F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0230/CSA pubblicata del 29 Maggio 2025 –ACF Fiorentina S.r.l. – Sig. Riccardo Braschi
Decisione/0230/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0325/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello - Vice Presidente
Daniele Cantini – Componente
Michele Messina - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0325/CSA/2024-2025, proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. e dal calciatore Riccardo Braschi in data 21.05.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Lega Nazione Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim - Trofeo Giacinto Facchetti, di cui al Com. Uff. n. 233 del 13.05.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.05.2025, l’Avv. Michele Messina e udito l’Avv. Eugenio Corsi per i reclamanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società ACF Fiorentina S.r.l. e il Sig.r Riccardo Braschi hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 3 giornate a quest’ultimo inflitta dal Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim - Trofeo Giacinto Facchetti, come da Comunicato Ufficiale n. 233 del 13.05.2025 in relazione alla gara Lazio - Fiorentina del 10 Maggio 2025, il cui provvedimento è così motivato: “per avere, al 27° del secondo tempo, colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”.
I reclamanti, con il ricorso introduttivo, una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati, hanno contestato in forza delle motivazioni ivi diffusamente addotte, l’errata qualificazione della condotta in addebito, a loro avviso solo antisportiva ex art. 39 C.G.S. e non violenta ex art. 38 C.G.S., lamentato la mancata applicazione delle attenuanti ex art. 13 comma 1 lett. a) ed e) C.G.S. e subordinatamente sollecitato la riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 13 comma 2 C.G.S..
Muovendo da tali premesse, la Società ACF Fiorentina S.r.l. e il Sig.r Riccardo Braschi hanno, dunque chiesto in via principale la riduzione della squalifica irrogata in ragione della riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 39 C.G.S., ulteriormente, a motivo dell’applicazione delle attenuanti ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. a) ed e) C.G.S., e subordinatamente il contenimento della sanzione nella misura ritenuta di giustizia riconoscendo le attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S..
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 23 Maggio 2025 è comparso per la Società ACF Fiorentina S.r.l. e il Sig.r Riccardo Braschi l'Avv. Eugenio Corsi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso possa, per quanto di ragione, essere parzialmente accolto in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al calciatore Riccardo Braschi risulti documentalmente comprovata dal referto dell’Arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61, Comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.
Il Direttore di gara nel referto scrive testualmente: “A gioco in svolgimento, a pallone lontano, colpiva con un pugno il petto di un calciatore avversario che cadeva a terra senza tuttavia arrecare alcun danno. Il Calciatore colpito proseguiva la gara.”.
In punto di qualificazione giuridica, la materia relativa alla condotta violenta è disciplinata in termini puntuali e, nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti,commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.
In particolare, la condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri», alla quale è certamente riconducibile il gesto del calciatore Riccardo Braschi.
Tale comportamento si distingue dalla meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S. che testualmente recita “ Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”, dando così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco.
La sanzione inflitta al ricorrente dal Giudice Sportivo appare, quindi, a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale.
Il pugno con il quale il Sig.r Riccardo Braschi ha colpito al petto un avversario, pur senza conseguenze lesive, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, assorbe di per sé il predicato della condotta tipizzata dall’art. 38 C.G.S..
In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere, quindi, riguardo la natura violenta dell’azione che deve, a parere di questa Corte, essere considerata quale indice di maggiore gravità, perché connotata da più elevata potenzialità dannosa.
La difesa dei reclamanti deduce in ordine all’assenza di esiti lesivi del contatto, alla quale in ultima analisi potrebbero aver concorso addirittura elementi meramente accidentali e/o fortuiti, e nessun contributo offre alla Corte al fine di figurare una dinamica degli eventi diversa rispetto a quella dettagliatamente refertata, anche in relazione ad asserite e non provate provocazioni che avrebbero giustificato la reazione del reclamante.
La sanzione disciplinare in esame, può, tuttavia, alla luce della ricostruzione offerta dall’arbitro trovare temperamento ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. e, C.G.S..
Il direttore di gara in referto ha invero, ulteriormente, precisato che il Sig.r Riccardo Braschi “ a fine gara si presentava nello spogliatoio riconoscendo di aver sbagliato” e lo stesso ricorrente agli atti del reclamo ha allegato dichiarazione autografata con la quale una volta riconosciuta la piena responsabilità della condotta assunta ha porto le sue sincere scuse all’avversario.
Nel caso in esame, non può neppure essere obliata l’accertata correttezza curriculare del Sig.r Riccardo Braschi e l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva, di guisa che, esclusa ogni ipotesi di recidiva, a questa Corte è consentito ritenere come il reclamo possa essere parzialmente accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, rideterminata e ridotta a due giornate effettiva di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Michele Messina Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce