della conseguente validità del titolo in forza del quale ha preso parte alla gara. La ricorrente, in particolare, deduce che la procedura di tesseramento del calciatore era viziata e che i giudici di merito hanno fornito interpretazioni divergenti circa il tesseramento dell’interessato, il Giudice Sportivo nel senso che il tesseramento relativo al periodo 1°- 21 luglio 2024 avrebbe dovuto essere assimilato ad un tesseramento tecnico, la Corte d’Appello nel senso che verrebbero in rilievo solo i tesseramenti relativi alla stagione sportiva in corso e non quelli ‘in continuità’. Allega precedenti in materia della Corte Federale di Appello FIGC e, in particolare, delle Sezioni Unite (n. 87 del 6 luglio 2020).

Deduce, inoltre, la violazione dell’art. 95, secondo comma, delle N.O.I.F., in relazione al periodo di tesseramento dal 1° al 21 luglio 2024 del calciatore presso l’A.S.D. AC Savoia 1908, poi divenuta Portici 1906 NEXT GEN. Sostiene, in particolare, come non sia condivisibile l’omissione, nel computo dei tesseramenti, del vincolo intercorso dal 1° al 21 luglio 2024 sul presupposto che il tesseramento presso l’A.S.D. Portici NEXT GEN risale alla stagione 2022/2023, epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 delle N.O.I.F., atteso che l’utilizzabilità da parte della richiamata società comporterebbe il computo del relativo tesseramento nel vincolo di cui alla richiamata disposizione.

L’A.S.D. ricorrente lamenta, inoltre, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 39 delle N.O.I.F., attesa l’accertata irrilevanza dell’inserimento del calciatore nel tabulato dei tesserati dell’A.S.D. Boys Caivanese, circostanza invero smentita dallo stesso Collegio di Garanzia nella decisione n. 71 del 2023, laddove è stato chiarito che, ai fini dell’impiego regolare di un atleta all’interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al numero dei tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non  al mero  atto formale documentale del tesseramento medesimo; ciò che rileva non è solo l’an, ma anche il quomodo.

In ragione dell’incidenza della pronuncia richiesta al Collegio di Garanzia dello Sport, la ricorrente, al fine di consentire un’adeguata programmazione delle partite della fase finale del campionato, ha formulato istanza di trattazione urgente della causa ai sensi dell’art. 60, comma 5, del Codice di Giustizia del CONI.

Ha concluso, in via principale, per l’annullamento o revoca senza rinvio della decisione della Corte Federale d’Appello e per  l’accertamento  della perdita della gara da parte dell’A.S.D. Boys Caivanese; in via subordinata, per la remissione della causa alla Corte di merito, affinché, in diversa composizione, si adegui al principio di diritto enunciando da questo Collegio. Con vittoria di spese ed onorari.

L’A.S.D. Boys Caivanese si è costituita in giudizio con memoria del 15 maggio 2025, con la quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa notificazione al Comitato Regionale Campania ed alla Lega Nazionale Dilettanti, in quanto soggetti nel cui ambito si inquadrano gli organi che hanno emanato l’impugnato provvedimento, nonché organizzatori del campionato cui si riferisce la gara oggetto di delibazione. Ha dedotto, inoltre, la palese inammissibilità del ricorso in quanto diretto a proporre una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze caratterizzanti i due gradi di giudizio endofederali e concluso nel merito per il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese.

La ricorrente, in data 19 maggio 2025, ha depositato una memoria integrativa, con la quale ha insistito nelle rassegnate conclusioni.

All’udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno confermato le richieste sottese ai rispettivi atti scritti ed insistito per l’accoglimento delle conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

 

Considerato in diritto

 

 

L’impugnazione tende all’annullamento della decisione di secondo grado, a mezzo della quale la Corte Sportiva d’Appello ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che aveva rigettato il ricorso preordinato all’annullamento di una gara di campionato per violazione dell’art. 95, secondo comma, delle norme organizzative interne della FIGC (N.O.I.F.).

I motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione. Essi sono entrambi infondati nel merito per le seguenti ragioni.

