F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0211/TFN – SD del 30 Maggio 2025 (motivazioni) – Massimo Cellino, Edoardo Cellino e Brescia Calcio Spa – Reg. Prot. 212/TFN-SD
Decisione/0211/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0212/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Roberto Proietti - Vice Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Giuseppe Rotondo - Vice Presidente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Luca Voglino - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28218 /1178pf2425/GC/blp del 22 maggio 2025 nei confronti dei sigg.ri Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, nonché nei confronti della società Brescia Calcio Spa, la seguente
DECISIONE
Con atto del 22 maggio 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. CELLINO Massimo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Brescia Calcio S.p.A., per la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento:
1. entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00;
2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00;
segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. T9HCRA100079/2025, avvenuta in data 9.5.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi;
- il sig. CELLINO Edoardo, all’epoca dei fatti Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società Brescia Calcio S.p.A., per la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento:
1. entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00;
2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. T9HCRA100079/2025, avvenuta in data 9.5.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi;
- la società BRESCIA CALCIO S.p.A.:
1. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
2. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli art. 31, comma 1, 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale in data 17 maggio 2025.
Con detta segnalazione, in particolare, la Co.Vi.So.C. evidenziava alla Procura che la società Brescia Calcio S.p.A. non aveva, entro il termine del 17 febbraio 2025, provveduto al versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00; inoltre, non aveva provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
Nello specifico, la Co.Vi.So.C. rilevava che i suddetti debiti fiscali e previdenziali erano stati pagati attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti d’imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. T9HCRA100079/2025, avvenuta in data 9.5.2025, aveva ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo.
Alla segnalazione erano allegati i seguenti atti: le quietanze dei versamenti eseguiti attraverso il modello F24; i contratti di cessione dei crediti di imposta stipulati tra il Brescia Calcio e la società Gruppo Alfieri SPV srl il 17.2.2025, il 28.2.25, il 20.3.25 e il 10.4.25; le note della Co.Vi.So.C. del 28.2.25 e del 9.5.25 inoltrate agli enti competenti; la nota dell’Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2025 e lo schema di atto n. T9HCRA100079/2025, notificato dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia alla società Brescia Calcio SpA il 9 maggio 2025.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 17 maggio 2025, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1178pf24-25, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all’utilizzo da parte della società Brescia Calcio S.p.A. di crediti di imposta ai fini dell’estinzione di debiti fiscali e previdenziali relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, rivelatisi inesistenti”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre a tutti i documenti trasmessi dalla Co.Vi.So.C., i fogli di censimento del Brescia Calcio Spa relativi alla s.s. 2024-2025 e la visura della società.
In data 18 maggio 2025, la Procura notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini, avvisandoli della possibilità di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti entro il termine di 3 giorni dalla notifica dell’atto di conclusione delle indagini, e fissando la data della eventuale audizione al 22 maggio 2025 ore 10.00, o, in alternativa, al 23 maggio 2025, ore 10.00, con facoltà di sostituzione dell’audizione con il deposito di una memoria entro il 24 maggio 2025.
In data 19 maggio 2025, il Brescia Calcio, tramite i propri difensori chiedeva la copia degli atti del procedimento, che le veniva trasmessa in data 20 maggio 2025.
In data 21 maggio 2025, gli incolpati inoltravano alla Procura Federale una memoria difensiva con i relativi allegati. Non chiedevano, tuttavia, di essere ascoltati.
La Procura Federale, in data 22 maggio 2025, procedeva a deferire la società Brescia Calcio SpA, il Presidente Massimo Cellino e l’amministratore delegato Edoardo Cellino.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 29 maggio 2025, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 6 (sei) liberi, assegnando alle parti il termine del 27 maggio 2025, ore 17.00, per il deposito di memorie.
La fase predibattimentale
In data 23 maggio 2025, il Frosinone Calcio srl spiegava atto di intervento ad adiuvandum nel procedimento disciplinare a carico della società Brescia Calcio, chiedendo al Tribunale di dichiarare la responsabilità del Brescia Calcio SpA rispetto agli addebiti disciplinari contestati in atti, con applicazione della sanzione, a carico della predetta società, della penalizzazione di n. 4 punti in classifica o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a n. 1 punto di penalizzazione, da scontarsi, in ogni caso, nella presente stagione sportiva.
Analogo atto di intervento era spiegato, nella medesima data, dalla U.C. Sampdoria SpA, la quale chiedeva di essere ammessa a intervenire nel presente procedimento, con contestuale richiesta di accesso agli atti e documenti di causa e con riserva di articolare ulteriori deduzioni, eccezioni e domande all’esito dell’esame di questi ultimi.
Sempre in data 23 maggio 2025, gli odierni deferiti, tramite i propri difensori, depositavano un’istanza di differimento dell’udienza fissata per il giorno 29 maggio, atteso l’impedimento dell’Avv. Giorgio Altieri, impegnato in altra udienza fissata innanzi al Tribunale di Brescia alle ore 12,45 del giorno 29 maggio.
I legali del Brescia Calcio chiedevano, altresì, che l’udienza si svolgesse in presenza dei difensori ed eventualmente delle parti.
