CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36 del 27/05/2025 – A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61 / FIGC
Decisione n. 36
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Ferruccio Auletta - Presidente
Giuseppe Albenzio - Relatore
Ermanno de Francisco
Enrico del Prato
Michele Re - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2024, presentato, in data 21 giugno 2024, dalla A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ferretti e Francesco Rondini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
il Comitato Regionale Emilia-Romagna FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,
e
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l’annullamento
della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 115 del 22 maggio 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Parma, pubblicata, in data 10 maggio 2024, nel C.U. n. 79, che ha irrogato l'ammenda di € 1.000,00, a carico della A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61, la squalifica fino al 30 giugno 2028, a carico dei sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], la squalifica per 6 giornate di gara, a carico del sig. [omissis], nonché la sanzione della inibizione per 8 giornate di gara, a carico del dirigente [omissis].
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 maggio 2025, i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61 - avv.ti Daniela Ferretti e Francesco Rondini; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Avv. Giuseppe Albenzio.
Ritenuto in fatto
I. In data 21 giugno 2024, la ASD Montanara Calcio Ducale 61 ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata nel Comunicato Ufficiale
n. 115 del 22 maggio 2024, con la quale la stessa Corte Sportiva ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla ASD Montanara avverso le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo Territoriale, con delibera pubblicata in data 10 maggio 24, nel C.U. n. 79 Delegazione Provinciale di Parma, in ordine alla gara valevole per i play out del campionato provinciale di seconda categoria della stagione sportiva 2023/2024, tenutasi tra Montanara Calcio Ducale e Fraore il 5 maggio 2024; queste le sanzioni comminate:
- sanzione della ammenda di € 1.000,00 inflitta alla stessa ASD Montanara Calcio Ducale per inadempienza dei propri doveri da parte dei dirigenti;
- sanzione della inibizione, oppure squalifica a gare 8, del sig. [omissis], che svolgeva funzioni di addetto al servizio sostitutivo di forza pubblica, in quanto «più volte sollecitato dall'Arbitro ad avvertire la forza pubblica senza che ciò avvenisse, se non con estremo ritardo. Inoltre, perché permetteva ad alcuni sostenitori del Montanara l'ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi con la conseguenza che gli stessi colpivano con violenza l'arbitro alla schiena»;
- squalifica fino al 30 giugno 2028 per i calciatori: [omissis], perché «a seguito di una ammonizione subita, si avvicinava al Direttore di gara con violenza e minacciosamente colpendolo con due forti pugni all'avanbraccio dx teso innanzi per tentare di fermare l'azione violenta. All'atto della notifica del provvedimento di espulsione lo stesso calciatore reiterava la sua condotta violenta colpendolo di nuovo con altrettanti due pugni sull'avanbraccio già fortemente dolorante»; [omissis], che colpiva con una pallonata fra le scapole e il collo l'arbitro; e [omissis], che colpiva violentemente con una pallonata sulla testa il direttore di gara;
- squalifica per 6 gare effettive per il calciatore [omissis], che «durante il parapiglia generale si sfilava la maglia e la lanciava sul volto dell'arbitro per impedirgli l'identificazione dei calciatori che nel frattempo lo insultavano».