L’associazione ricorrente sostiene, in particolare, come non sia condivisibile l’omissione nel computo dei tesseramenti del vincolo intercorso dal 1° al 21 luglio 2024, sul presupposto che il tesseramento presso l’ASD Portici NEXT GEN risale alla stagione 2022/2023, epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 delle N.O.I.F., atteso che l’utilizzabilità, da parte della richiamata società, comporterebbe il computo del relativo tesseramento nel vincolo di cui alla richiamata disposizione.

La ricorrente deduce, inoltre, che, nel periodo 12-24 settembre 2024, il calciatore in questione ha fatto parte dell’organico dell’Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ancorché non tesserato, in virtù della sottoscrizione, in data 12 settembre  2024,  di un contratto di  lavoro sportivo dilettantistico, partecipando ad almeno due gare di campionato e subendo anche un provvedimento disciplinare.

Deve aversi riguardo, infatti, a suo avviso, al numero dei tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non al  mero  atto formale documentale del tesseramento medesimo: una cosa è la validità dell’atto formale di tesseramento in termini di correttezza procedimentale,  altra cosa è l’efficacia del medesimo ai fini  della partecipazione alle gare in maniera legittima o meno.

L’art. 95, secondo comma, delle N.O.I.F., in materia di tesseramento dei calciatori e delle calciatrici, prevede che nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e “apprendista prof” sono soggetti alla medesima disposizione.

Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista”, che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell’art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società.

È fatto salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1-bis, delle N.O.I.F., che consente il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5.

La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, rilevato che il calciatore Vincenzo Masi, nella stagione sportiva 2024/2025, è risultato tesserato: in data 22 luglio 2024, con Savoia 1908 FC SSDRL; in data 26 settembre 2024, con ASD Stasia Calcio 1945 e, in data 10 gennaio 2025, con A.S.D. Boys Caivanese, ha osservato che il limite dei tre tesseramenti presi in considerazione dalla disposizione si riferisce solo ai tesseramenti avvenuti al 1° luglio 2024; sicché ha ritenuto legittimo e valido il tesseramento del calciatore Masi con l’A.S.D. Boys Caivanese, poiché il tesseramento dello stesso con Portici 1906 Next Gen (già Savoia 1908) risale alla stagione agonistica 2022/2023, quindi, ad epoca precedente all’entrata in vigore della nuova formulazione normativa (art. 32 N.O.I.F. – Norma transitoria approvata con C.U. n. 273/A del 29 giugno 2024).

La Corte d’Appello ha osservato, inoltre, che, dalla documentazione richiesta presso il Comitato Regionale FIGC Marche, l’atleta non risulta mai quale calciatore tesserato con l’Alma Juventus Fano 1906, per cui eventuali profili di responsabilità correlata devono essere individuati soltanto con riguardo alla sfera personale del calciatore ed in quella della Società Alma Fano Juventus 1906.

Ha considerato, pertanto, che il tesseramento del calciatore Vincenzo Masi per la società Boys Caivanese è pienamente regolare, avendo avuto, altresì, il visto di esecutività da parte dell’Ufficio tesseramenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, terzo comma, delle N.O.I.F.

Poiché il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, ne discende che non possono essere poste in discussione questioni di fatto ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il tesseramento del calciatore con le diverse associazioni dilettantistiche, come accertato dalla Corte Federale, è un punto incontrovertibile, non suscettibile di sindacato da parte di questo Collegio.

In relazione al periodo dal 1° luglio 2024 al 21 luglio dello stesso anno, va osservato come esso debba essere considerato strettamente collegato con il precedente periodo sotteso al tesseramento risalente alla stagione agonistica 2023/2024, alla stregua di un unitario rapporto che non può essere computato tra quelli oggetto del limite di cui all’art. 95 delle N.O.I.F. L’A.S.D. ricorrente, d’altra parte, ha svolto le proprie deduzioni preordinate ad escludere l’ipotesi di tesseramento tecnico - ampiamente argomentato con riguardo anche alla normativa sopranazionale - al solo fine di negare la correttezza della ricostruzione operata dal Giudice Sportivo che a tale istituto aveva fatto riferimento, ipotesi ed argomento, tuttavia, non trattati dalla Corte d‘Appello, la quale ha definito il giudizio sulla base del diverso principio secondo cui il periodo al quale la ricorrente fa riferimento deve ritenersi unitario rispetto a quello riferibile al precedente tesseramento.