Con decreto del 24 maggio 2024, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale,
- ritenuto che il differimento dell’udienza a data successiva al 29 maggio 2025 non risulta possibile in ragione della necessità di consentire alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di fissare lo svolgimento della gara di spareggio della fase dei play out il prima possibile, anche nell’interesse delle società ad esso interessate;
- considerato altresì che l’orario dell’udienza innanzi al Tribunale Civile di Brescia non appare incompatibile con l’orario dell’udienza dinnanzi a questo Tribunale che, su istanza di parte da depositarsi entro le ore 12:00 di lunedi 26 maggio 2025, potrebbe posticiparsi sino alle ore 16:00 del giorno 29 maggio 2025;
- ritenuto infine che, per esigenze organizzative del Tribunale Federale Nazionale, non è possibile disporre la trattazione in presenza, e che la trattazione in videoconferenza risulta in ogni caso garantire la difesa dei deferiti, anche alla luce dell’ampia memoria depositata nella fase predibattimentale, e consentire altresì la partecipazione dell’Avv. Giorgio Altieri, confermava per il giorno 29 maggio 2025, ore 14:00, la trattazione in videoconferenza del procedimento RG n. 212/TFNSD/20242025, salva la possibilità, su istanza delle parti deferite, da depositarsi entro il suddetto orario del giorno 26 maggio 2025, di differirne l’inizio non oltre le ore 16:00.
In data 26 maggio 2025, i legali delle parti deferite depositavano istanza di differimento dell’orario dell’udienza di discussione alle ore 16:00 del 29.05.2025.
Con provvedimento in pari data, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale differiva l’orario dell’udienza del 29 maggio 2025, alle ore 16:00, in modalità videoconferenza. Mantenendo fermo tutto quant’altro disposto con l’avviso di convocazione dell’udienza del 22 maggio 2025.
In data 27 maggio 2025, e dunque nei termini concessi dal Tribunale, i deferiti depositavano memoria difensiva con i relativi allegati, con la quale eccepivano la nullità e/o invalidità dell’avviso di conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento, l’inutilizzabilità degli atti trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e di tutti i conseguenti atti della Procura Federale, la revoca del decreto di diniego dell’istanza di differimento dell’udienza del 29 maggio, con conseguente rinvio della trattazione del procedimento di ulteriori 9 giorni, il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, l’attenuazione di ogni sanzione.
Nella medesima data anche la U.C. Sampdoria SpA depositava una memoria e i relativi allegati, con la quale chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del Brescia Calcio SpA in ordine alle violazioni disciplinari contestate dal Procuratore Federale con atto di deferimento del 22 maggio, e per l’effetto irrogare nei confronti della predetta società la sanzione della penalizzazione di almeno 4 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2024/2025 e di 4 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2025/2026.
Sempre in data 27 maggio 2025, l’Avv. Eduardo Chiacchio, nell’interesse della U.S. Salernitana 1919 srl, depositava istanza con la quale anticipava l’intervento della società direttamente in sede di udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 29 maggio 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Giorgio Altieri, Ida Blasi e Valentina Guzzanti, per la difesa del Brescia Calcio Spa.
Erano, altresì, presenti, chiedendo di intervenire ex art. 81 CGS, gli Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi, Antonio Romei e Carolina Romei, Francesco De Gennaro e Francesca Foti per la U.C. Sampdoria SpA, l’Avv. Giuseppe Febbo per la società Frosinone Calcio SrI, nonchè l’Avv. Eduardo Chiacchio ed il Dott. Massimiliano Dibrogni, per la US Salernitana 1919 Srl.
L’Avv. Chiacchio, su invito del Presidente, precisava che l’intervento della US Salernitana 1919 SrI era ad adiuvandum rispetto al deferimento della Procura, in quanto la Salernitana nella classifica finale del campionato occupava la quart’ultima posizione e, in caso di penalizzazione del Brescia, anche di soli due punti, avrebbe avuto il vantaggio di giocare la seconda gara del playout in casa e con il vantaggio del doppio risultato.
Sempre con riferimento all’esistenza dei presupposti per l’intervento nel procedimento, la difesa della Sampdoria e la difesa del Frosinone si riportavano alle proprie memorie.
Interveniva l’Avv. Altieri il quale dichiarava di non aver osservazioni in merito alla ammissibilità degli atti di intervento. Anche l’Avv. D’Oria dichiarava di non aver osservazioni in merito alla ammissibilità degli atti di intervento.
Il Collegio si ritirava in Camera di consiglio. All’esito della Camera di consiglio, il Tribunale riteneva ammissibili i tre atti di intervento.
Prendeva, quindi, la parola l’Avv. D’Oria, il quale, nel riportarsi integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e nel replicare alle eccezioni svolte dal Brescia Calcio nella memoria difensiva, chiedeva di irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Interveniva l’Avv. Chiacchio, il quale sosteneva la legittimità e fondatezza delle richieste della Procura Federale e citava a sostegno delle proprie tesi il precedente relativo alla società Taranto.
Interveniva, altresì, l’Avv. Febbo, il quale, nel riportarsi integralmente ai propri atti, si associava all’intervento dell’Avv. Chiacchio, ricordando anche le vicende relative alle società Triestina e Messina.
Interveniva anche l’Avv. Vitalini Sacconi, il quale si riportava integralmente ai propri atti, sottolineando che per il principio di afflittività la sanzione deve essere comminata nel campionato 24-25. Formalizzava richiesta di stralcio delle parti della memoria del Brescia nelle quali si delinea un atteggiamento della FIGC favorevole alla Sampdoria.
Prendeva, infine, la parola la difesa della società Brescia Calcio, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi ed insistendo nelle richieste ivi rassegnate. L’Avv. Blasi sottolineava la compressione dei termini a difesa lamentando, in particolare, di non aver potuto dimostrare l’avvio delle azioni risarcitorie che il Brescia vuole attivare in sede civile nei confronti dei sigg.ri Alfieri e Gamba. L’Avv. Guzzanti insisteva per l’inutilizzabilità del materiale raccolto in fase di indagine e descriveva le interlocuzioni avvenute tra i rappresentanti della società e della Co.Vi.So.C. in sede di ispezione, sostenendo che gli obblighi di pagamento erano stati assolti.
Concludeva l’Avv. Altieri, il quale dichiarava che in capo ai deferiti non sussisteva alcun elemento soggettivo od oggettivo che rimandasse a condotte fraudolente. Chiedeva lo stralcio delle parti dell’atto di intervento della US Sampdoria che qualificano le tesi della deferita in modo inappropriato. Aggiungeva che non era esatta l’affermazione del difensore della Sampdoria in ordine alla circostanza che la sanzione di due punti di penalizzazione per ciascuna violazione costituiva giurisprudenza granitica, ricordando che proprio la Sampdoria era stata sanzionata con due punti di penalizzazione.
La decisione
1.Preliminarmente, va affrontato il tema dell’ammissibilità dell’intervento spiegato nel presente procedimento dal Frosinone Calcio srl, dalla U.C. Sampdoria SpA e dalla U.S. Salernitana 1919 srl.
L’art. 81 CGS riconosce al terzo il diritto di intervenire nel processo laddove sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
Nell’atto di intervento il terzo deve dimostrare la sussistenza dell’interesse che giustifica l’ingresso nel procedimento.
Il Codice, dunque, riconosce al terzo la possibilità di intervenire nel giudizio disciplinare subordinando, tuttavia, l’ammissibilità dell’intervento alla dimostrazione dell’esistenza di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale e di un interesse giuridicamente rilevante. Ciò in quanto il procedimento disciplinare si caratterizza per essere un giudizio in cui si contrappongono unicamente l’organo che esercita l’azione e i soggetti destinatari della pretesa sanzionatoria.
Secondo la giurisprudenza della Corte Federale di Appello, il suddetto interesse deve ritenersi sussistente in capo alla società iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata allorché l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità che, in relazione alla posizione rivestita dalle squadre, incidono sulla comune classifica (Decisione n. 108/CFA-20222023).
Nel caso specifico, sia il Frosinone Calcio sia la Sampdoria deducono, quali ragioni dell’intervento, che l’eventuale penalizzazione del Brescia Calcio avrebbe l’effetto di riconoscere, al Frosinone, il diritto di partecipare al campionato di Serie B 2025-2026 senza dover disputare i play out, e alla Sampdoria la possibilità di mantenere il proprio status nella Serie B attraverso la partecipazione allo spareggio–salvezza con la U.S. Salernitana srl.
Alla stregua dei suddetti principi, il Tribunale ritiene ammissibili gli interventi spiegati, attesa la sussistenza di un loro interesse giuridicamente rilevante, dato sia dalla natura della sanzione applicabile in relazione ai fatti oggetto del deferimento nei confronti del Brescia Calcio e sia dall’essere tali società iscritte, nella stagione corrente, al medesimo campionato del Brescia Calcio, con la conseguenza che la decisione sul deferimento potrebbe ripercuotersi sulla classifica finale delle stesse. Per ciò che concerne la U.S. Salernitana 1919 srl, rispetto alla quale è ravvisabile il medesimo interesse giuridicamente rilevante riconosciuto in capo al Frosinone e alla Sampdoria, la sua costituzione è, tuttavia, ammessa ai soli fini della discussione orale, non avendo depositato nei termini l’atto di intervento.
2. Prima di affrontare il merito della vicenda, occorre offrire una ricostruzione dei fatti che hanno portato al deferimento oggetto del presente procedimento.
In data 17 febbraio 2025, la società Brescia Calcio SpA, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) delle N.O.I.F., trasmetteva alla Co.Vi.So.C. le quietanze dei modelli F24 relative ai pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps attinenti le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa € 1.445.044,00.
La Co.Vi.So.C., rilevato che i suddetti pagamenti erano avvenuti impiegando crediti di imposta in compensazione cosiddetta orizzontale (nello specifico crediti IVA), chiedeva chiarimenti alla società, all’esito dei quali apprendeva che la stessa aveva sottoscritto, in data 17 febbraio 2025, un contratto in forza del quale aveva acquistato crediti di imposta da una società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 denominata Gruppo Alfieri SPV S.r.l.
Poiché non vi era compiuta evidenza né della puntuale e coerente maturazione dei crediti d’imposta impiegati in compensazione dalla società Brescia Calcio né della legittima compensabilità dei crediti medesimi, la Co.Vi.So.C., con nota del 28 febbraio 2025, prot. n. 509/2025, segnalava detta situazione all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, all’INPS Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali, all’INPS Direzione Centrale Entrate, alla Guardia di Finanza Comando Provinciale Brescia e all’Agenzia delle Entrate, Settore Contrasto Illeciti, chiedendo di procedere alle relative verifiche.
La Co.Vi.So.C. concludeva la nota scrivendo che: “Resta inteso che laddove codeste spettabili Autorità dovessero addivenire alla conclusioneche il credito d’impostaimpiegatoin compensazione dalla Società presenti tratti di irritualità tali da poterlo ascrivere alla categoria dei crediti d’imposta indebiti o inesistenti, allora tale informazione risulterà essenziale anche per le valutazioni di pertinenza dell’ordinamento sportivo.
In tale prospettiva, pertanto, si resta in attesa di conoscere l’esito delle attività condotte con ogni possibile urgenza consentita dalle contingenze”.
Con nota del 29 aprile 2025, Prot. n. 913/2025, la Co.Vi.So.C. scriveva nuovamente ai succitati enti sollecitando un riscontro alla nota inoltrata il 28 febbraio e rappresentando di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - lo schema d’atto relativo alle verifiche eseguite nei confronti della F.C. Trapani 1905 S.r.l., la quale aveva anch’essa utilizzato crediti in compensazione acquistati dalla società Gruppo Alfieri SPV S.r.l.
La Co.Vi.So.C. rappresentava, altresì, che la società Brescia Calcio aveva sottoscritto sempre con la Gruppo Alfieri SPV S.r.l., rispettivamente in data 28 febbraio, 20 marzo e 10 aprile 2025, altri tre contratti di cessione di crediti di imposta, i quali erano poi stati impiegati in compensazione orizzontale, dal Brescia Calcio, per il versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025.