In data 22 maggio 2024, come già detto, la Corte Sportiva d’Appello adottava il Comunicato Ufficiale n. 115/2024, con il quale “rigetta(va) il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile”. In tale Comunicato così si legge: “Il reclamo della società ASD Montanara Calcio Ducale 61 contro le squalifiche inflitte ai propri tesserati e avverso l’ammenda comminata alla società stessa non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello territoriale in quanto proposto in maniera irrituale non essendo stato preceduto dalla necessaria dichiarazione di preannuncio ed essendo successivamente stato depositato senza rispettare i termini procedurali abbreviati dinnanzi agli organi della Giustizia sportiva per le ultime 4 giornate di gara e gli eventuali spareggi (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC nr. 156/A del 2 febbraio 2024). Non appaiono condivisibili e dunque meritevoli di accoglimento le eccezioni difensive preliminarmente sollevate dalla reclamante per giustificare il mancato rispetto dei termini abbreviati per il deposito del preannuncio e del relativo reclamo presso la Segreteria della Corte sportiva d’appello a livello territoriale in ragione del fatto che il Comunicato Ufficiale contenente gli impugnati provvedimenti disciplinari sarebbe stato pubblicato nella tarda serata del 10 maggio 2024 quando gli uffici della società erano chiusi. Si richiama al riguardo il principio generale stabilito dall’articolo 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in forza del quale l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto e i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione oltre che la disposizione altrettanto generale di cui all’articolo 44 comma 6 in virtù della quale tutti i termini previsti dal Codice sono perentori”.
II. La società ASD Montanara Calcio Ducale 61 censura la decisione della Corte Sportiva, deducendo di non aver potuto presentare, nei termini abbreviati fissati dalla normativa per le ultime 4 giornate di campionato e per i play off/out (C.U. FIGC n. 156/A del 2 febbraio 2024), preavviso di reclamo avverso le sopra elencate sanzioni, per essere stata indotta in errore scusabile, non imputabile alla stessa società.
La società rappresenta che, nel Comunicato Ufficiale n. 78 datato 8 maggio 2024 della delegazione di Parma – antecedente rispetto a quello contenente la delibera oggetto dell'impugnazione – si specificava espressamente, proprio in merito alla gara del 5 maggio tra Montanara e Fraore, quanto segue: «Questo G.s.t. non avendo ancora ricevuto il referto arbitrale relativo alla gara in oggetto, si riserva di deliberare in merito agli accadimenti, nel prossimo C.U. Del 15/05/2024».
Nonostante questa precisa indicazione, in realtà la delibera veniva inserita anticipatamente nel C.U. n. 79 emesso in data 10 maggio 2024.
Stante quanto esplicitato nel C.U. n. 78, datato 8 maggio 2024, la ricorrente riferisce che mai si sarebbe aspettata un C.U. "anticipato" (10 maggio 2024) rispetto alla data precedentemente indicata (15 maggio 2024) e che, oltretutto, il C.U. “anticipato” è stato pubblicato nella serata di venerdì quando gli uffici della società erano chiusi.
Per tali motivi l'odierna ricorrente aveva presentato reclamo alla Corte Sportiva Territoriale sollevando preliminarmente detta questione dalla quale scaturiva una evidente violazione del diritto di difesa.
La ricorrente rappresenta, inoltre, che nel suo reclamo aveva svolto le argomentazioni anche nel merito e che, in particolare, nell’udienza del 21 maggio 2024, aveva rilevato le incongruenze emerse dall’analisi del referto arbitrale ricevuto solo dopo il deposito dell’atto introduttivo, con particolare riferimento al calciatore [omissis]. Infatti, dall’analisi del referto arbitrale si evinceva, anche, che l’arbitro era stato colpito violentemente, proprio alla schiena e al collo, da una persona non identificata che si trovava al di là della rete di recinzione alla quale lo stesso era appoggiato, circostanza questa evidenziata dagli altri due componenti la terna arbitrale ma non dal diretto interessato. Il ricorrente osservava che, pertanto, era alta la probabilità che le lesioni alle scapole e al collo riscontrate all’arbitro fossero state proprio causate dal soggetto non identificato, menzionato dai sigg.ri [omissis] e [omissis], non certo dal calciatore [omissis] che si trovava dall’altra parte del campo.
III. A sostegno del proprio ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la ASD Montanara ha quindi articolato i seguenti motivi di impugnazione:
- Mancata valutazione circa un fatto decisivo della controversia.