Va tenuto presente che il tesseramento di un atleta, determinante ai fini dell’appartenenza all’ordinamento sportivo alla stregua di un principio generale - che trova espressione, tra l’altro, nell’art. 16 dello Statuto della FIGC e nell’art. 92 delle N.O.I.F. -, è un effetto che consegue alla definizione di uno specifico procedimento amministrativo, disciplinato, in particolare, dall’art. 39 e 40 delle norme organizzative interne; talvolta subordinato a condizioni, a limiti e all’adozione di atti federali, di regola si consegue con efficacia a far tempo dalla presentazione dell’istanza. La data di deposito telematico, infatti, delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento (art. 39, terzo comma, N.O.I.F.).

Del resto, la protrazione dell’efficacia del tesseramento per più stagioni e la continuità del tesseramento forma oggetto di specifiche previsioni normative, la sussunzione nelle quali con riferimento al caso concreto, positivamente accertata dalla Corte Federale d’Appello, non è stata smentita, ma è stata genericamente criticata con riferimento esclusivo all’assunto secondo il quale il periodo in discussione (dal 1° al 21 luglio 2024) avrebbe dovuto essere computato quale autonomo tesseramento ai fini della determinazione del limite dei tre tesseramenti di cui all’art. 95 delle N.O.I.F. (v. art. 32 e relative disposizioni transitorie delle stesse N.O.I.F.). Ma tale critica non coinvolge l’eventuale falsa applicazione delle norme testé richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione di un fatto in sé non controverso, poiché l’A.S.D. Marianella insiste nella prospettazione di una diversa ricostruzione dello stesso fatto rispetto a quanto operato dal Giudice dell’appello; sicché, sebbene non del tutto estranea alla logica di doglianza circa un vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, non può essere condivisa.

Il Collegio considera, invece, che il periodo in discussione non costituisce un tesseramento autonomo ai fini della verifica di conformità al limite di cui al ricordato art. 95 delle N.O.I.F., atteso che il tesseramento risalente al 9 gennaio 2023 ha prodotto effetti anche nella stagione successiva. È evidente, invero, che il principio sotteso al ricordato art. 39 depone nel senso di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino all’eventuale comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione, che non ha comunque effetto retroattivo sul tesseramento ritenuto valido, salvo i casi di cui all’art. 42 delle N.O.I.F. (cfr. Coll. di Garanzia, 24 ottobre 2023, n. 89).

Per quanto riguarda il motivo concernente il periodo di attività di Vincenzo Masi presso la società Alma Fano Juventus 1906, va considerato che l’assenza di tesseramento documentata e tale risultante presso il Comitato Regionale FIGC Marche presenta profili rilevanti esclusivamente dal punto di vista della responsabilità personale dell’atleta o della società interessata, ma non consente di attribuirne rilevanza specifica ai fini del computo stabilito dall’art. 95, stante il carattere di vincolo - e correlativamente sanzionatorio - della norma in questione, che impone un’interpretazione strettamente formale.

Il tesseramento del calciatore Vincenzo Masi per la Società A.S.D. Boys Caivanese va, in definitiva, ritenuto regolare, tenuto conto del rilascio del visto di esecutività da parte dell’Ufficio tesseramenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, terzo comma, N.O.I.F. Non è, invece, sostenibile che il calciatore non potesse essere tesserato con la A.S.D. Boys Caivanese per un errore di procedura in quanto precedentemente tesserato con altre tre società, stante, da un lato, l’unicità del rapporto sotteso al periodo di tesseramento dal 1° luglio 2024, dall’altro, l’insussistenza del tesseramento con la società Alma Fano Juventus 1906.

In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato e la decisione impugnata va confermata.

Le spese vanno poste a carico dell’associazione soccombente e liquidate nell’importo complessivo di € 2.000,00 a favore della parte resistente A.S.D. Boys Caivanese.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Rigetta il ricorso.

 

Condanna la A.S.D. Marianella al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente A.S.D. Boys Caivanese.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2025.

 

 

Il Presidente         Il Relatore

F.to Vito Branca F.to Piero Floreani

 

 

Depositato in Roma, in data 29 maggio 2025.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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