Concludeva, pertanto, la nota scrivendo: “In tale prospettiva, pertanto, si resta in attesa di conoscere l’esito delle attività condotte con ogni possibile urgenza consentita dalle contingenze”.
In data 9 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, inoltrava alla Co.Vi.So.C., e per conoscenza all’Ufficio Controlli della Direzione Regionale Lombardia, una nota con la quale, nel rispondere alla richiesta della Co.Vi.So.C. del 28 febbraio, precisando di aver ricevuto dalla Direzione Regionale Lombardia l’invito ad effettuare il controllo in ordine alla segnalazione relativa al Brescia Calcio in data 12 marzo 2025, comunicava che a seguito dell’attività istruttoria effettuata dall’Ufficio si hanno fondati motivi per ritenere illegittimo l’utilizzo dei crediti.
Si segnala che oltre ai versamenti indicati nella segnalazione del 28/02/2025 nelle date del 20/03/2025, 31/03/2025 e 10/042025 sono stati presentati altri mod. F24 seguendo la stessa modalità operativa.
L’Agenzia delle Entrate concludeva la nota evidenziando di aver avviato l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati; in particolare in ossequio all’art. 6-bis della L.212/2000, con “schema di atto” notificato il 09/05/2025 è stato attivato il contraddittorio obbligatorio con la società il cui esito, presumibilmente entro fine giugno, sarà oggetto di ulteriore comunicazione.
A detta nota, la Co.Vi.So.C. rispondeva nella medesima data del 9 maggio, chiedendo di ricevere con urgenza una sintesi delle contestazioni e le motivazioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad avviare l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati.
La Co.Vi.So.C., in particolare, affermava che laddove fosse confermato il carattere indebito dei crediti impiegati in compensazione tale circostanza avrebbe effetti anche ai fini dell’ordinamento sportivo. Di qui, pertanto, l’esigenza di potere acquisire un quadro informativo quanto più possibile compiuto ed aggiornato.
Con pec del 16 maggio 2025, ore 17.50, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva alla Co.Vi.So.C. lo schema di atto N. T9HCRA100079/2025 che era stato notificato al Brescia Calcio in data 9 maggio 2025.
In detto schema d’atto l’Agenzia delle Entrate prefigurava l’utilizzo indebito dei crediti di imposta al fine di procedere al pagamento, tramite compensazione, dei debiti relativi alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps dovuti per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
La Co.Vi.So.C., pertanto, in data 17 maggio 2025, trasmetteva gli atti alla Procura Federale.
3. Così ricostruiti i fatti e prima di affrontare il merito, occorre considerare le eccezioni preliminari sollevate dai deferiti.
3.1 I deferiti hanno, preliminarmente, eccepito l’invalidità/nullità, inammissibilità e/o improcedibilità dell’avviso di conclusione delle indagini disciplinari, nonché di tutti gli atti conseguenti, poiché emessi in aperta violazione dell’art. 44, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dei principi di cui agli artt. 24 della Costituzione e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo i deferiti, in particolare, l’avviso di conclusione delle indagini, nonché tutti gli atti conseguenti, dovrebbero ritenersi invalidi in quanto agli stessi, in violazione dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, sarebbe stato assegnato un termine a difesa di tre giorni e, dunque, incongruo.
Difatti, sempre secondo i deferiti, il termine assegnato avrebbe impedito agli stessi di approntare una difesa effettiva nell’ambito del presente procedimento, atteso che i temi trattati avrebbero richiesto di svolgere valutazioni anche sotto il profilo penale.
L’eccezione è infondata.
E’ indubbio che il codice di giustizia sportiva, nel definire le norme generali del procedimento disciplinare, dia rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento.
In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “principi del processo sportivo”, stabilisce che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.
Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti.
Tali principi non sono, tuttavia, i soli che governano il processo sportivo. Occorre ricordare, difatti, che l’ordinamento sportivo considera quale principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio, il principio di informalità cui deve considerarsi improntato il processo sportivo al fine di assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS).
Secondo la giurisprudenza federale, il bilanciamento tra i suddetti principi non può che avvenire in concreto, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che qualificano il caso di specie, in modo da potere affermare che nessuno dei due risulti compresso oltre ogni ragionevole limite (Decisione n. 85/CFA-2024-2025).
Occorre, dunque, verificare se nella fattispecie in esame tale bilanciamento vi sia stato.
L’art. 123, comma 1, CGS, stabilisce che la Procura, con la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini, deve assegnare agli incolpati un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentiti o per presentare una memoria.
Tale norma, dunque, non contempla un termine minimo da assegnare. La stessa, inoltre, deve essere letta in combinato con il comma 2 dell’art. 124 CGS, il quale stabilisce che nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura Federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla predetta segnalazione.
La Procura Federale, come si è innanzi visto, ha notificato agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini in data 18 maggio 2025, avvisandoli della possibilità di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti entro il termine di 3 giorni dalla notifica dell’atto di conclusione delle indagini, e fissando la data della eventuale audizione al 22 maggio 2025, o, in alternativa, al 23 maggio 2025, con facoltà di sostituzione dell’audizione con il deposito di una memoria entro il 24 maggio 2025.
In data 21 maggio 2025, gli incolpati inoltravano alla Procura Federale una articolata memoria difensiva con i relativi allegati, rinunciando di fatto all’audizione e alla possibilità di depositare la memoria, in caso di mancata audizione, nel termine più lungo concesso.
