F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0229/CSA pubblicata del 28 Maggio 2025 –ASD Real Monterotondo

 

Decisione/0229/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0317/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (Relatore)

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0317/CSA/2024-2025, proposto dalla Società ASD Real Monterotondo in data 12.05.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 133 del 06.05.2025; v

isto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.05.2025, il Presidente Patrizio Leozappa; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con succinto reclamo il sig. Bruno Saccà, personalmente e nella qualità di Presidente della Società ASD Real Monterotondo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 133 del 06.05.2025 e chiesto l'annullamento delle sanzioni dell'ammenda di 1.500,00 inflitta alla Società e dell'inibizione fino al 05.07.2025 irrogata al medesimo Sig. Bruno Saccà in relazione alla gara Real Monterotondo/Anzio Calcio 1924 del 04.05.2025.

Con il reclamo, si lamenta la non veridicità dei contenuti del referto arbitrale e la loro presunta contraddittorietà rispetto al referto del Commissario di campo ed in particolare che il sig. Saccà mai avrebbe proferito le frasi attribuitegli dall'arbitro e che i tifosi di casa, al termine dell'incontro, avrebbe lasciato tranquillamente lo stadio, senza necessità di alcuna scorta della terna arbitrale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo contro la sanzione dell'ammenda di 1.500,00 inflitta alla Società è inammissibile, siccome proposto dal sig. Bruno Saccà nell'esercizio di quel potere rappresentativo (quello di Presidente dichiarato nell'atto di gravame) della Società ASD Real Monterotondo la cui spendita gli è invece preclusa in ragione e per effetto della sanzione dell'inibizione sino al 5 luglio 2025 comminata nei suoi confronti proprio con la decisione del Giudice Sportivo qui avversata.

Pur ammissibile in quanto coltivato personalmente dal sig. Saccà, il reclamo è invece infondato laddove rivolto contro la sanzione dell'inibizione disposta nei suoi confronti dal Giudice Sportivo sulla base della seguente motivazione: "Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara al termine della gara. (R A - R CdC)".

Ora che il sig. Saccà abbia proferito frasi irriguardose nei confronti dell'Arbitro risulta documentato, pur effettivamente con accenti diversi, dal contenuto dei referti sia dell'Arbitro ("Il presidente della società Monterotondo, al termine della gara era presente nella zona spogliatoi pur non essendo ammesso perché non presente nell'elenco. Mi proferiva tali frasi: 'Pezzo di merda! Ti deve venire il cancro! Sei scandaloso'. Tale comportamento perdurava fino al nostro allontanamento dall'impianto sportivo") che del Commissario di campo ("Nel frattempo, interveniva il Presidente del Monterotondo, Dott. Bruno Sacca’ (dal sottoscritto riconosciuto) il quale, si introduceva nello spazio antistante gli spogliatoi dell’arbitro e diceva, 'ora scrivo in Federazione, si scrivo una bella lettera, siete uno scandalo, siete prevenuti, tanti sacrifici e poi non fischiate i rigori, siete delle persone in malafede, mi sono stufato, avete rovinato una partita'. Invitavo il Saccà alla calma e lo invitavo ad allontanarsi, ma lo stesso dopo qualche minuto in occasione della apertura della porta dello spogliatoio arbitri, continuava a protestare e diceva verso i direttori di gara 'prevenuti, avete rovinato una partita', 'è inammissibile', 'anche i commissari degli arbitri non capiscono nulla'"), entrambi dotati, come noto, di efficacia probatoria piena ai sensi dell'art. 61, comma 1, del C.G.S..

Dal momento che la sanzione irrogata al sig. Saccà è quella di due mesi pari al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del C.G.S., la eccepita contraddittorietà tra i due referti non assume alcuna rilevanza pratica, non avendo evidentemente (e correttamente) il Giudice Sportivo, nella decisione impugnata, ritenuto di attribuire alcuna particolare enfasi, sotto il profilo sanzionatorio, alle frasi riportate nel referto arbitrale e delle quali soltanto il reclamante si duole.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo proposto per la Società.

Respinge il reclamo avverso la sanzione dell'inibizione nei confronti del Sig. Bruno Saccà.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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