Secondo la ricorrente, la precisa indicazione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 78/24 circa la data futura di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio doveva essere valutata dalla Corte d'Appello come fatto determinante che aveva provocato l'errore scusabile dell'ASD Montanara Calcio Ducale. La ricorrente non aveva rispettato il termine perentorio per l'impugnazione perché mai si sarebbe aspettata un provvedimento sanzionatorio, tra l’altro molto gravoso per tutti i soggetti interessati, anticipato rispetto alla data indicata dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 78/2024; a ciò si aggiunga che il C.U. n. 79/2024 era stato pubblicato nella serata di venerdì quando gli uffici della società erano chiusi.
Il fatto poi che la gara posta all'attenzione del Giudice Sportivo rientrasse nelle ultime di campionato e svolgimento dei play off/out, per le quali è prevista una riduzione dei termini, ha aggravato ulteriormente la posizione della odierna ricorrente, che, in caso di termini ordinari, ben avrebbe potuto rendersi conto dell'anticipazione del C.U. e, pertanto, agire nei termini previsti dal CGS.
La Corte Sportiva Territoriale ha pertanto errato non ritenendo giustificato il ritardo nel deposito del preannuncio e del reclamo per la sussistenza di un errore scusabile, con ciò violando conseguentemente il principio di difesa cardine del procedimento sportivo.
La Corte – secondo la parte ricorrente – avrebbe dovuto ritenere scusabile l'errore che ha prodotto il ritardo della odierna ricorrente e rimetterla in termini in applicazione dell'art 50, comma 5, CGS FIGC, che espressamente stabilisce «È consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile».
- Erronea applicazione dell'art. 50, comma 5, CGS FIGC.
La ASD Montanara ribadisce che la corretta applicazione del sopra citato dato normativo avrebbe dovuto portare la Corte Sportiva Territoriale a ritenere giustificato il ritardo nel deposito degli atti da parte della reclamante per quanto ripetutamente esposto.
- Erronea applicazione dell'art. 2, comma 2, del Codice CONI (replicato nei suoi contenuti precettivi dall'articolo 44 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC).
Secondo la parte ricorrente, la Corte Sportiva d'Appello non ha considerato che la parte incorsa in un errore scusabile aveva diritto alla rimessione in termini per poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, che, come tale, è stato violato.
- Sul vizio motivazionale ex art. 54 CGS in seno alla decisione impugnata relativamente alla mancata motivazione circa l'eccezione preliminare proposta dalla società odierna ricorrente. Osserva la società che è di tutta evidenza che la Corte Sportiva Territoriale non si sia espressa sull'eccezione preliminare relativa alla scusabilità dell'errore e alla conseguente richiesta di rimessione in termini, in quanto la Corte ha meramente richiamato il C.U. n. 156/A relativo all'abbreviazione dei termini, nulla specificando circa la scusabilità dell'errore indotto dal C.U. n. 78/2024.
Alla luce delle suesposte ragioni, la ASD Montanara ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di ricorso, integralmente cassare la decisione impugnata ed emessa dalla Corte Sportiva Territoriale di Appello per l'Emilia-Romagna e conseguentemente annullare revocare la decisione de qua e, per l'effetto, rimettere gli atti alla Corte Sportiva d'Appello per rinnovare l'esame di merito in diversa composizione».
IV. In data 1° luglio 2024 si è costituita la FIGC, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato, riservandosi di sviluppare successivamente le ragioni della inammissibilità, nonché della infondatezza della azione proposta dalla ricorrente.
Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS FIGC, la FIGC ha eccepito che il dies a quo per proporre il reclamo può essere solo quello che decorre dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con le previste modalità di legge, a nulla rilevando un asserito "errore scusabile" circa la tardiva conoscenza del Comunicato, volto ad eludere i termini previsti dalle disposizioni federali, posto che, come recita l’art. 4, comma 3, CGS FIGC «3. (...) I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione».
Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 76 CGS FIGC e del C.U. n. 156/A del 2 febbraio 2024 emerge evidente come il termine previsto dal CGS FIGC per adire la Corte Sportiva Territoriale sia stato abbreviato, ai sensi dell’art. 49 dello stesso CGS FIGC, con riferimento alle “ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi”; ancora, ai sensi dell’art. 76 CGS FIGC, il ricorso innanzi alla CSA deve essere “preannunciato (...) entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”, per le gare de quibus tale termine è stato abbreviato, prevedendo che il giudizio innanzi alla Corte Sportiva debba essere promosso con preannuncio da inviare alla controparte entro le “ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo".
V. All’udienza del 5 maggio 2025, fissata dinanzi alla Sezione II del Collegio di Garanzia, le parti, dopo ampia discussione, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- Procura Generale dello Sport: rigetto, per infondatezza (art. 4 CGS FIGC) e perché l’obbligo di diligenza è stato disatteso;
- ADS Montanara Calcio: accoglimento, (art. 50 CGS FIGC) perché il comunicato è stato anticipato senza preavviso;
- FIGC: rigetto, perché ADS Montanara ben poteva prendere conoscenza del comunicato; violazione dei termini ridotti inderogabili sia per il preavviso (mancante) che per il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto da ADS Montanara Calcio Ducale 61 è fondato.
1. Innanzi tutto, occorre precisare che il reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale risulta presentato tempestivamente, ai sensi dell’art. 52 CGS FIGC, ove è previsto che nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, e, altresì, che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Infatti, dagli atti di causa, senza peraltro che sul punto ci sia stata contestazione, risulta che il reclamo è stato presentato nella giornata di lunedì 13 maggio 2024, a fronte della pubblicazione del C.U. n. 79/2024 avvenuta il giorno venerdì 10 maggio precedente. In conseguenza, il reclamo è tempestivo e resta da discutere della tardività (rectius, omissione) del preavviso.
2. Circa la tardività/omissione del preavviso – indubbiamente omesso – la società ricorrente invoca la rimessione in termini per l’errore scusabile causato dal Comunicato n. 78/2024, per le ragioni esposte nella premessa in fatto.
Questo Collegio ritiene che le ragioni invocate siano idonee ad inquadrare il caso dell’errore scusabile, che giustifica la rimessione in termini per il compimento dell’atto ritardato o omesso, in particolare: a) perché nel comunicato n. 78/2024 si specificava espressamente, in merito alla gara del 5 maggio tra Montanara e Fraore, che: «Questo G.s.t. non avendo ancora ricevuto il referto arbitrale relativo alla gara in oggetto, si riserva di deliberare in merito agli accadimenti, nel prossimo C.U. del 15/05/2024»; b) perché l’anticipo della decisione alla data del 10 maggio 2024 non era stato in alcun modo preannunciato alla società ADS Montanara; c) perché la pubblicazione della decisione contenuta nel Comunicato n. 79/2024 era avvenuta nel tardo pomeriggio del giorno venerdì 10 maggio 2024 e non era stata comunicata (incombenza non prescritta, ma opportuna nella particolare situazione), con la conseguenza della eccessiva difficoltà di presentazione del preavviso di reclamo entro la mezzanotte dello stesso giorno.
3. La esposta convinzione del Collegio poggia su una corretta applicazione delle disposizioni generali contenute nel Codice Sportivo; in particolare:
- CGS FIGC - Art. 44 Principi del processo sportivo: “1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.…
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”.
- CGS CONI - Art. 2, co. 2: “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.
- CGS FIGC - Art. 50 Poteri degli organi di giustizia sportiva: “1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44. …
5. È consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.
Una corretta e coordinata lettura delle norme surrichiamate porta a ritenere che il principio della perentorietà dei termini (art. 44, comma 6), invocato dalla Corte Sportiva d’Appello e dalla FIGC, possa subire deroghe in casi eccezionali, qualora si tratti di rispettare gli altri principi generali del processo enunciati nell’art. 44, comma 1, CGS FIGC e nell’art. 2, comma 2, CGS CONI.