Con la memoria depositata sono state sollevate eccezioni preliminari nonché affrontate le questioni di merito al fine di confutare la tesi accusatoria. Non solo. Alla memoria è stata allegata la denuncia querela depositata in data 20 maggio 2025 innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e i relativi allegati, con la quale sono stati ampiamente considerati i profili penali della vicenda. Del resto, il rilievo riguardante l’inesistenza dei crediti offerti in compensazione era stato oggetto di una specifica contestazione dell’Agenzia delle Entrate alla società notificata son dal 9 maggio 2025.
In sostanza, alla luce dei termini concessi dalla Procura e della consistenza dell’attività difensiva effettivamente svolta dagli odierni deferiti, il Tribunale ritiene l’eccezione sollevata infondata, attesa l’insussistenza di una lesione o menomazione del loro diritto di difesa o comunque di una violazione dei principi dagli stessi invocati.
Né detta lesione può consistere, come sostenuto dagli odierni deferiti in udienza, nella impossibilità di depositare atti dagli stessi definiti “importanti”, quali quelli che dimostrerebbero l’avvio di azioni risarcitorie nei confronti dei sigg.ri Altieri e Gamba, e quelli relativi alle interlocuzioni che il Brescia Calcio sta avendo in questi giorni con Agenzia delle Entrate.
Tali atti, difatti, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento, che riguarda – si ripete – il mancato, effettivo pagamento delle ritenute e dei contributi contestati.
3.2 I deferiti hanno, altresì, eccepito “la tardività della segnalazione Co.Vi.So.C. alla Procura Federale, in violazione del disposto dell’art. 80, comma 4, delle NOIF, con conseguente inutilizzabilità della segnalazione Co.Vi.So.C. e dei relativi allegati, per violazione del combinato degli artt. 80, comma 4, delle NOIF, 119, 123 e 124 CGS”.
A fondamento della eccezione, già proposta con la memoria depositata innanzi alla Procura Federale, i deferiti, dopo aver elencato i documenti contenuti nel fascicolo della Procura, deducono che:
- in forza del comma 4 dell’art. 80 delle NOIF, la CO.Vi.So.C. deve segnalare alla Procura Federale l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all’art. 85, lett. A), par. VI) delle medesime NOIF;
- nel caso di specie, il dies a quo dal quale far decorrere il termine di dieci giorni per la segnalazione relativa ai versamenti Irpef e Inps dei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 sarebbe il 17 febbraio 2025, mentre il dies a quo dal quale far decorrere il termine di dieci giorni per la segnalazione relativa ai versamenti Irpef e Inps del mese di febbraio 2025 sarebbe il 16 aprile 2025; - la CO.Vi.So.C., invece, pur avendo esperito le proprie verifiche e ravvisato sin da subito profili di irregolarità nei versamenti Inps e Irpef relativi alle suddette mensilità, avrebbe omesso di segnalare dette irregolarità alla Procura Federale nei suddetti termini di dieci giorni;
- tale omissione avrebbe dato luogo all’integrale violazione della disciplina relativa ai termini delle indagini disciplinari, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti posti a base dell’avviso di conclusione delle indagini e del successivo atto di deferimento.
L’eccezione è destituita di fondamento.
Al riguardo, sarebbe sufficiente evidenziare la circostanza che il termine di cui al comma 4 dell’art. 80 NOIF non ha natura perentoria, ma è comunque opportuna (ma non indispensabile al fine), preliminarmente, una breve disamina delle disposizioni del codice di giustizia sportiva che governano l’azione della Procura Federale. Precisamente, vengono in rilievo:
- l’art. 118 CGS, rubricato “Azione del Procuratore federale”, che, al comma 1 e 2, così dispone: «Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante»;
- l’art. 119 CGS, rubricato “Svolgimento delle indagini”, che, al comma 3, così dispone: «La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa», e al comma 4: «La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante».
In forza di dette norme, dunque, il procedimento disciplinare inizia con l’iscrizione nel registro delle indagini della notizia dell’illecito, iscrizione che deve intervenire entro 30 giorni dalla ricezione della notizia, la quale, nei casi di illeciti in materia economica e gestionale, può sostanziarsi nella segnalazione da parte della Co.Vi.So.C.
Dal momento dell’iscrizione decorre il termine di 60 giorni di durata (questo si perentorio) delle indagini, all’esito del quale la Procura può (salvo richiesta di proroga) archiviare o esercitare l’azione disciplinare con il deferimento.
Se questo è, dunque, l’iter relativo alla fase di avvio del procedimento disciplinare è evidente che l’eventuale mancato rispetto di termini che non attengono al procedimento disciplinare, quali sono quelli previsti dal comma 4 dell’art. 80 NOIF, non può in alcun modo influire sulla regolarità e validità dello stesso e dei suoi atti.
Nel caso di specie, in particolare, la Procura Federale ha ricevuto la notizia dell’illecito con la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 17 maggio 2025.
In pari data, e dunque nei trenta giorni dal ricevimento della notizia, la stessa è stata iscritta nel relativo registro e in data 18 maggio 2025 sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini.
Posto, dunque, che la Procura ha rispettato tutti i termini imposti dalla normativa applicabile per l’avvio del procedimento disciplinare, la circostanza che la Co.Vi.So.C. abbia trasmesso la segnalazione oltre i termini stabiliti dall’art. 80 delle NOIF non può in alcun modo incidere né sulla validità del procedimento né, tantomeno, sull’utilizzabilità degli atti regolarmente acquisiti dalla Procura.
A ciò si aggiunga che, se da una parte, il codice di giustizia sportiva non prevede alcuna conseguenza nel caso di violazione dei termini di cui all’art. 80 NOIF (non avendo la norma natura processuale ma meramente procedimentale amministrativa), dall’altra, l’ipotesi della inutilizzabilità degli atti è contemplata esclusivamente con riguardo agli atti compiuti successivamente alla scadenza del termine per le indagini della Procura Federale, a meno che il termine non sia stato prorogato.
Di qui l’infondatezza dell’eccezione.
In ogni caso, per completezza, va aggiunto che non può ritenersi neppure sussistente la violazione dell’art. 80, comma 4, delle NOIF.
Ed invero, la formulazione della norma induce a ritenere che il termine di 10 giorni decorre dal momento in cui vi è certezza della illiceità della situazione.
La circostanza che la Co.Vi.So.C. abbia fatto richiesta di accertamenti all’Agenzia delle Entrate indica che la certezza vi è stata solo nel momento in cui è stata ricevuta la risposta di quest’ultima.
3.3 Da ultimo, i deferiti sostengono l’incongruità del termine di comparizione abbreviato, di cui all’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, e conseguente violazione dei principi di cui all’art. 44, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in relazione all’art. 24 della Costituzione e all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo i deferiti, la violazione dei suddetti principi deriverebbe dalla circostanza che il Tribunale Federale, nel disporre l’udienza per la trattazione del procedimento, avrebbe operato una riduzione dei termini di comparizione a 6 giorni liberi, senza esporre le ragioni di detta abbreviazione. Inoltre, avrebbe respinto l’istanza dei difensori di differimento dell’udienza ad altra data per un concomitante impegno di uno dei difensori.
L’abbreviazione del termine di comparizione non aveva, nella fattispecie, necessità di motivazione, questa risultando in re ipsa dalla massima urgenza di trattazione del procedimento alla luce della data fissata dalla Lega per la disputa dello spareggio dei playout e dalla valutazione di opportunità di consentire alla società deferita di poter, in caso di condanna, di presentare in tempo reclamo alla Corte Federale d’Appello.
In linea con tale valutazione si pone, del resto, il massimo sforzo del Collegio, in particolare dei sottoscrittori la decisione, di depositarla entro il pomeriggio successivo al termine della Camera di consiglio postdibattimentale.
Del resto, i deferiti, depositando una memoria difensiva di 71 pagine, con allegata ampia documentazione, hanno mostrato di non aver subito alcuna contrazione del diritto di difesa, anche perché poi ai contenuti di quella memoria si sono sostanzialmente riportati in sede di discussione orale nella quale le eccezioni e le questioni di merito non sono soggette a limiti.
Egualmente priva di rilievo è la doglianza relativa al rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza.
E difatti, premesso che nel processo sportivo l’esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell’ordinato sviluppo della vita federale, il diniego del rinvio è stato dato in ragione della necessità di consentire alla Lega Nazionale Professionisti Serie B di fissare lo svolgimento della gara di spareggio della fase dei play out il prima possibile, anche nell’interesse delle società ad esso interessate.
A ciò si aggiunga che il rinvio richiesto dall’avvocato Altieri non era imposto da circostanze di cogente necessità, in quanto i deferiti erano comunque assistiti da altri due codifensori.
In ogni caso, il Presidente ha comunque differito l’orario dell’inizio dell’udienza in modo da consentire anche all’Avv. Altieri la partecipazione alla stessa.
4. Può a questo punto passarsi all'esame del merito del deferimento.
Ai deferiti è contestato il mancato versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00, nonché il mancato versamento, entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
E’ pacifico, in quanto non contestato neppure dai deferiti, che gli stessi, per procedere al pagamento dei suddetti oneri fiscali e previdenziali, hanno utilizzato in compensazione i crediti acquistati dalla società Gruppo Alfieri SPV S.r.l. e, nello specifico, crediti IVA.
Detta operazione di compensazione deve, a parere del Tribunale, ritenersi chiaramente illegittima.
Nel sistema tributario è certamente ammesso l’istituto della compensazione, il quale consente al contribuente di estinguere i propri debiti tributari o previdenziali mediante l’utilizzo di un controcredito risultante dalle dichiarazioni annuali.
La legge riconosce due tipologie di compensazione, quella verticale, che avviene tra imposte della medesima natura, e quella orizzontale, che ha ad oggetto imposte e contributi di natura diversa.
Tali compensazioni incontrano, tuttavia, dei limiti.
L’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, difatti, stabilisce che “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Secondo detta norma, dunque, i contribuenti possono avvalersi dell’istituto della compensazione cd. orizzontale solo allorquando i debiti, e i contrapposti crediti, siano di titolarità del medesimo soggetto.
In mancanza di detta omogeneità la compensazione deve ritenersi illegittima, atteso che, come affermato sia dalla giurisprudenza ordinaria e sia dalla giurisprudenza federale, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti (Cass., n. 31309/2023; CFA, Decisione n. 98/CFA-2024-2025).
Ebbene, la società Brescia Calcio, come innanzi detto, ha acquistato crediti dal Gruppo Alfieri SPV S.r.l. che ha utilizzato per compensare debiti di natura diversa, ossia i debiti relativi ai contributi INPS e alle ritenute IRPEF oggetto del presente procedimento.
Detta compensazione, dunque, alla luce di quanto detto, deve ritenersi illegittima, così come riconosciuto espressamente anche da Agenzia delle Entrate nello schema d’atto notificato alla società deferita.
A ciò si aggiunga che dagli atti emergono anche elementi che inducono a dubitare della stessa esistenza dei crediti portati in compensazione dai deferiti.
A titolo esemplificativo, basti considerare quanto riportato da Agenzia delle Entrate nel suddetto schema di atto, laddove, nell’esaminare “l’affidabilità” delle società titolari dei crediti ceduti al Brescia Calcio, con riferimento alla società Studio Paghe 2000 srls, rileva che la stessa nella dichiarazione integrativa IVA 2024 indica un ammontare di acquisti per oltre 6 milioni di euro, a fronte di fatture di acquisto emesse nei suoi confronti e rinvenute nel cassetto fiscale di soli € 7.523,19. Ed ancora. Con riferimento alla società Honda srl, la cui partita IVA è stata cancellata ad aprile 2025, Agenzia delle Entrate ha rilevato che nei confronti della stessa sarebbero state emesse fatture di acquisto da parte di società che non avevano presentato le dichiarazioni o comunque erano cessate.