4. Nella individuazione dei casi eccezionali che giustificano la deroga sovviene la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, nonché di questo stesso Collegio di Garanzia. Per giurisprudenza costante, l’errore scusabile della parte processuale che giustifica la deroga al principio della perentorietà dei termini può derivare “da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata” o dal “comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente” o “da attività ictu oculi equivoche o contraddittorie poste in essere dalla P.A.”:
- Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2024, n. 8140: “La rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale, posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione. La rimessione in termini è un istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati, di regola, dall'oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata”;
- Cons. Stato, Sez. VII, 8 febbraio 2023, n. 1410: “La rimessione in termini per errore scusabile mira a evitare che le intervenute decadenze per decorso dei termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza colpa: la sua concedibilità presuppone, pertanto, una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare dell'amministrazione, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, comunque, un errore non imputabile al ricorrente.”;
- Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872: “In caso di omessa o erronea indicazione nel provvedimento amministrativo del termine o dell'Autorità innanzi a cui ricorrere, bisogna verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l'erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato. Detta omissione, pertanto, può determinare il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, solo quando lo stato d'incertezza sia giustificato dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, dal cambiamento del quadro legislativo, da contrasti in giurisprudenza o ancora da attività ictu oculi equivoche o contraddittorie poste in essere dalla P.A.”.
Anche questo Collegio di Garanzia ha seguito questa linea; si vedano:
- Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 19 settembre 2018, n. 59, ove è stato ritenuto che l’esercizio del potere di abbreviazione dei termini di impugnazione del Presidente Federale di cui all’art. 33, comma 11, CGS della FIGC – finalizzando a garantire la sollecita conclusione dei procedimenti per esigenze sportive e organizzative delle competizioni
– non può determinare la violazione o la eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati e che il termine di 48 ore per l’impugnazione della sanzione può costituire una lesione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, anche in considerazione del fatto che – non essendo previste particolari forme di notifica o comunicazione del Comunicato Ufficiale – il termine di 48 ore per la proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello decorrerebbe dal momento della pubblicazione del Comunicato, rendendo ulteriormente gravosa la possibilità di conoscere immediatamente il contenuto della decisione e di predisporre la difesa.
- Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 20 maggio 2025, n. 33, ove sono stati ribaditi i medesimi principi, con particolare riferimento all’art. 52 CGS FIGC, in fattispecie simile a quella in discussione nel presente processo.
5. In conclusione, ha errato la Corte Sportiva d’Appello Territoriale nel negare alla ASD Montanara Calcio la richiesta rimessione in termini per l’esecuzione delle formalità prescritte in occasione della presentazione del preannuncio di reclamo con i termini ridotti operanti nella specie, atteso che ricorrevano i presupposti per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 50, commi 1 e 5, CGS FIGC.
Peraltro, sul punto specifico sollevato nel ricorso della ADS Montanara Calcio, cioè sul contenuto del C.U. n. 78/2024 (con il preannuncio della data della decisione sportiva per il successivo C.U. del 15 maggio 2024), nulla ha detto la Corte Sportiva d’Appello, con una evidente omissione di motivazione.
Si precisa che tale rimessione in termini deve ritenersi necessaria esclusivamente per la presentazione del preavviso di ricorso, in quanto il ricorso stesso risulta presentato nei termini secondo l’art. 52 stesso CGS.
Valuterà la Corte di merito, cui viene rimessa la causa, se il ricorso tempestivamente presentato possa ritenersi facente le funzioni anche del preavviso, attesa la ristrettezza dei termini ridotti per l’esecuzione di entrambe le formalità e la chiarezza e completezza del reclamo presentato, ovvero se sia comunque necessaria la formalizzazione di un preavviso da effettuare nel termine rinnovato da concedere alla parte.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Accoglie il ricorso e rinvia il procedimento alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND per la decisione del merito e per la pronuncia sulle spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Ferruccio Auletta F.to Giuseppe Albenzio
Depositato in Roma, in data 27 maggio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face