In definitiva, le compensazioni operate dalla odierna deferita devono ritenersi del tutto illegittime, con la conseguenza, riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate nello schema d’atto notificato, che l’estinzione del debito relativo ai contributi INPS e alle ritenute IRPEF dei mesi novembre 2024-febbraio 2025, non si è verificata.
Né, per giungere a conclusioni diverse, può valere quanto sostenuto dai deferiti in ordine alla circostanza che il sistema informatico, a fronte delle suddette compensazioni, avrebbe generato le relative quietanze di pagamento, e che, pertanto, i debiti INPS e IRPEF dovrebbero ritenersi estinti, residuando il solo diritto di Agenzia delle Entrate di recuperare il credito illegittimamente compensato.
Difatti, l’esposizione nei confronti del Fisco, comunque la si voglia chiamare, e dunque anche laddove la si voglia chiamare “recupero”, è restata nel suo ammontare. E, poiché l’ordinamento sportivo, al fine di garantire la par condicio tra le società, impone la definizione dei rapporti con il Fisco e con l’INPS entro determinati termini (e ciò anche come indice della stabilità economica e finanziaria delle società), è evidente che le operazioni poste in essere dalla societa’ deferita non hanno in alcun modo definito i suddetti rapporti proprio perché, come detto, a prescindere dal nome che le si voglia dare, è tutt’oggi in essere.
Del resto, ragionare diversamente, significherebbe ammettere che l’estinzione di un debito possa avvenire a seguito di un mero rilascio di un modello di quietanza da parte di un sistema informatico in attesa delle opportune verifiche, a prescindere dall’esistenza di un pagamento effettivo.
Il che vale anche per i contributi INPS, atteso che il DURC, depositato e tanto invocato dai deferiti, ha espressamente, nel medesimo documento, una validità di 120 gironi, così confermandone la natura provvisoria in attesa dei controlli effettivi.
4.1 Appurata, dunque, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza dell’illecito, occorre verificare se vi sia o meno una responsabilità dei deferiti.
I deferiti si sono difesi sostenendo la mancanza di una loro responsabilità per aver agito in assoluta buona fede.
In particolare, i deferiti sostengono di essere state vittime di una truffa posta in essere dal sig. Gianluca Alfieri, amministratore unico della Gruppo Alfieri SPV S.r.l. e dal dott. Marco Gamba, commercialista di fiducia del Brescia Calcio dal 2020, per la quale hanno sporto denuncia querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
Nello specifico, secondo i deferiti, la proposta di acquistare crediti di imposta dalla società Gruppo Alfieri SPV srl sarebbe pervenuta proprio dal dott. Marco Gamba, il quale non solo avrebbe, in occasione delle scadenze federali, prospettato al Presidente Cellino tale opportunità, ma avrebbe anche direttamente seguito l’intera operazione.
Ebbene, a parere del Tribunale, ammesso anche che i fatti si siano svolti come riportato dai deferiti, ciò non vale ad esimere gli stessi dalla responsabilità in relazione alle condotte contestate.
Dagli atti di causa emerge che:
- in data 17 febbraio 2025, e dunque il medesimo giorno in cui scadevano i termini per il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, alle ore 12.00, il dott. Marco Gamba, commercialista di fiducia della società Brescia Calcio, scriveva alla suddetta società, una mail del seguente tenore: Allego quanto in oggetto ricevuto dalla spv per vostra verifica. Chiedo gentile conferma del tutto in modo da organizzare lo scambio via pec del contratto sottoscritto digitalmente. In caso positivo del tutto, si procederà nel pomeriggio. Grazie. Marco;
- alle ore 14.47, del medesimo giorno, l’ufficio amministrativo del Brescia Calcio, in risposta alla mail ricevuta la mattina, scriveva: Buongiorno Marco, in allegato i documenti ed il contratto firmato.
- alla mail era allegato il contratto, datato appunto 17 febbraio 2025, con il quale il Brescia Calcio acquistava dalla società Gruppo Alfieri spv s.r.l. crediti di imposta per un valore nominale di € 1.473.029,18 a fronte di un corrispettivo pari al 77% del suddetto valore nominale, versato successivamente al rilascio delle ricevute di quietanza di Agenzia delle Entrate;
- stipulato il contratto, la società Brescia Calcio, sempre il 17 febbraio 2025, utilizzava in compensazione i crediti così acquistati per procedere al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un totale di € 1.439.676,00;
- nei mesi successivi, il Brescia Calcio si rivolgeva nuovamente al dott. Gamba per procedere all’acquisto di ulteriori crediti da usare in compensazione.
In particolare, in data 10 marzo 2025, l’ufficio amministrativo del Brescia Calcio scriveva al Dott. Gamba: Buonasera Dott. Gamba, avremmo necessità di versare questo F24 scadente il 12/03/2025. Il Presidente ci riporta a Lei, chiedendo se possibile versarlo acquistando come per i precedenti, il credito. Chiediamo gentilmente riscontro in merito. Inoltre, il giorno successivo scriveva: Buongiorno Marco, ringraziamo e confermiamo la modalità di versamento dell'F24, come in precedenza tramite acquisto
di credito. Restiamo cortesemente in attesa di conferma di trasmissione.
Sempre nel mese di marzo e nel mese di aprile, più volte, l’Ufficio amministrativo scriveva al dott. Gamba allegando i Modelli F24 che ti chiediamo di trasmettere utilizzando i crediti di imposta.
- difatti, successivamente alla stipula del contratto di cessione dei crediti di imposta del 17 febbraio, e precisamente in data 28 maggio 2025, 20 marzo 2025, 31 marzo 2025 e 10 aprile 2025, il Brescia Calcio sottoscriveva con la società Gruppo Alfieri SPV s.r.l. altri 4 contratti di acquisto crediti di imposta, per un valore nominale complessivo di circa € 570.000,00, pagati sempre al 77% del valore nominale, e con detti crediti provvedeva a versare, a mezzo compensazione, ritenute Irpef e quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00.
Sempre dagli atti di causa emerge che la Gruppo Alfieri spv s.r.l. è una società di recentissima costituzione (9 ottobre 2024), non ha depositato bilanci, ha un capitale sociale assai modesto, di appena € 25.000,00, non ha dipendenti ed ha un legale rappresentante di soli 25 anni.
La stessa, inoltre, nonostante la sua attività avesse ad oggetto lo svolgimento di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 30 aprile 1999, n. 130, non risulta compresa nell’elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione autorizzate dalla Banca d’Italia ad operazioni di cartolarizzazione di crediti.
Ebbene, in tale contesto, non può non ravvisarsi una responsabilità degli odierni deferiti.
E’, difatti, principio pacifico nell’ordinamento statale (sub specie di culpa in eligendo) e federale, sub specie art. 4 CGS, che ogni condotta di omesso controllo e vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive comporti responsabilità.
Detti obblighi sono stati del tutto disattesi dagli odierni deferiti.
Gli stessi, difatti, in assenza di qualsivoglia minima attività di verifica e di controllo in ordine alla idoneità e serietà dei soggetti coinvolti, hanno proceduto ad acquistare, il medesimo giorno delle scadenze federali, crediti per oltre un milione di euro da utilizzare per l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
La condotta è ancor più grave se solo si consideri che per comprendere la realtà dei fatti, o quantomeno per ingenerare un dubbio sulla legittimità dell’operazione, sarebbe bastato estrarre una semplice visura camerale, dalla quale, come si è innanzi detto, emergevano circostanze tali da consentire di comprendere l’inaffidabilità della società Gruppo Alfieri SPV s.r.l., o comunque da suggerire ulteriori e più approfondite verifiche.
Ulteriori e approfondite verifiche che non sono state eseguite nemmeno nei mesi successivi, e che hanno portato la società a concludere con il Gruppo Alfieri SPV altri ulteriori quattro contratti di acquisto dei crediti, utilizzati per pagare i debiti INPS e IRPEF con scadenza aprile 2025.
Del resto, l’omissione dei dovuti controlli e verifiche da parte della società è riconosciuta dallo stesso Direttore Generale della società Brescia Calcio, dott. Mastropasqua. Lo stesso, difatti, sentito ai sensi degli artt. 391 e ss. cpp, alla domanda che lei sappia qualcuno di Brescia Calcio spa effettuò delle verifiche sulla Gruppo Alfieri spv srl e sulla sua affidabilità, rispondeva: “Non lo so. La verifica sull’affidabilità era di esclusiva competenza del dott. Marco Gamba” (soggetto scelto dalla società deferita, con ogni conseguente responsabilità in eligendo e in vigilando).
Né per esimersi da responsabilità può valere la circostanza dedotta dai deferiti, secondo la quale tutta l’operazione sarebbe stata seguita dal loro commercialista di fiducia, Dott. Gamba.
La giurisprudenza concorde della giustizia sportiva ritiene, difatti, non idoneo, ai fini dell’esclusione della responsabilità disciplinare della società e dei suoi vertici, il fatto che un’attività (o una parte di un’attività) rilevante sul piano disciplinare sia stata svolta da terzi, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e, analogamente, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. i “committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro (…) commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (CFA. Decisione n. 65/CFA-2024-2025).
Alla stregua, pertanto, dei principi innanzi espressi deve riconoscersi la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte contestate, ivi compresa la responsabilità del sig. Edoardo Cellino, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dai deferiti, lo stesso, come si evince dalla visura camerale, aveva tutti i poteri per compiere, e quindi per vigilare od anche impedire perché fraudolente, le operazioni afferenti il pagamento delle imposte e dei contributi.
5. Quanto al trattamento sanzionatorio, l’art.33, comma 4, lett. d), CGS stabilisce che il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità del trimestre 1° novembre - 31 gennaio, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica.
Con riferimento, invece, al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio, la lett. f) della medesima norma stabilisce che la sanzione della penalizzazione di almeno due punti in classifica deve essere scontata nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità.
Detta disposizione, che deve essere letta anche alla luce del principio di effettività e afflittività delle sanzioni irrogate, sancito dalla lett. g) dell’art. 8 CGS, secondo il quale “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, non può che comportare, a carico della società Brescia Calcio SpA la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro (relativi agli omessi versamenti delle mensilità novembre 2024- gennaio 2025) da scontarsi nella corrente stagione sportiva in forza del suddetto principio di effettività e afflittività della sanzione, e quattro (relativi agli omessi versamenti di febbraio 2025) da scontarsi nella prima stagione utile a decorrere da quella 2025-2026, così come imposto dalla lett. f) dell’art. 33, comma 4, CGS.
E ciò tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento secondo cui, ai fini della sanzione minima edittale di due punti di penalizzazione, di cui all’art.33 CGS, l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e l’omesso versamento dei contributi INPS costituiscono autonome violazioni del precetto normativo (CFA, SS.UU., n.132/2023-2024).
Per ciò che concerne, invece, il sig. Massimo Cellino e il sig. Edoardo Cellino, il Tribunale ritiene equa nei loro confronti la sanzione di mesi sei di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Carlo Purificato
Luca Voglino
Depositato in data 30 maggio 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai